Regolamento (UE) 2016/1334
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1334 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia, aggiornando le informazioni contenute nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’intervento riguarda due persone fisiche già soggette a misure restrittive, per le quali vengono sostituite le voci identificative e le motivazioni dell’inserimento. Il regolamento ha natura meramente esecutiva e non introduce un nuovo regime, ma adegua il contenuto dell’elenco alla situazione e alle informazioni disponibili al momento dell’adozione.
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 con la sostituzione delle informazioni relative a due persone inserite nell’elenco delle misure restrittive concernenti la Libia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Libia, limitatamente alla modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Incide sulle persone fisiche elencate nella sezione A dell’allegato III, in particolare Agila Saleh e Khalifa Ghwell (con i relativi alias), aggiornandone i dati identificativi e le motivazioni dell’inserimento nell’elenco. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE relative alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1334 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, modificando il regolamento (UE) 2016/44. Il provvedimento ha una funzione essenzialmente aggiornata e ricognitiva: non istituisce nuove misure, ma sostituisce alcune voci dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato III.
Finalità e contesto normativo
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2016/44, adottato il 18 gennaio 2016, che costituisce il quadro di riferimento per le misure restrittive nei confronti della Libia e che aveva abrogato il precedente regolamento (UE) n. 204/2011. Il preambolo chiarisce che, sulla base delle informazioni aggiornate, è opportuno modificare l’elenco di due persone già incluse nell’allegato III.
Ambito di applicazione
Il regolamento opera esclusivamente sul piano dell’aggiornamento nominativo e motivazionale dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, sezione A. I destinatari materiali sono quindi le persone fisiche ivi elencate, in particolare Agila Saleh e Khalifa Ghwell, con i relativi dati identificativi e alias. L’effetto giuridico si estende a tutti gli Stati membri in virtù dell’applicabilità diretta del regolamento.
Modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la sostituzione delle voci corrispondenti alle due persone indicate nell’allegato del regolamento di esecuzione. La sostituzione comporta l’aggiornamento delle informazioni identificative e dei motivi dell’inserimento nell’elenco, con indicazione delle date di nascita, dei luoghi di nascita, dei documenti di viaggio e delle ragioni politiche e istituzionali che giustificano il mantenimento delle misure restrittive.
Contenuto delle singole voci aggiornate
Per Agila Saleh, il testo richiama la sua funzione di presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014. Il regolamento evidenzia la sua opposizione all’accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015, il suo ruolo nell’ostacolare e compromettere la transizione politica libica, il rifiuto di procedere alla votazione sul Governo di intesa nazionale il 23 febbraio 2016 e la decisione di creare un comitato contrario all’accordo politico.
Per Khalifa Ghwell, il regolamento riporta che egli era il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale, anche noto come «governo di salvezza nazionale». Le ragioni dell’inserimento includono il sostegno al Fronte della fermezza il 7 luglio 2015, il ruolo centrale nell’ostacolare la costituzione del Governo di intesa nazionale e l’ordine di arresto emesso il 15 gennaio 2016 contro qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza nominato dal primo ministro designato del GIN che fosse entrato a Tripoli.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento il testo diviene obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, le voci relative a due persone elencate nella sezione A dell’allegato III sono sostituite integralmente con dati aggiornati, comprensivi di nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, passaporto, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco.
Persone interessate e motivazioni dell’inserimento
Le due voci sostituite riguardano Agila Saleh (SALEH ISSA GWAIDER, Agila) e Khalifa Ghwell (GHWELL, Khalifa; alias AL GHWEIL, Khalifa; AL-GHAWAIL, Khalifa). Per Agila Saleh, la motivazione richiama il ruolo di presidente del Consiglio dei deputati, l’opposizione all’accordo politico sulla Libia del 17 dicembre 2015, l’ostruzione della transizione politica e il rifiuto di procedere a una votazione sul Governo di intesa nazionale il 23 febbraio 2016, oltre alla decisione di creare un comitato contrario all’accordo politico. Per Khalifa Ghwell, la motivazione evidenzia il ruolo di cosiddetto primo ministro e ministro della difesa del Congresso nazionale generale non riconosciuto, il sostegno al Fronte della fermezza, il ruolo centrale nell’ostacolare la costituzione del Governo di intesa nazionale e l’ordine di arresto rivolto al nuovo staff di sicurezza nominato dal primo ministro designato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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