Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1377

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione, del 4 agosto 2016, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi e la sorveglianza nella gestione del traffico aereo, nei servizi di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento unifica e aggiorna il quadro europeo sui requisiti comuni per i fornitori di servizi ATM/ANS e per alcune funzioni di rete, sostituendo e abrogando precedenti regolamenti di esecuzione. Disciplina in modo dettagliato la certificazione, le dichiarazioni, la sorveglianza basata sul rischio, la gestione delle modifiche e le misure correttive, attribuendo competenze distinte alle autorità nazionali e all’EASA per i servizi paneuropei. Contiene inoltre requisiti settoriali specifici per ATS, MET, AIS, DAT, CNS, ATFM, ASM, NM e per la formazione del personale ATSEP, con molte prescrizioni operative e di reporting.

Requisiti comuni per la fornitura e la sorveglianza dei servizi ATM/ANS e delle funzioni di rete ATM, con certificazione, dichiarazioni, gestione delle modifiche e requisiti specifici per le diverse categorie di fornitori.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), ai fornitori di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale, nonché alle autorità competenti e ai soggetti riconosciuti che svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione. Riguarda, in particolare, fornitori ATS, ANS, ATFM, ASM, MET, AIS, DAT, CNS, gestore della rete e fornitori di servizi per l’addestramento e la valutazione ATSEP. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2019, salvo l’articolo 5 per i fornitori DAT che richiedano il certificato dalla data di entrata in vigore. Sono previsti regimi specifici per servizi paneuropei, servizi transfrontalieri e FAB, nonché esclusioni/deroghe operative limitate ai casi espressamente previsti dagli allegati e dalle autorità competenti.

Requisiti comuni per i fornitori di servizi ATM/ANS e per le funzioni di rete ATM

Il regolamento istituisce un quadro unico e armonizzato per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell’attuazione nei confronti dei fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea, nonché di alcune funzioni della rete ATM. La finalità è rafforzare la sicurezza e la security dell’aviazione civile, garantire il riconoscimento reciproco dei certificati e integrare in un unico testo i requisiti già contenuti nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e n. 1035/2011, oltre a incorporare ulteriori disposizioni di coordinamento e coerenza con altri atti del pacchetto cielo unico europeo.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione ai fornitori di ATM/ANS e di altre funzioni della rete ATM per il traffico aereo generale, nonché alle autorità competenti e ai soggetti riconosciuti che agiscono per loro conto. La disciplina copre i diversi segmenti del sistema: ATS, ANS, ATFM, ASM, MET, AIS, DAT, CNS, il gestore della rete e i fornitori di servizi per la formazione e la valutazione ATSEP. L’articolo 2 rinvia alle definizioni dell’allegato I, nel quale sono ricompresi numerosi concetti operativi e tecnici rilevanti per la meteorologia aeronautica, i dati aeronautici, la sorveglianza, il traffico aereo, la sicurezza funzionale e la gestione delle modifiche.

Ruolo degli Stati membri e regole di concorrenza

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che i servizi ATM/ANS e le funzioni della rete ATM siano forniti secondo il regolamento, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e circolazione del traffico aereo generale. Qualora lo Stato membro adotti disposizioni supplementari su materie lasciate alla sua discrezionalità, tali disposizioni devono essere conformi alla Convenzione di Chicago; se viene fatto ricorso all’articolo 38 della Convenzione, lo Stato membro deve informare anche l’EASA, entro due mesi, oltre all’ICAO. Inoltre, se la fornitura di determinati servizi di traffico aereo è organizzata in forma competitiva, lo Stato membro deve adottare misure idonee a prevenire condotte restrittive della concorrenza o l’abuso di posizione dominante.

Autorità competente, indipendenza, coordinamento e poteri di controllo

L’articolo 4 è centrale per la governance del sistema. In linea generale, l’autorità competente è l’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro in cui il richiedente ha la sede principale o, se del caso, la sede sociale; tuttavia, per i fornitori di servizi di dati e per il gestore della rete l’autorità competente è l’EASA, trattandosi di fornitori paneuropei. Le autorità devono possedere requisiti di indipendenza rispetto ai fornitori, assicurando almeno una separazione funzionale e prevenendo conflitti di interessi; il personale non può partecipare ai processi di certificazione e sorveglianza se esistono interessi familiari o finanziari potenzialmente confliggenti.

Il regolamento prevede inoltre coordinamento tra autorità quando un fornitore opera in FAB che attraversano il territorio di più Stati membri o presta servizi transfrontalieri di navigazione aerea. L’Agenzia mantiene una banca dati dei contatti delle autorità competenti. Alle autorità sono attribuiti poteri ispettivi incisivi: possono richiedere informazioni, chiedere chiarimenti al personale, accedere a locali e mezzi di trasporto, esaminare e copiare documenti e dati, e svolgere audit, valutazioni, indagini e ispezioni, anche presso organizzazioni appaltatrici. L’esercizio di tali poteri è subordinato al diritto nazionale applicabile, al principio di proporzionalità e, ove richiesto, ad autorizzazione giudiziaria preventiva.

Certificazione e requisiti generali dei fornitori di servizi

L’articolo 5 stabilisce che i fornitori di servizi devono ottenere un certificato per esercitare le attività autorizzate. Il certificato presuppone il rispetto dei requisiti essenziali del regolamento (CE) n. 216/2008, dei requisiti comuni dell’allegato III e dei requisiti specifici degli allegati da IV a XIII, nella misura in cui siano applicabili al tipo di servizio fornito. L’allegato III disciplina la richiesta del certificato, il certificato limitato per alcune categorie di attività o di operatori, il mantenimento della validità del certificato, la dimostrazione della conformità e le regole di gestione delle modifiche.

Il regime dei certificati limitati consente, in presenza di determinate condizioni, una certificazione meno estesa per fornitori ATS e per alcuni fornitori ANS, ad esempio quando i servizi riguardano lavoro aereo, aviazione generale, trasporto commerciale con aeromobili di massa ridotta o con limitato numero di movimenti annui, ovvero fornitori ANS con basso fatturato o limitati a una sola posizione di lavoro AFIS. Per i fornitori di servizi informazioni volo è prevista, in alternativa, la dichiarazione, ove lo Stato membro la consenta.

Dichiarazione dei fornitori di servizi informazioni volo

L’articolo 6 e l’allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.015, introducono una forma semplificata di accesso al mercato per alcuni fornitori di servizi informazioni volo. Possono operare tramite dichiarazione quelli che gestiscono non più di una posizione di lavoro oppure servizi di natura temporanea, purché soddisfino i requisiti previsti e trasmettano all’autorità competente tutte le informazioni richieste prima dell’avvio dell’attività. Devono inoltre comunicare i metodi alternativi di rispondenza, mantenere la conformità, notificare eventuali modifiche con dichiarazione rettificativa e cessare l’attività secondo i termini indicati dall’autorità competente.

Sorveglianza basata sul rischio, audit e misure correttive

L’allegato II impone alle autorità competenti un sistema di gestione robusto e documentato, con procedure aggiornate, personale qualificato, audit interni, gestione dei rischi di sicurezza, conservazione dei registri e cooperazione con altre autorità. L’allegato III, sezione ATM/ANS.AR.C, disciplina la sorveglianza: le autorità devono effettuare controlli regolari delle prestazioni di sicurezza, adottare programmi annuali di sorveglianza basati sul rischio e definire cicli di pianificazione non superiori a 24 mesi, prorogabili fino a 36 o 48 mesi in presenza di condizioni di particolare affidabilità e performance del fornitore.

In sede di certificazione, l’autorità verifica la conformità ai requisiti prima del rilascio del certificato e può imporre audit e ispezioni supplementari. Il certificato è a durata illimitata, ma può essere negato se permane un rilievo di livello 1. Le non conformità sono classificate in livello 1 e livello 2: le prime riguardano violazioni gravi o situazioni che compromettono significativamente la sicurezza o la capacità del fornitore di proseguire l’attività, e possono comportare limitazione, sospensione o revoca del certificato; le seconde riguardano altre non conformità e impongono un piano di azioni correttive entro un termine approvato. Le autorità possono formulare osservazioni nei casi non riconducibili ai due livelli di rilievo.

Gestione delle modifiche e sicurezza del sistema funzionale

Una parte rilevante del regolamento riguarda le modifiche al sistema funzionale. I fornitori devono notificare le modifiche che incidono sul sistema funzionale e, salvo procedura approvata, le modifiche che non lo incidono ma riguardano la fornitura del servizio o il sistema di gestione richiedono previa approvazione. L’autorità competente riesamina la notifica, decide se la modifica debba essere sottoposta a riesame, può richiedere informazioni supplementari e approva o respinge la motivazione della modifica in base a criteri di rischio documentati.

Per i fornitori diversi dagli ATS l’allegato III richiede una valutazione del supporto alla sicurezza che comprenda ambito della modifica, interfacce, ciclo di vita, modalità degradate e dimostrazione che il servizio continuerà a essere prestato nel contesto definito. Per gli ATS l’allegato IV impone una vera e propria valutazione di sicurezza, con identificazione dei pericoli, analisi dei rischi, determinazione dei criteri di sicurezza e monitoraggio della modifica. I criteri di sicurezza devono essere specifici, verificabili e in linea con un livello accettabile di rischio; in via generale la modifica non deve introdurre un rischio inaccettabile.

Obblighi di reporting, cooperazione ed emergenze

I fornitori devono facilitare audit e ispezioni, cooperare con le autorità competenti e segnalare gli eventi rilevanti. In particolare, l’allegato III prevede la segnalazione di incidenti, inconvenienti gravi e altri eventi entro 72 ore dalla identificazione dei dettagli, nonché ulteriori segnalazioni sulle azioni correttive da intraprendere. I fornitori devono anche adottare piani di emergenza per tutti i servizi. Il sistema di gestione deve includere procedure per la segnalazione dei rilievi, la definizione e attuazione delle azioni correttive e l’aggiornamento dei manuali operativi.

Requisiti specifici per ATS

L’allegato IV contiene prescrizioni approfondite per i fornitori di servizi di traffico aereo. Essi devono comunicare alla autorità competente il proprio status giuridico, la struttura proprietaria e le partecipazioni rilevanti, e adottare misure per prevenire conflitti di interesse. Sono previsti un SMS articolato in politica di sicurezza, gestione dei rischi, garanzia della sicurezza e promozione della sicurezza, nonché l’obbligo di avere un dirigente responsabile e di assicurare che i controllori del traffico aereo siano in possesso di licenza e certificato medico validi ai sensi del regolamento (UE) 2015/340.

Per gli ATS sono inoltre fissati obblighi sul fattore umano: politiche contro l’uso improprio di sostanze psicoattive, gestione dello stress, prevenzione dell’affaticamento e sistemi di turni con limiti su giorni consecutivi, ore di servizio, pause e riposi. Le procedure di test per l’uso improprio di sostanze psicoattive devono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e approvate dall’autorità competente.

Requisiti per i servizi meteorologici, AIS, DAT, CNS, ATFM e ASM

Gli allegati V, VI, VII, VIII, IX e X regolano i diversi sottosettori. Per i servizi meteorologici sono previsti obblighi di diffusione, conservazione delle informazioni, scambio con altri fornitori, emissione di bollettini, notifica di discrepanze a WAFC, osservazioni e riporti METAR/TAF/TREND, messaggi SIGMET e AIRMET, avvisi di aeroporto, wind-shear, cicloni tropicali, cenere vulcanica, previsioni per decollo e atterraggio, oltre a una dettagliata disciplina dei centri VAAC, TCAC e WAFC.

Per i servizi AIS si impongono integrità dei dati, accuratezza delle informazioni e conformità alle norme ICAO. Per i servizi DAT si prevedono requisiti specifici sulla ricezione, selezione, traduzione, validazione e distribuzione di dati aeronautici destinati a banche dati utilizzate da applicazioni o apparecchiature certificate per aeromobili; i fornitori DAT di tipo 2 devono coordinarsi con il titolare dell’approvazione di progetto dell’equipaggiamento. Per CNS, ATFM, ASM e gestore della rete, i requisiti richiamano la conformità agli annex ICAO e ai regolamenti UE pertinenti, con enfasi su continuità, accuratezza, manutenzione, gestione del flusso e conformità procedurale.

Pianificazione, finanza, security e reporting per ANS/ATFM e gestore della rete

L’allegato III, sottoparte D, impone a fornitori ANS, ATFM e al gestore della rete di predisporre un piano delle attività su almeno cinque anni, un piano annuale e una componente di miglioramento delle prestazioni coerente con il quadro di performance del cielo unico europeo. Deve essere garantita la solidità finanziaria tramite contabilità adeguata, bilanci e audit indipendenti, nonché una copertura di responsabilità civile adeguata ai rischi e alle perdite potenziali.

È richiesta una gestione della security che tuteli impianti, personale e dati, con misure contro interferenze illecite e minacce informatiche. Le relazioni annuali devono includere risultati finanziari, prestazioni operative, attività significative, consultazione degli utenti e politica delle risorse umane; il gestore della rete presenta la propria relazione alla Commissione e all’Agenzia.

ATSEP: addestramento, competenze e mantenimento degli standard

L’allegato XIII istituisce un regime armonizzato per il personale addetto all’elettronica nell’ambito della sicurezza del traffico aereo (ATSEP). I fornitori devono predisporre un programma di addestramento e valutazione delle competenze, assicurare che il personale completi un addestramento basico, un addestramento di qualifica, un addestramento specifico per famiglia di sistemi o apparecchiature e un addestramento ricorrente. Sono disciplinati anche la competenza linguistica, la conservazione dei registri, la valutazione iniziale e continuativa delle competenze, nonché i requisiti per istruttori e valutatori.

Disposizioni finali

L’articolo 7 disciplina la continuità dei certificati già rilasciati, l’articolo 8 coordina le abrogazioni e le soppressioni di disposizioni obsolete, mentre l’articolo 9 fissa le date di entrata in vigore e applicazione. Nel complesso, il regolamento rappresenta un testo di consolidamento e rafforzamento della disciplina europea sulla fornitura e sorveglianza dei servizi ATM/ANS, con forte attenzione a safety, security, qualità dei dati, tracciabilità, governance e responsabilità organizzativa.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito

L’articolo 1 stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di ATM/ANS e di altre funzioni della rete ATM per il traffico aereo generale. L’articolo 2 rinvia alle definizioni dell’allegato I e introduce nozioni chiave come "fornitore di servizi" e "gestore della rete".

Ruolo degli Stati membri e concorrenza

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire la fornitura di ATM/ANS e funzioni di rete conformemente al regolamento e alle norme ICAO; se adottano disposizioni supplementari devono notificare EASA entro due mesi e pubblicarle nelle informazioni aeronautiche. Se organizzano la fornitura di specifici servizi ATC in ambiente competitivo, devono prevenire comportamenti anticoncorrenziali o abuso di posizione dominante.

Autorità competente, indipendenza e poteri di controllo

L’articolo 4 individua come regola generale l’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro di stabilimento del richiedente; per i fornitori di servizi di dati e per il gestore della rete l’autorità competente è l’EASA. Sono previsti requisiti di indipendenza, coordinamento tra autorità, banca dati dei contatti presso l’Agenzia, poteri di ispezione, accesso ai locali, ai documenti e ai dati, nonché facoltà di audit, indagini e misure attuative.

Certificazione dei fornitori di servizi

L’articolo 5 stabilisce che i fornitori di servizi devono ottenere un certificato e rispettare i requisiti dell’allegato III, oltre ai requisiti essenziali del regolamento (CE) n. 216/2008 e, se applicabili, i requisiti specifici degli allegati IV-XIII. Sono previsti diversi regimi per ATS, ANS, ATFM, ASM, MET, AIS, DAT, CNS, gestore della rete e altri servizi.

Dichiarazione dei fornitori di servizi informazioni volo

L’articolo 6 consente, se lo Stato membro lo prevede, ai fornitori di servizi informazioni volo di operare sulla base di una dichiarazione, a condizione che rispettino i requisiti dell’allegato III e dell’allegato IV, punto ATS.OR.100 e seguenti. L’attività può iniziare solo dopo l’attestazione di ricevimento della dichiarazione.

Regime transitorio dei certificati

L’articolo 7 prevede che i certificati rilasciati ai sensi del regolamento (UE) n. 1035/2011 si considerano rilasciati ai sensi del nuovo regolamento. Gli Stati membri devono sostituirli con certificati conformi al formato dell’allegato II, appendice 1, entro il 1° gennaio 2021.

Abrogazioni e coordinamento con altri atti

L’articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 482/2008, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011; sopprime inoltre gli articoli 12 e 21 e l’allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011. Il testo coordina inoltre i requisiti con il regolamento (UE) n. 923/2012, il regolamento (UE) n. 390/2013 e il regolamento (UE) 2015/340.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2019. Per i fornitori di servizi di dati che chiedono il certificato, l’articolo 5 si applica già dalla data di entrata in vigore.

Sistema di gestione, compliance e reporting

Gli allegati II e III impongono a autorità e fornitori un sistema di gestione documentato, controlli interni, audit, conservazione dei registri, gestione dei rilievi e segnalazione degli eventi. I fornitori devono cooperare con l’autorità competente, segnalare eventi entro 72 ore, attuare piani di emergenza e mantenere manuali operativi aggiornati.

Requisiti tecnici e organizzativi settoriali

Gli allegati IV-XII disciplinano requisiti specifici per ATS, MET, AIS, DAT, CNS, ATFM, ASM e gestore della rete: piani delle attività su cinque anni, piani annuali, solidità finanziaria, copertura assicurativa, security, metodi di lavoro, interoperabilità con le norme ICAO, qualità dei dati e continuità del servizio.

Formazione e competenze ATSEP

L’allegato XIII stabilisce un regime armonizzato per l’addestramento e la valutazione delle competenze del personale ATSEP, includendo addestramento basico, qualificazione, abilitazione per famiglie di sistemi e addestramento ricorrente, oltre a requisiti per istruttori, valutatori, competenza linguistica e conservazione dei registri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaservizi di navigazione aereagestione del traffico aereosorveglianza e certificazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.