Regolamento (UE) 2016/1335
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1335 della Commissione, del 4 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un dato giorno, i valori forfettari all’importazione utilizzati per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. Si tratta di un atto di esecuzione collegato alla disciplina dell’OCM dei prodotti agricoli e alle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per ciascun codice NC e, ove previsto, per singola origine o per la categoria "altre origini" (ZZ).
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato, per le specifiche voci della nomenclatura combinata e per le origini (paesi terzi) ivi indicate. I valori forfettari servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1335 della Commissione – valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione fissa, per un determinato giorno, i valori forfettari all’importazione necessari alla determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente alcune categorie di ortofrutticoli freschi individuati tramite codici della nomenclatura combinata riportati nell’allegato. I valori sono differenziati in funzione dell’origine della merce, con indicazione di specifici paesi terzi e del codice ZZ per le "altre origini". Il regolamento opera nell’ambito delle importazioni nell’Unione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Meccanismo dei valori forfettari
Il considerando rilevante precisa che il valore forfettario all’importazione è calcolato ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento non introduce una disciplina generale, ma rende operativi i valori numerici dell’allegato, espressi in EUR/100 kg, per il calcolo del prezzo di entrata.
Contenuto dell’allegato
L’allegato contiene la tabella dei valori forfettari per ciascun codice NC e per ciascuna origine. Tra i prodotti figurano, ad esempio, i pomodori, i limoni, le mele, le pere e altri ortofrutticoli elencati con i relativi valori per paese di provenienza. La presenza di valori distinti per origine evidenzia l’impatto doganale e commerciale della misura ai fini dell’applicazione del prezzo di entrata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all’importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento rende applicabili i valori specificamente elencati nell’allegato, espressi in EUR/100 kg, per i codici NC e le origini indicate.
Allegato con i valori per codice NC e origine
L’allegato elenca i valori forfettari per diversi ortofrutticoli, tra cui, a titolo esemplificativo, i codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, EG, ZA, US, NZ, CA e ZZ per "altre origini").
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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