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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-349/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 giugno 2025. — A.B. contro Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Protezione sussidiaria – Motivo privo di collegamento con la situazione nel paese d’origine – Logica di protezione internazionale. — Causa C-349/24

Giurisprudenza europea62024CJ0349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i limiti dell’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE sulle disposizioni più favorevoli. Ha escluso che uno Stato membro possa ricondurre alla protezione sussidiaria un rischio legato alla lesione della vita privata derivante dall’allontanamento verso il paese d’origine, quando il motivo di tutela dipende dall’interruzione dei legami con lo Stato membro di accoglienza. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per gli Stati membri di prevedere protezioni nazionali autonome o di far valere i diritti fondamentali nella procedura di rimpatrio.

Protezione sussidiaria e disposizioni nazionali più favorevoli: incompatibilità di una tutela fondata sul rischio di violazione della vita privata per effetto dell’allontanamento verso il paese d’origine.

La questione giuridica

Se l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE consenta agli Stati membri di mantenere una disposizione nazionale più favorevole che riconosce la protezione sussidiaria anche quando il richiedente, se rimpatriato nel paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire una violazione del diritto alla vita privata a causa dell’interruzione dei legami con lo Stato membro che esamina la domanda, pur trattandosi di un motivo di tutela non rientrante nei "danni gravi" dell’articolo 15 della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE osta a una normativa nazionale che qualifichi come protezione sussidiaria, in quanto disposizione più favorevole, il rischio che il richiedente subisca una violazione della vita privata per effetto della rottura dei suoi legami con lo Stato membro di accoglienza, poiché tale motivo non è collegato alla situazione nel paese d’origine e risulta estraneo alla logica della protezione internazionale; gli Stati membri possono sì prevedere forme di protezione nazionale ulteriori, ma non possono confonderle con lo status di protezione sussidiaria disciplinato dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettere d) e f), della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 6 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 15 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE

Protezione sussidiaria e tutela della vita privata: limiti dell’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE

La Corte di giustizia, Terza Sezione, decide in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Krajský soud v Brně nell’ambito di una controversia tra A.B. e il Ministero dell’Interno ceco. La questione riguarda la compatibilità con la direttiva 2011/95/UE di una disciplina nazionale che riconosce la protezione sussidiaria anche quando il rimpatrio nel paese d’origine inciderebbe sul diritto alla vita privata del richiedente per la rottura dei legami con lo Stato membro di accoglienza.

Fatti e procedimento principale

A.B., cittadino di un paese terzo, aveva soggiornato regolarmente nella Repubblica ceca per gran parte del periodo successivo al suo ingresso. Dopo il rigetto della proroga del permesso di soggiorno, aveva presentato una domanda di protezione internazionale, respinta più volte dal ministero. I giudici cechi avevano annullato le prime due decisioni per carenze istruttorie, rilevando che l’autorità non aveva adeguatamente considerato la vita privata e familiare dell’interessato, la durata del soggiorno, l’integrazione, lo stato di salute, il decesso della moglie in Repubblica ceca e l’assenza di legami nel paese d’origine.

Con la terza decisione negativa, il ministero aveva negato la protezione internazionale ritenendo che A.B. non avesse forti legami sociali o privati nella Repubblica ceca. Il giudice del rinvio si è trovato di fronte a due interpretazioni dell’articolo 14a, paragrafo 2, lettera d), della legge ceca sull’asilo: una, precedente, che consentiva la protezione sussidiaria in caso di violazione di obblighi internazionali della Repubblica ceca; un’altra, adottata dal Nejvyšší správní soud nel 2024, che limita la disposizione ai rischi connessi alla situazione nel paese d’origine.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto se l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE consenta una disposizione più favorevole che estenda la protezione sussidiaria a un richiedente esposto, in caso di rimpatrio, a una lesione del diritto alla vita privata dovuta alla cessazione dei rapporti con lo Stato membro che esamina la domanda, purché il conflitto con gli obblighi internazionali riguardi la situazione nel paese d’origine.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE, che ammette disposizioni più favorevoli purché compatibili con la direttiva;
  • l’articolo 2, lettere d) e f), che definisce rifugiato e beneficiario di protezione sussidiaria;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), che impone un esame individuale basato sui fatti pertinenti relativi al paese d’origine;
  • l’articolo 6, sui soggetti responsabili della persecuzione o del danno grave;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, sulla possibilità di escludere il bisogno di protezione se esiste protezione in una parte del paese d’origine;
  • l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), sui motivi di persecuzione e il gruppo sociale;
  • l’articolo 15, che elenca tassativamente i danni gravi;
  • l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, richiamato in relazione alle decisioni di rimpatrio e al rispetto dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la protezione sussidiaria, secondo l’articolo 2, lettera f), e l’articolo 15 della direttiva 2011/95/UE, presuppone un rischio effettivo di danno grave nel paese d’origine. La violazione del diritto alla vita privata non rientra tra i danni gravi previsti dalla direttiva.

Esaminando l’articolo 3, la Corte ribadisce che le disposizioni più favorevoli sono ammissibili solo se non compromettono l’economia generale e gli obiettivi della direttiva. Sono vietate norme che riconoscano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria in situazioni prive di nesso con la logica della protezione internazionale.

La Corte evidenzia che l’intera architettura della direttiva collega la protezione internazionale alla situazione del richiedente nel paese d’origine:

  • la definizione di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria implica l’impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione del paese d’origine;
  • l’esame individuale deve fondarsi sui fatti pertinenti relativi al paese d’origine;
  • i responsabili della persecuzione o del danno grave sono soggetti presenti o operanti nel paese d’origine;
  • la protezione interna alternativa dell’articolo 8 riguarda anch’essa una parte del territorio del paese d’origine;
  • i motivi di persecuzione dell’articolo 10 sono valutati nel contesto del paese d’origine;
  • il danno grave dell’articolo 15, lettera b), concerne trattamenti nel paese d’origine.

Da ciò la Corte deduce che un motivo di protezione fondato sulla rottura dei legami con lo Stato membro di accoglienza, e non sulla situazione nel paese d’origine, è estraneo alla logica della protezione internazionale. Di conseguenza, uno Stato membro non può riconoscere la protezione sussidiaria sulla base di tale motivo senza violare l’articolo 3 della direttiva.

Precisazioni su interpretazione conforme e tutela nazionale autonoma

La Corte ricorda l’obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme alla direttiva, nei limiti del diritto nazionale e senza interpretazioni contra legem. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se la disposizione ceca possa essere letta in modo compatibile con la direttiva, come sembrerebbe possibile secondo l’interpretazione adottata dal Nejvyšší správní soud, limitandola ai rischi connessi alla situazione nel paese d’origine.

La Corte precisa inoltre che la direttiva 2011/95/UE non vieta a uno Stato membro di introdurre una protezione nazionale autonoma, ad esempio un permesso di soggiorno per motivi umanitari, per evitare che il rimpatrio pregiudichi la vita privata. Tuttavia, una siffatta tutela non rientra nell’ambito della protezione internazionale armonizzata e non può essere confusa con lo status di rifugiato o con la protezione sussidiaria.

Infine, la Corte richiama la direttiva 2008/115/CE: nella fase di rimpatrio gli Stati membri devono rispettare l’articolo 5 e i diritti fondamentali, sicché non può essere adottata una decisione di allontanamento che violi il diritto al rispetto della vita privata.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE osta a una normativa nazionale che preveda il riconoscimento della protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo il quale, se rimpatriato nel paese d’origine, rischierebbe una violazione della vita privata per la rottura dei legami con lo Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale.

Principio affermato

La protezione sussidiaria, anche quando uno Stato membro invochi l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE per introdurre condizioni più favorevoli, deve rimanere ancorata a un rischio di danno grave connesso alla situazione nel paese d’origine; non può coprire un pregiudizio alla vita privata derivante dall’allontanamento dallo Stato membro di accoglienza.

Come è indicizzato

Materieasiloprotezione sussidiariadiritto dei cittadini di paesi terzirimpatriodiritti fondamentali

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