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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30666/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo sulle quote della "Holding s.a.s." e su altri beni a lei riconducibili. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 27 cod. proc. pen. per mancata applicazione della cessazione di efficacia della misura dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Venezia e chiedeva l'applicazione dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione (art. 587 cod. proc. pen.) ai fini del dissequestro. Il secondo motivo contestava la ritenuta qualifica di amministratrice di fatto (vizi di motivazione e insufficienza degli elementi di prova). Il terzo motivo contestava la sussistenza del periculum in mora, ritenendo gli elementi addotti fondati su condotte del figlio e non riconducibili alla ricorrente.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, affermando che l'istituto dell'estensione dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. si applica anche alle misure cautelari reali quando la dichiarazione di incompetenza riguarda lo stesso reato ed è divenuta definitiva. Ha inoltre precisato che il giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca è il giudice presso il quale si trova l'ufficio del pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti. Vista l'assenza di rinnovo della misura da parte del giudice competente entro i termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia del sequestro nei confronti della ricorrente, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha assorbito le restanti censure (sussistenza del fumus e del periculum) perché la misura era ormai inefficace.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Le misure disposte dal giudice incompetente cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 291, 317 e 321 cod. proc. pen.

    Se il giudice che risulta competente non rinnova la misura entro 20 giorni dalla ricezione degli atti, la misura disposta dal giudice ritenuto incompetente cessa di avere efficacia.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'istituto dell'estensione dell'impugnazione consente, ove ricorrano i presupposti, di estendere agli altri coindagati gli effetti favorevoli di una decisione di impugnazione: la Corte afferma la sua applicabilità anche alle misure cautelari reali quando la dichiarazione di incompetenza riguarda il medesimo reato e diviene definitiva.

  • art. 61 cod. proc. pen.

    La norma estende alla persona sottoposta alle indagini le disposizioni relative all'imputato; è la base normativa che consente di applicare l'effetto estensivo anche nel procedimento cautelare.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    "Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari."

    Il giudice competente a decidere sull'applicazione o revoca delle misure è, in linea generale, il giudice che procede; nella prassi ciò si identifica con l'ufficio che ha la disponibilità materiale degli atti.

  • art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    "Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte d'assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato."

    Disciplina la competenza in ordine alle misure cautelari nei vari momenti del procedimento; la decisione sul riesame/revoca segue l'ufficio che materialmente detiene gli atti.

  • art. 328, comma 1, cod. proc. pen.

    "Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari."

    Conferma che il giudice per le indagini preliminari competente a provvedere sulle richieste è quello del tribunale presso il quale si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti.

  • art. 4 e art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme sul delitto tributario (fatti contestati nel decreto di sequestro): sono i reati di cui è accusata la ricorrente e i coindagati (evasione fiscale/tributaria).

  • art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato nel motivo quale criterio oggettivo per la determinazione della competenza per territorio in relazione alla sede delle società coinvolte.

  • art. 291, art. 317 e art. 321 cod. proc. pen.

    Norme richiamate insieme all'art. 27 per il rinnovo della misura da parte del giudice competente; la mancata applicazione delle disposizioni comporta la cessazione dell'efficacia della misura adottata dal giudice incompetente.

  • art. 25 Cost.

    Principio del giudice naturale richiamato per escludere la possibilità di una competenza concorrente che consentirebbe alle parti di "scegliersi" il giudice; sostiene l'assegnazione della competenza al giudice che materialmente detiene gli atti.

  • Corte cost., sent. n. 262 del 1991

    "Il giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca della misura dopo la trasmissione degli atti ... è il giudice presso il cui ufficio è il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, e soltanto quando questo giudice declini la propria competenza, il giudice che ha emesso la misura."

    La Corte costituzionale conferma la regola che, dopo la trasmissione degli atti, la richiesta di revoca va al giudice presso il quale è ora il pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti; solo se questo giudice declina, torna competente il giudice che ha emesso la misura.

Massime di principio

  • L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. si applica anche alle misure cautelari reali: se l'incompetenza dichiarata riguarda lo stesso reato e diventa definitiva, gli effetti favorevoli si possono estendere ai coindagati non impugnanti.
  • Quando un G.I.P. dichiarato incompetente ha disposto una misura, la stessa cessa di efficacia se il giudice competente non la rinnova entro 20 giorni (art. 27 c.p.p.): va verificato sempre se è stato rispettato tale termine.
  • Il giudice competente a decidere sulla revoca/sostituzione della misura è, di norma, il giudice presso l'ufficio del pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti; l'istanza di revoca va quindi proposta a quell'ufficio, salvo che questo declini la competenza.
  • Per ottenere l'estensione degli effetti favorevoli occorrono presupposti: origine unitaria del procedimento, identità del reato, motivo dell'impugnazione non esclusivamente personale e decisione favorevole definitiva sul gravame.
  • Se l'estensione dell'impugnazione produce la cessazione di efficacia della misura, le valutazioni successive sul fumus commissi delicti e sul periculum in mora possono diventare assorbite perché la misura è già inefficace.
  • In situazioni di trasmissione degli atti tra procure, il ricorrente può rivolgere l'istanza di revoca al giudice presso il quale sono gli atti; solo in caso di diniego di competenza di quel giudice potrà rivolgersi al giudice che emise originariamente la misura.

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