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Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione della giunta comunale n. 57 del 28/9/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo della ristrutturazione dell'edificio comunale destinato alla residenza pubblica in Via Nazionale n. 90 e, per quanto occorra, la richiamata e presupposta deliberazione della giunta comunale n. 83 del 26/11/2021.

Giustizia amministrativa202201091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la ristrutturazione di un edificio comunale destinato a residenza pubblica, nonché deliberazione presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 28 settembre 2022, relativa all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo di ristrutturazione dell’edificio comunale destinato a residenza pubblica in Via Nazionale n. 90, nonché, per quanto occorrente, la presupposta deliberazione n. 83 del 26 novembre 2021. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il Consiglio comunale ha approvato una variante generale al PGT, in adesione a un protocollo d’intesa intervenuto tra le parti, determinando un nuovo assetto degli interessi. Le parti hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa azionata per fatto dell’amministrazione, il riconoscimento della fondatezza della domanda e il conseguimento del bene della vita perseguito, così da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo. Nel caso concreto, invece, il nuovo provvedimento e il mutato assetto degli interessi hanno inciso sulla posizione dei ricorrenti secondo una valutazione soggettiva degli stessi, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe più procurato loro alcuna utilità. È quindi venuta meno la condizione dell’azione rappresentata dall’interesse a ricorrere, senza che ricorressero i presupposti per una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della richiesta congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai fini della pronuncia di merito prevista all’art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, della pretesa azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento della pretesa per fatto dell’amministrazione, il riconoscimento della fondatezza della domanda e il conseguimento del bene della vita; quando invece l’interesse viene meno per una valutazione soggettiva del ricorrente conseguente al mutamento dell’assetto degli interessi, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, riconoscendone la fondatezza e attribuendo al ricorrente il bene della vita perseguito.
  • Quando il mutamento dell’assetto degli interessi rende non più utile l’eventuale accoglimento del ricorso, senza un pieno soddisfacimento della pretesa riconducibile all’amministrazione, viene meno l’interesse a ricorrere e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse integra il venir meno di una condizione dell’azione e impedisce una pronuncia di merito sull’illegittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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