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Sentenza

Sentenza n. 101/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 212/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 536/2024 del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 212/2025 del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 24 aprile 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, del beneficio di euro 500,00 per ciascun anno, mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori indicati nella pronuncia. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente anche dopo la notifica del titolo esecutivo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Il Ministero si era costituito con atto di mera forma e dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari, con riduzione dei compensi motivata dalla serialità e dalla sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, la disciplina sostanziale del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione completa al comando contenuto nella sentenza entro un termine prefissato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente, e può essere incaricato di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione del giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • La natura seriale e l'elevato grado di ripetitività dell'attività difensiva possono giustificare la riduzione equitativa dei compensi liquidati a carico della parte soccombente, pur restando dovuta la rifusione delle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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