Sentenza n. 1949/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 27 febbraio 2023 che ingiungeva la rimozione di un cancello carrabile con colonne in muratura, di una ringhiera con colonnine in muratura, di tamponature e di gradini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza notificata l’8 marzo 2023 deducendo, in sintesi, carenza dei presupposti, illogicità ed erronea qualificazione delle opere, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 6, 10, 27, 31, 22 e 37 del d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che gli interventi, diretti a delimitare e proteggere la proprietà, rientrassero nell’edilizia libera e ripristinassero opere preesistenti da circa quarant’anni; ha inoltre contestato la genericità dell’individuazione degli abusi e l’assenza di vincoli o prescrizioni urbanistiche specifiche. Ha lamentato violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 7 della l. 241/1990 e del principio di buona fede, per difetto di motivazione, mancata considerazione della documentazione e della natura e funzione delle opere, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento. In subordine, ha censurato l’insufficienza della motivazione sulle ragioni dell’ordinanza. A sostegno della preesistenza ha richiamato una pratica ANAS del 1984 relativa alla sistemazione a sanatoria di un accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, scrutinando congiuntamente le censure perché connesse e confermando le conclusioni già raggiunte in sede cautelare. Ha ritenuto l’ordinanza sufficientemente motivata, poiché descrive le opere e indica le ragioni della loro abusività; non occorreva una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Ha escluso che le opere contestate rientrassero nell’edilizia libera: considerate unitariamente, per natura, dimensioni e collocazione, il cancello sostenuto da colonne in muratura, la ringhiera e le tamponature determinano un impatto rilevante e una significativa trasformazione dello stato dei luoghi, richiedendo un titolo edilizio. La nota ANAS del 1984 è stata ritenuta interlocutoria, non idonea a costituire titolo edilizio e proveniente da un’amministrazione priva della competenza al rilascio; la mera preesistenza non sana l’assenza del titolo per effetto del tempo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
Nello specifico, dalla disamina della documentazione versata in atti emerge che, per la collocazione e le relative dimensioni, i manufatti in questione, ossia il cancello metallico (largo 3,45 mt. e sorretto da n.2 colonne in muratura di circa 0,40 mt x 0,35 mt), la ringhiera metallica con colonnine in muratura sul muro di cinta (di larghezza circa 19 mt”), la tamponatura lato ovest (lunghezza 6,70 mt con n.2 bucature con telai della larghezza di circa 1,94 mt cadauna) e la tamponatura lato nord (lunghezza di circa 3,29 mt), possono essere ragionevolmente considerate, nel loro complesso, come opere idonee a comportare un effettivo e rilevante impatto sul territorio nel senso di una significativa modificazione e trasformazione dello stato dei luoghi, di talchè, alla luce della predetta giurisprudenza, non risultano annoverabili tra le opere di “edilizia libera” ma necessitano di un titolo edificatorio.
La qualificazione come edilizia libera non dipende dalla sola funzione di recinzione o tutela della proprietà: opere permanenti, valutate nel loro complesso per natura, dimensioni e collocazione, che trasformino significativamente lo stato dei luoghi richiedono un titolo edilizio.
art. 3 l. 241/1990
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato indica con sufficiente precisione le opere oggetto di rimozione e le ragioni poste a base dell’abuso, né è necessario che esso indichi le ragioni di pubblico interesse poste a suo fondamento.
L’ordine di rimozione è sufficientemente motivato se descrive con precisione le opere e le ragioni della loro abusività; non è necessaria un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
Massime di principio
- Per stabilire se una recinzione o un’opera funzionale alla delimitazione di una proprietà richieda un titolo edilizio occorre valutarne natura, dimensioni, funzione e impatto effettivo sul territorio. Sono esenti gli interventi precari e immediatamente amovibili che non incidono stabilmente sull’assetto dei luoghi; richiedono invece titolo le opere permanenti che producono una significativa trasformazione urbanistico-edilizia.
- Un ordine di rimozione di opere abusive, quale atto vincolato, è sufficientemente motivato quando identifica le opere e indica le ragioni della loro abusività; non occorre una specifica comparazione con un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
- La mera vetustà o preesistenza di opere abusive non sana l’assenza del titolo edilizio e non genera, per il solo decorso del tempo, un affidamento tutelabile.
- Una nota interlocutoria di un’amministrazione non competente al rilascio di titoli edilizi non costituisce titolo abilitativo edilizio.
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