Cassazione Civile, Ordinanza n. 19966/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale e integra il dispositivo della precedente ordinanza, specificando che il rinvio è disposto alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. Si tratta di una decisione meramente correttiva, senza statuizioni sul merito della lite tributaria sottostante.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La pronuncia riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Era stato segnalato che, nel dispositivo dell'ordinanza n. 33239/2024, era stato omesso di indicare correttamente il giudice di rinvio dopo l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 4103/2023. La Corte rileva che il giudice del rinvio era già individuato correttamente nella motivazione come Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione e dispone quindi la rettifica del dispositivo, sostituendo la formula incompleta con quella completa. Non emergono, dal testo trascritto, ulteriori motivi di ricorso sul merito della controversia tributaria originaria.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto quando il contenuto corretto sia già univocamente desumibile dalla motivazione e dagli atti della decisione.
- In caso di annullamento con rinvio, l'omessa o incompleta indicazione del giudice di rinvio nel dispositivo è emendabile mediante correzione materiale se la destinazione del rinvio risulta chiaramente individuabile nella motivazione.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul merito della controversia, ma si limita a rendere il dispositivo coerente con la volontà decisoria già espressa dalla Corte.
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