Cassazione Penale, Sentenza n. 33387/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 29/11/2022 che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) difetto di motivazione e violazioni processuali con riferimento alle intercettazioni (artt. 267, 268, 270 c.p.p.), con particolare censura sull'indispensabilità e legittimità delle captazioni e sulla presunta inapplicabilità dell'art. 276 comma 2-bis ratione temporis e dei decreti di urgenza; 2) mancata e insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria relativamente ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, sostenendo che non emergeva la partecipazione alla coltivazione ma solo presenza occasionale; 3) assenza di valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari tenuto conto del lungo intervallo temporale (circa quattro anni), della sopravvenuta carenza di procedimenti pendenti e dello scioglimento del gruppo criminale, con conseguente impossibilità di reiterazione; 4) mancata motivazione e inesistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, anche sotto il profilo soglia di principio attivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità e mancata autosufficienza dell'impugnazione relativa alle intercettazioni, sottolineando l'onere della parte di indicare e, se necessario, allegare gli atti specifici ritenuti viziati. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la gravità indiziaria era adeguatamente motivata sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione (OPG) e riscontri sul posto, nonché dall'allontanamento del ricorrente poco prima del sequestro. Sul terzo motivo ha confermato la correttezza della prognosi cautelare del tribunale del riesame: l'attenuazione della misura a obbligo di dimora è coerente con l'affievolimento delle esigenze cautelari, ma è comunque giustificato il permanere di una misura non detentiva in presenza di concreto rischio di recidiva desumibile da precedenti, ripetitività dei comportamenti e collegamenti con altri soggetti; non è necessario individuare un'imminente occasione di delinquere purché la prognosi sia fondata su elementi concreti. Sul quarto motivo ha ritenuto la censura generica e priva di interesse reale: anche escludendo l'aggravante, i limiti di pena contestati giustificavano comunque la misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 267 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte osserva che le censure su errori in procedendo richiedono specificità e indicazione degli atti che si ritengono viziati.
art. 268 cod. proc. pen.
Richiesto in tema di autorizzazione alle intercettazioni; la Corte ritiene che la parte che denuncia vizi debba indicare e produrre gli atti specifici, non potendo limitarsi a censure generiche.
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine all'inutilizzabilità degli esiti intercettivi; la Corte rileva che l'eccezione deve essere specifica e comprovata con riferimento agli atti viziati.
art. 276 comma 2‑bis cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per ragioni temporali circa l'utilizzo di strumenti captativi; la Corte non ha accolto la censura procedurale per genericità e mancata allegazione degli atti.
art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen. (art. 7 comma 1 d.lgs. 6/2/2018 n.11)
Rilevato dalla Corte per affermare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere di indicare puntualmente gli atti travisati.
art. 73 DPR 309/90
Norma di riferimento per i reati di stupefacenti contestati; la Corte ha ritenuto che, anche nella fase cautelare, la gravità indiziaria fosse adeguatamente delineata.
art. 74 DPR 309/90
Richiamato quale quadro normativo dei reati connessi al traffico di stupefacenti; la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su intercettazioni e riscontri investigativi.
art. 80 DPR 309/90
Riguarda circostanze aggravanti ad effetti speciali. La Corte ha ritenuto la censura del ricorrente generica e ha osservato che, anche escludendo l'aggravante, l'imputazione avrebbe comunque giustificato la misura cautelare.
Massime di principio
- In Cassazione le censure di "error in procedendo" relative ad atti autorizzativi (es. intercettazioni) richiedono autosufficienza: il ricorrente deve indicare espressamente gli atti e, se necessario, allegarli al fascicolo; le censure generiche sono inammissibili.
- L'utilizzabilità delle intercettazioni può essere contestata ma l'onere probatorio e di specificazione grava sulla parte che ne deduce l'inutilizzabilità; il giudice di legittimità non può valutare vizi non specificati.
- La gravità indiziaria nella fase cautelare può essere adeguatamente fondata su elementi concatenati quali intercettazioni telefoniche e ambientali, rilievi di servizi di osservazione e riscontri di presenza sul luogo del reato; tali elementi, presi nel complesso, possono giustificare misure cautelari anche se non tutti i correi sono imputati per identico ruolo.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede una prognosi sulla probabilità di reiterazione del reato: non è richiesta l'individuazione di un'imminente occasione di delinquere, ma una valutazione basata su precedenti, modalità della condotta e collegamenti criminali.
- La mancata specificazione di una circostanza aggravante non impedisce, di per sé, il mantenimento o l'adozione di misure cautelari se i limiti edittali del reato contestato, anche senza l'aggravante, giustificano la misura.
- In caso di attenuazione della misura (es. dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora) il giudice deve motivare l'affievolimento delle esigenze cautelari; tuttavia la presenza di un concreto rischio di recidiva può legittimare il mantenimento di una misura non detentiva.
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