Sentenza n. 343/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del verbale di riunione del-OMISSIS-/E Ris. - “seduta tolta ore 11:00”) e degli atti e provvedimenti conseguenti, ivi compresa la determinazione dirigenziale del -OMISSIS- (“rigetto in toto”), nella parte in cui dispongono un trasferimento “temporaneo” del minore -OMISSIS- dalla classe-OMISSIS- della sede dell’Istituto Tecnico Economico alla classe -OMISSIS- del Liceo Linguistico-Scienze Umane ed Educazione Sociale dell’I.S.S. Einaudi – Alvaro di Palmi, in attesa della decisione del Giudice del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, con conseguente ordine di ripristino dello status quo ante con riammissione del minore nella classe e sezione di provenienza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di riunione e determinazione dirigenziale con cui era stato disposto il trasferimento temporaneo del minore dalla classe dell'Istituto Tecnico Economico alla classe del Liceo Linguistico-Scienze Umane ed Educazione Sociale dello stesso istituto
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore co-affidatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, madre co-affidataria del minore insieme ai Servizi Sociali, ha impugnato il trasferimento scolastico temporaneo disposto dal dirigente scolastico, nonostante il proprio dissenso, in attesa della decisione del Tribunale per i Minorenni. Il trasferimento era stato motivato dall'esigenza di separare il minore da un altro studente con cui vi erano stati conflitti durante la scuola media. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per omessa o incongrua partecipazione procedimentale; nullità per difetto assoluto di attribuzione e incompetenza funzionale del dirigente a disporre una misura cautelare di trasferimento; difetto di motivazione e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; inattendibilità e formazione irrituale del verbale; violazione del diritto all'istruzione, della continuità educativa e dei principi di proporzionalità; trattamento illecito di dati sanitari relativi all'altro minore; travisamento dei fatti e assenza di presupposti attuali, poiché nell'anno scolastico in corso non si erano verificati nuovi episodi di conflitto; inerzia dell'amministrazione rispetto alla richiesta di autotutela. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione della madre, sostenendo che il curatore speciale fosse l'unico soggetto legittimato, e hanno difeso il trasferimento richiamando in via analogica l'art. 468 d.lgs. 297/1994.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione. La nomina del curatore speciale e il co-affidamento ai Servizi Sociali non avevano sottratto alla madre, convivente e co-affidataria, ogni potere di tutela giudiziale, poiché i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni attribuivano al curatore specifici poteri soprattutto in ambito sanitario e ai Servizi Sociali compiti determinati, senza escludere integralmente la responsabilità genitoriale. Il successivo reinserimento del minore nella classe dell'Istituto Tecnico, disposto in dichiarata ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR, non aveva determinato cessazione della materia del contendere né sopravvenuta carenza di interesse, poiché si trattava di una misura provvisoria e cautelare, destinata a essere superata dalla decisione di merito. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il trasferimento è stato ritenuto affetto da grave deficit istruttorio e da carenza di proporzionalità. Il dirigente scolastico, esercitando un potere atipico non fondato sull'art. 468 d.lgs. 297/1994, applicabile esclusivamente al personale scolastico, avrebbe dovuto ponderare tutti gli interessi coinvolti, incluse le inclinazioni e la volontà del minore, il positivo percorso di inserimento presso l'Istituto Tecnico, l'assenza di episodi conflittuali nell'anno scolastico in corso e la necessità di evitare l'interruzione della frequenza scolastica. Prima di adottare la misura estrema del trasferimento da un percorso tecnico a uno liceale, la scuola avrebbe dovuto valutare misure alternative, temporanee e meno lesive, idonee a garantire sia la sicurezza e la pacifica convivenza degli studenti sia il diritto all'istruzione e la continuità educativa. Sono stati annullati il verbale di riunione e la determinazione dirigenziale nella parte relativa al trasferimento. Il Ministero e il Comune sono stati condannati al pagamento di 1.500 euro ciascuno per spese di lite, oltre accessori, e in solido al rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione procedimentale sono state invocate in relazione alla convocazione della madre a una riunione senza adeguata indicazione degli argomenti, ma la decisione si è fondata principalmente sul deficit istruttorio e sulla sproporzione della misura.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato dedotto il mancato preavviso di rigetto e il deficit partecipativo, senza che il giudice fondasse su tale profilo autonomo la decisione finale.
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente aveva dedotto la nullità per difetto assoluto di attribuzione; il TAR ha invece qualificato la questione centrale in termini di esercizio di un potere atipico e di illegittimità per deficit istruttorio e sproporzione.
art. 3 l. 241/1990
È stato dedotto il carattere apparente della motivazione, ma l'annullamento è stato disposto principalmente per l'insufficiente istruttoria e la mancata proporzionata ponderazione degli interessi.
art. 468 d.lgs. 297/1994
La disposizione sul trasferimento per incompatibilità ambientale riguarda esclusivamente il personale scolastico e non costituisce fondamento normativo per trasferire analogicamente uno studente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere richiede che l'interesse sostanziale sia pienamente soddisfatto da un'attività amministrativa autonoma e non meramente esecutiva di un ordine cautelare.
art. 315-bis, comma 3, c.c.
La volontà del minore che abbia compiuto dodici anni assume rilievo nella ponderazione delle decisioni che lo riguardano.
art. 1, comma 622, l. 296/2006
L'obbligo scolastico rafforza il dovere dell'amministrazione di evitare che una misura organizzativa determini, di fatto, l'allontanamento del minore da ogni ambiente scolastico.
art. 28 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Il diritto all'istruzione deve essere garantito su base di uguaglianza delle opportunità, adottando misure idonee a ridurre l'abbandono scolastico.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali presupposti per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La nomina di un curatore speciale e il co-affidamento del minore ai Servizi Sociali non escludono automaticamente la legittimazione del genitore a impugnare atti lesivi degli interessi del minore: occorre verificare concretamente i poteri attribuiti dal provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e al curatore speciale.
- Un provvedimento favorevole adottato dall'amministrazione in dichiarata ottemperanza a un'ordinanza cautelare propulsiva non determina, di per sé, cessazione della materia del contendere né sopravvenuta carenza di interesse, poiché conserva natura provvisoria e cautelare e deve essere valutato alla luce della decisione di merito.
- Il dirigente scolastico non può fondare sul disposto dell'art. 468 d.lgs. 297/1994, relativo al personale scolastico, un trasferimento di uno studente, neppure temporaneo, in assenza di una specifica base normativa che attribuisca tale potere.
- Quando l'amministrazione scolastica intenda separare studenti per prevenire possibili conflitti, deve svolgere un'istruttoria attuale e completa e ponderare proporzionalmente sicurezza, diritto all'istruzione, continuità educativa, percorso già intrapreso e volontà del minore, privilegiando misure alternative meno lesive prima di disporre il trasferimento a un diverso indirizzo scolastico.
- Una misura scolastica adottata sulla base di conflitti risalenti e in assenza di episodi attuali deve essere sorretta da elementi concreti e attuali che dimostrino il rischio da prevenire; il mero richiamo a precedenti situazioni conflittuali non basta a giustificare la misura più gravosa.
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