Ordinanza n. 904/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’ottemperanza al decreto cronol. n. 2394/2022 del 02/09/2022, RG n. 1627/2022, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 05.09.2022, notificato in data 21.10.2022 (nella qualità e in proprio) al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, su supporto informatico conforme al suo originale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di P.E.C. (prot.dag@giustiziacert.it), estratto dal registro PP.AA., presso la sede reale in Roma in Via Arenula nr.70, ed al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Napoli alla Via Diaz nr. 11, in data 5.09.2022, su supporto informatico conforme al suo originale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di P.E.C. (ads.na@mailcert.avvocaturastato.it – e napoli@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dal registro PP.AA., non opposto e passato in giudicato per il decorso del termine per la impugnazione, con il quale la Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile, accoglieva la domanda proposta sul ricorso depositato dall’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte di Appello di Napoli oggetto di domanda di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Napoli, non opposto e divenuto irrevocabile, con il quale era stata accolta la domanda proposta ai sensi della legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
La decisione
Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera, per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione e per il successivo biennio. Il giudizio potrà proseguire mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, per il biennio previsto dalla disposizione.
art. 79, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale base processuale per la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Prevede la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.
Massime di principio
- La previsione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021, una volta decorso il termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
- Durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, i creditori interessati non possono iniziare nuovi giudizi di ottemperanza né nuove azioni esecutive.
- La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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