Cassazione Penale, Sentenza n. 39766/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino per ragioni diverse. Marconi: contestava la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta patrimoniale (anziché bancarotta semplice), deduceva che l'acquisto del titolo fosse finalizzato a tentare il salvataggio della società e non a una distrazione, chiedeva la riqualificazione della percezione di compensi in bancarotta preferenziale per effetto di rimborsi, eccepiva il caso fortuito (art. 45 c.p.) per la mancata consegna delle scritture contabili per cause connesse alle chiavi del deposito e impugnava il riconoscimento della recidiva semplice (mancata verifica dell'espressività ex art. 133 c.p.). Cagali: contestava l'assunto che fosse amministratore di fatto (sosteneva che il breve periodo ed i comportamenti non fossero idonei a dimostrare un ruolo gestionale organico) e denunciava carenze probatorie sulla sua partecipazione al furto contestato (capo E).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato in gran parte inammissibili o infondati i ricorsi, ma ha accolto due censure con annullamento parziale e rinvio. In particolare: ha respinto i motivi del Marconi relativi alla qualificazione del reato, alla natura dell'acquisto del titolo, alla presunta riparazione del prelievo del compenso e al caso fortuito; ha invece accolto il motivo relativo al riconoscimento della recidiva semplice, ritenendo carente la motivazione della Corte d'appello su tale punto, e ha annullato la sentenza limitatamente al punto della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Quanto al Cagali, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sull'amministratore di fatto ma ha ritenuto fondato il motivo relativo al reato di furto (capo E), rilevandone carenza motivazionale sulla partecipazione dell'imputato, e ha annullato la sentenza nei soli confronti del Cagali limitatamente a quel reato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello; per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e le statuizioni civili sono state, nel resto, confermate.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare (legge fall.)
Usata per qualificare la condotta come bancarotta fraudolenta patrimoniale: il comportamento del liquidatore che distrae beni invece di procedere alla liquidazione e soddisfare i creditori integra la fattispecie più grave; la Corte ha ritenuto compatibile la prova della distrazione con la mancata dimostrazione della destinazione dei beni.
art. 216, co. 1 n.1 e art. 223 legge fallimentare
Richiamati come riferimento per la possibile riqualificazione in bancarotta semplice o altre fattispecie concorrenti; la Corte ha ritenuto però che la fattispecie di bancarotta fraudolenta fosse adeguatamente motivata e incompatibile con la riqualificazione prospettata.
art. 224 legge fallimentare
Richiamata nel quadro delle norme sul reato di bancarotta e delle sue qualificazioni; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua rispetto all'inquadramento nella bancarotta fraudolenta.
art. 624-bis c.p.
Norma relativa al furto pluriaggravato: la Corte d'appello aveva condannato Cagali per tale reato, ma la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione sulla partecipazione dell'imputato e ha annullato la condanna limitatamente a quel capo.
art. 625 n.2 c.p.
Richiamata in relazione all'aggravante per danno o per il metodo (es. danneggiamento come aggravante): la Corte ha osservato che l'accertamento dell'aggravante richiede chiara indicazione probatoria, che mancava sulla partecipazione del Cagali.
art. 45 c.p.
Richiamato dal ricorrente per il caso fortuito nella bancarotta documentale; la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'impossibilità di consegnare le scritture derivava da condotta dello stesso imputato (consegna delle chiavi a terzi) e quindi non era evento imprevedibile/inoffensivo imputabile al caso fortuito.
art. 133 c.p.
Norma sul cumulo di pene e sulla recidiva: la Corte ha richiamato la necessità di un esame motivato dell'espressività dei precedenti e del rapporto fra reati pregressi e fattispecie attuale; ha annullato la decisione sulla recidiva per carenza motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato nella motivazione in tema di delimitazione dell'impugnazione e della ragionevole durata del processo: non si possono introdurre censure nuove e suscettibili di autonoma valutazione con motivi aggiunti tardivi.
Massime di principio
- La qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede che il giudice motivi la sussistenza dell'elemento doloso e l'incompatibilità delle condotte dell'amministratore/liquidatore con i doveri di tutela del patrimonio sociale; la mera finalità apparente di salvataggio va dimostrata con elementi concreti
- La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni sottratti: l'onere di giustificare il destino dei beni grava sull'amministratore/liquidatore
- La restituzione tardiva di somme dopo il fallimento non è idonea a integrare la c.d. "bancarotta riparata"; per escludere il reato occorre che la reintegrazione del patrimonio sia avvenuta prima della soglia cronologica rilevante
- Il caso fortuito esclude la responsabilità solo se l'evento è imprevedibile e non imputabile, neppure per colpa, all'agente; la perdita di una possibilità di consegna dovuta a scelte proprie dell'agente (es. consegna delle chiavi a terzi) non integra caso fortuito
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione dialettica: il giudice deve comparare i reati precedenti con quello attuale per valutare l'espressività e la sistematicità della devianza, evitando automatismi basati sulla sola esistenza di precedenti
- Per qualificare una persona come amministratore di fatto è necessario accertare l'inserimento organico e la produzione di atti gestori rilevanti, anche se posti in un arco temporale breve; la mera episodicità non basta, ma la valutazione richiede motivazione precisa
- Per l'attribuzione di responsabilità in un reato collegiale (es. furto), non è sufficiente la genericità o indizi vaghi: la sentenza deve indicare fatti specifici che dimostrino la partecipazione o il concorso del soggetto
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