Cassazione Penale, Ordinanza n. 19212/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23/04/2025. Dal testo emerge che i ricorrenti erano due imputati. Il primo ricorso è descritto come totalmente inconsistente, perché redatto in prima persona come se fosse stato proposto dall'imputato stesso, con richiesta di proscioglimento del sottoscritto, pur risultando firmato dal difensore. Il secondo ricorso è ritenuto del tutto generico: si deduceva la presunta redazione per relationem della sentenza d'appello, ma la Corte rileva che tale tecnica motivazionale non era stata affatto utilizzata, richiamando in particolare le pagine 17 e 18 della sentenza di merito, ove erano individuati gli elementi a carico dell'imputato. I ricorsi vengono quindi considerati scollegati dalla realtà processuale e privi di specifiche censure.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, pertinenti e correlate alla motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; deduzioni generiche o sganciate dal contenuto della sentenza impugnata determinano l'inammissibilità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si fondi su un presupposto fattuale non corrispondente alla sentenza impugnata, poiché la critica deve confrontarsi con le effettive ragioni della decisione.
- La redazione del ricorso in forma incongrua o non coerente con la sua paternità processuale, se sintomatica di assoluta inconsistenza delle deduzioni, può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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