Ordinanza n. 49/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di divieto di detenzione di qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti emesso in data 25.09.2025 dalla Prefettura Ufficio territoriale del governo di Salerno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 25 settembre 2025 con cui la Prefettura di Salerno gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il provvedimento prefettizio era fondato sulla valutazione della condotta tenuta dal ricorrente in occasione di litigi. In sede cautelare, il ricorrente contestava implicitamente la legittimità del divieto, anche in ragione dell'assenza di un uso improprio delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, a una sommaria cognizione, il ricorso non presentasse profili di fondatezza. Il Collegio ha ritenuto giustificato il divieto di detenzione di armi sulla base della valutazione discrezionale e cautelare dell'Autorità di pubblica sicurezza in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente durante alcuni litigi, precisando che tale valutazione può giustificare il divieto anche in assenza di un uso improprio delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle circostanze del caso specifico.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza di profili di fondatezza e ha respinto la sospensione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare sulla legittimità di un divieto prefettizio di detenzione di armi, è sufficiente che l'autorità di pubblica sicurezza abbia fondato il provvedimento su una valutazione discrezionale e cautelare della condotta del destinatario idonea a evidenziare un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica; non è necessario che sia stato accertato un uso improprio delle armi.
- La condotta tenuta in occasione di litigi può costituire elemento idoneo a giustificare un divieto prefettizio di detenzione di armi anche quando non risulti un concreto uso improprio delle armi stesse.
Come è indicizzato
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