Cassazione Civile, Ordinanza n. 05660/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2009 e 2010 emessi dal Comune per un'area demaniale destinata ad ormeggio nel porto di Talamone, ritenuta dal giudice di merito assoggettabile al tributo in quanto area scoperta idonea a produrre rifiuti e non esclusa dal regolamento comunale. La contribuente aveva contestato l'imposizione davanti al giudice tributario; l'appello era stato respinto dalla CTR Toscana. In cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione delle norme sulla disciplina portuale e sui rifiuti (artt. 14 e 16 L. n. 84/1994; artt. 2 e 3 d.lgs. n. 182/2003), sostenendo che, mancando per il porto di Talamone un'Autorità portuale, la competenza sui servizi di gestione dei rifiuti sarebbe spettata all'Autorità marittima e non al Comune, con conseguente difetto di potere impositivo comunale; 2) violazione degli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993, lamentando che non esistesse una specifica categoria tariffaria per gli spazi acquei o gli ormeggi e che il Comune avesse illegittimamente applicato una tariffa riferita ad altra categoria, quella dei campeggi e distributori di carburanti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, sul primo motivo, che la deroga alla competenza e al potere impositivo del Comune opera solo quando sia stata istituita l'Autorità portuale; nel caso concreto il porto di Talamone non rientrava tra quelli per i quali la legge aveva istituito tale Autorità, sicché nelle annualità oggetto di accertamento permanevano competenza comunale, privativa del servizio e correlato potere di imposizione. Ha inoltre chiarito che i riferimenti normativi invocati dalla ricorrente riguardano i rifiuti provenienti dalle navi, mentre i rifiuti relativi alle aree demaniali di ormeggio sono attratti nel diverso regime dei servizi di interesse generale nei porti, che in mancanza dell'Autorità portuale restano al Comune. Sul secondo motivo ha affermato che gli specchi d'acqua e le aree di ormeggio possono integrare il presupposto della tassa sui rifiuti come 'aree scoperte', poiché la nozione va letta in funzione della finalità igienico-sanitaria della disciplina e non in senso meramente materiale; ha inoltre approvato la soluzione della CTR secondo cui la categoria regolamentare esistente è applicabile per rapporto di species a genus, senza necessità di una previsione espressa per ogni singola tipologia di area. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 14 L. n. 84/1994
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina delle operazioni portuali e della competenza dell'Autorità marittima/portuale.
art. 16 L. n. 84/1994
Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che tali norme riguardano i rifiuti/profili connessi alle operazioni portuali e alle navi, non i rifiuti delle aree demaniali di ormeggio.
art. 2 d.lgs. n. 182/2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza dell'Autorità marittima in assenza di Autorità portuale; la Corte ne circoscrive l'ambito ai rifiuti delle navi e ai servizi portuali regolati dal relativo sistema.
art. 3 d.lgs. n. 182/2003
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto normativo sulla gestione dei rifiuti portuali.
art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
esclude «dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»
L'esclusione dalla tassa opera solo se esiste un diverso soggetto competente al servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa; se manca l'Autorità portuale, la competenza e il potere impositivo restano al Comune.
art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997
«sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi»
La disciplina generale comunale sui rifiuti è coordinata con la normativa portuale, che prevale solo nei casi in cui l'Autorità portuale sia effettivamente istituita.
art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 84/1994
Attribuisce alle Autorità portuali il compito di affidare e controllare servizi di interesse generale nei porti, tra cui la pulizia e la raccolta dei rifiuti.
art. 1 d.m. 14 novembre 1994
Qualifica tra i servizi di interesse generale portuali anche i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti, con conseguente rilevanza della competenza dell'Autorità portuale e, in mancanza, del Comune.
art. 5, comma quarto, d.lgs. n. 182/2003
Richiamato per evidenziare che nel caso concreto l'Autorità marittima aveva approvato un piano senza prevedere un servizio sostitutivo di raccolta dei rifiuti reso dal Comune.
artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati per contestare la tariffazione delle aree di ormeggio; la Corte ritiene legittima l'assimilazione regolamentare per categoria, senza necessità di una voce autonoma per gli spazi acquei.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deroga al potere impositivo del Comune in materia di TARSU/TIA per aree portuali opera solo quando, per quel porto, sia stata effettivamente istituita l'Autorità portuale competente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- In assenza di Autorità portuale, nelle aree demaniali portuali permane la competenza comunale al servizio di igiene urbana e, correlativamente, il potere di imporre la tassa o tariffa sui rifiuti secondo la disciplina ordinaria.
- Le disposizioni sulla gestione dei rifiuti portuali riferite ai rifiuti delle navi non si estendono automaticamente ai rifiuti connessi alle aree di ormeggio: occorre distinguere l'oggetto del servizio e il relativo ambito di competenza.
- La nozione di 'aree scoperte' ai fini della tassa rifiuti va interpretata in modo funzionale, comprendendo anche superfici non terrestri ma concretamente utilizzate da una comunità umana, se idonee a produrre rifiuti.
- In materia tariffaria, la mancanza di una voce espressa per una specifica tipologia di area non impedisce l'applicazione della categoria regolamentare esistente quando il rapporto tra le fattispecie sia di species a genus e non vi sia un'operazione analogica vietata.
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