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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9426/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, tramite difensore, hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo la violazione di legge per la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, dei presupposti e degli effetti previsti dall'art. 129 c.p.p.; in sostanza lamentavano l'omessa motivazione circa l'applicabilità della norma richiamata e la relativa valutazione favorevole a loro carico.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse deciso conformemente all'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; tale accordo comporta la rinuncia espressa a motivi non concordati e determina una preclusione processuale rispetto a quei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, l'atto prodotto personalmente dal ricorrente Penghis è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103, che impone la sottoscrizione degli atti da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla "cassa delle ammende" la somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutata l'eventuale colpa contributiva nell'origine dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'accordo fra le parti in sede di appello: le parti possono concordare l'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello rinunciando contestualmente agli altri. L'accordo determina che i motivi non oggetto di intesa siano preclusi e non suscettibili di riesame successivo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come parametro di valutazione omesso; la Corte ha ritenuto che, poiché la decisione è stata adottata in base all'accordo di cui all'art. 599-bis, qualsiasi censura non inclusa nell'accordo è preclusa e quindi non valutabile in Cassazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per i motivi rimasti preclusi a seguito dell'accordo in appello; la Corte ha applicato tale previsione per dichiarare inammissibili i ricorsi rispetto alle questioni non concordate

  • art. 599, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza come riferimento analogo alla preclusione derivante dall'accordo in appello; la Corte richiama precedenti che confermano l'effetto preclusivo

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Regola la sottoscrizione degli atti in Cassazione; la Corte ha applicato la modifica introdotta dalla L. 23/6/2017 n.103, ritenendo inammissibile l'atto redatto personalmente dal ricorrente in assenza della sottoscrizione da parte di difensore abilitato

  • L. 23/6/2017 n.103

    Modifica l'art. 613 c.p.p. imponendo che l'atto di ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la Corte ha applicato tale requisito formale per dichiarare inammissibile l'atto personale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di somme a titolo di ammenda per i ricorrenti quando l'inammissibilità dipenda da colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità; la Corte ha influito il pagamento di euro 3000 alla "cassa delle ammende" valutando tali profili di colpa

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per cui i ricorrenti erano stati condannati (rapina); richiamata nel dispositivo per indicare il titolo di reato confermato dalla Corte d'appello

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata in relazione ai principi sulla responsabilità per atti processuali e alla valutazione della colpa che può giustificare la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se in appello è stato raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni non comprese nell'accordo sono precluse e non possono essere riproposte in Cassazione; il ricorso su tali punti è inammissibile.
  • Gli atti processuali in Cassazione (ricorso, memorie, motivi nuovi) devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale: atti sottoscritti personalmente dall'imputato sono inammissibili ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. 103/2017.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni derivanti da preclusione o da difetti formali può comportare la condanna alle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, anche il pagamento di una somma alla "cassa delle ammende" ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si contesta in Cassazione l'omessa valutazione di norme o circostanze, è fondamentale verificare se quelle censure erano compatibili con l'accordo intervenuto in sede di appello; se non lo erano, il rimedio è precluso.
  • È essenziale che i difensori verifichino la correttezza formale degli atti (sottoscrizione da parte di avvocato abilitato) prima del deposito in Cassazione per evitare inammissibilità formali e sanzioni economiche.

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