Cassazione Civile, Ordinanza n. 41849/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della lite fiscale e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali in considerazione dell'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2011 a una società in nome collettivo per l'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione di una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione d'azienda. Poiché il reddito societario era imputato per trasparenza ai soci, l'Ufficio emetteva poi separati avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, ciascuno per la propria quota. I contribuenti impugnavano gli atti; la CTR accoglieva i ricorsi ritenendo nullo l'avviso presupposto per difetto di motivazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, mentre i contribuenti resistevano con controricorso e ricorso incidentale. In prossimità della camera di consiglio i contribuenti chiedevano la sospensione del giudizio per avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte rilevava che risultavano integrati i presupposti della definizione agevolata, che nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il 31.12.2020 e che non risultava alcun diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
richiamato per l'imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci in proporzione alle rispettive quote
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
richiamato quale base della richiesta di sospensione del giudizio in pendenza della domanda di definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato per il termine entro cui le parti potevano presentare istanza di trattazione per impedire l'estinzione del giudizio
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato per la decisione in camera di consiglio mediante collegamento da remoto
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria e non sia stata presentata tempestiva istanza di trattazione, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della controversia fiscale elimina l'interesse delle parti alla decisione sul merito, con conseguente arresto del processo anche se sia già stato proposto ricorso per cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione della chiusura della lite mediante adesione alla procedura agevolata.
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