Cassazione Civile, Ordinanza n. 25536/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a piedi in favore di un fondo ritenuto intercluso e a carico del fondo confinante di proprietà della ricorrente. I giudici di merito avevano individuato il tracciato del passaggio sul fondo della ricorrente, ritenendolo il percorso più breve e più idoneo, e avevano posto a carico della proprietaria del fondo servente anche l'onere di eliminare un dislivello presente lungo il tracciato, oltre a liquidarle un'indennità calcolata sul valore agricolo dell'area gravata. In cassazione la proprietaria del fondo servente proponeva sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame del fatto che una delle soluzioni alternative sarebbe stata più breve; 3) violazione dell'art. 1051, comma 2, c.c. per avere scelto un tracciato eccessivamente gravoso invece di altro con identico vantaggio e minore aggravio; 4) violazione dell'art. 1051, comma 4, c.c. per avere consentito il passaggio su cortili e aree pertinenziali del fabbricato senza considerare percorsi alternativi che non interessavano tali aree; 5) violazione delle norme sulla realizzazione delle opere necessarie, per avere posto a carico della ricorrente l'eliminazione del dislivello; 6) violazione dell'art. 1053 c.c. per avere quantificato l'indennità sul solo valore agricolo, senza considerare il pregiudizio all'attività produttiva svolta sul fondo. La resistente replicava con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo, il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese dell'intero processo. La ratio dell'accoglimento sta nel fatto che la corte territoriale, pur richiamando la giurisprudenza sull'art. 1051, comma 4, c.c., non aveva verificato in concreto se i percorsi alternativi disponibili interessassero o meno case, cortili, giardini o aie, limitandosi ad affermare in astratto l'irrilevanza del divieto nelle ipotesi di interclusione assoluta. La Cassazione ha ribadito che la norma non comporta un'esenzione assoluta delle aree indicate, ma opera come criterio di scelta tra percorsi alternativi, privilegiando, ove possibile, quelli che non le interessano.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per la richiesta di decisione della ricorrente a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o manifesta infondatezza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamata per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha però ritenuto che il motivo tendesse in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 1051 c.c.
regola la scelta del tracciato della servitù coattiva di passaggio e impone di privilegiare il percorso che arrechi il minor danno possibile al fondo servente a parità di utilità per il fondo dominante.
art. 1051 c.c.
non introduce un'esenzione assoluta per case, cortili, giardini e aie, ma un criterio di preferenza per i percorsi alternativi che non interessino tali aree, ove esistenti e concretamente praticabili.
art. 1052 c.c.
richiamato in relazione all'applicabilità, per rinvio, del criterio di scelta dettato dall'art. 1051, comma 4, c.c. anche al passaggio su fondo non intercluso.
art. 1053 c.c.
norma richiamata nel motivo relativo alla determinazione dell'indennità dovuta per la servitù coattiva.
art. 1030 c.c.
invocato nel motivo relativo alla ripartizione delle spese per le opere necessarie sul tracciato.
art. 1064 c.c.
invocato nel motivo relativo alle opere necessarie per rendere praticabile il passaggio.
art. 1069 c.c.
invocato nel motivo relativo agli oneri per le opere necessarie sul fondo servente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la deduzione formale di vizio motivazionale o violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione e non il caso in cui la parte semplicemente dissenta dall'apprezzamento probatorio del giudice.
- In materia di servitù coattiva di passaggio, la scelta del tracciato deve essere effettuata verificando concretamente i percorsi alternativi disponibili e attribuendo priorità, se realizzabili, a quelli che non interessano case, cortili, giardini o aie ad essi attinenti.
- L'art. 1051, comma 4, c.c. non stabilisce un divieto assoluto di imporre il passaggio su aree protette, ma opera come criterio di selezione tra più tracciati possibili; la sua applicazione richiede quindi un accertamento in fatto sulla effettiva incidenza dei percorsi alternativi.
- Quando esistono più soluzioni tecnicamente praticabili per il passaggio coattivo, il giudice deve motivare sulla comparazione tra utilità per il fondo dominante e sacrificio imposto al fondo servente, senza arrestarsi a formule astratte sull'interclusione assoluta.
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