Cassazione Penale, Sentenza n. 46513/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto deducendo che la Corte di cassazione avrebbe equivocato nell'affermare che non era stata conferita al difensore una procura speciale specifica per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Trento del 5/5/2021 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Venezia il 14/12/2010 (reati ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In sintesi, sostiene che vi sarebbe stata una svista percettiva della Corte di cassazione circa il mancato rilascio della procura speciale.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, contrariamente all'affermazione del ricorrente, dalla documentazione risulta che non era stata rilasciata procura speciale al difensore con esplicita menzione del potere di impugnare l'ordinanza della Corte d'appello di Trento. La pronuncia impugnata è stata quindi ritenuta esente dal vizio denunciato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. proc. pen.
l'art. 640 cod. proc. pen. prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale
La norma è stata interpretata nel senso che la procura speciale è condizione di legittimazione sia per la richiesta di revisione sia per il ricorso in Cassazione; inoltre la procura per la fase di revisione non attribuisce automaticamente la legittimazione per proporre ricorso per cassazione senza una specifica procura per il gravame
art. 625-bis cod. proc. pen.
Individua l'errore materiale e l'errore di fatto come motivi di ricorso straordinario contro provvedimenti della Corte di cassazione; la giurisprudenza limita l'errore di fatto a sviste o equivoci sugli atti interni, escludendo errori di valutazione o interpretazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere il pagamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per fissare la somma di euro 3.000,00
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale riferita ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato in via definitiva; citata nel contesto fattuale della sentenza ma non determinante per la decisione sul motivo procedurale
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale collegata alla condanna originaria del ricorrente; rilevante ai fini del contesto fattuale della revisione chiesta, non per il profilo procedurale oggetto del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per precisare che, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la declaratoria di inammissibilità non esclude comunque l'applicazione delle norme che impongono il pagamento delle somme previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La procura speciale è condizione di legittimazione essenziale: per proporre ricorso per cassazione è necessario che il difensore sia munito di specifica procura anche se era già stata rilasciata procura per atti precedenti (es. istanza di revisione).
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ha una portata molto limitata: può riguardare soltanto reali sviste o equivoci percepiti negli atti interni della Corte di cassazione, e non errori di valutazione o di diritto.
- Prima di proporre impugnazioni straordinarie contro pronunce di legittimità, è fondamentale verificare la documentazione depositata (in particolare le procure) e allegare evidenze concrete dell'errore contestato.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di colpa non esclude comunque l'applicazione di tali misure se previsto dalla norma.
- Se si ritiene effettivamente sussistente un errore materiale o di fatto della Corte di cassazione, occorre prospettarlo in modo puntuale e documentato, distinguendo chiaramente tra sviste percettive (ammissibili) e valutazioni giuridiche o interpretative (inammissibili).
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