Regolamento (UE) 2024/2913
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2913 della Commissione, del 14 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Toro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2913 approva una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP «Toro». La Commissione constata che la domanda, presentata dalla Spagna e pubblicata a livello UE, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti dalla nuova disciplina sulle indicazioni geografiche. L’atto dispone l’approvazione della modifica e ne stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Toro»
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Toro» relativa ai prodotti interessati dalla DOP, nell’ambito della disciplina UE sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e, più in generale, del settore vitivinicolo. L’effetto è limitato all’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La modifica è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e approvata a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143; nel caso di specie la domanda era stata presentata dalla Spagna prima dell’entrata in vigore di tale regolamento.
Approvazione della modifica del disciplinare DOP "Toro"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2913 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Toro». L’atto si inserisce nel nuovo quadro delle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli. In particolare, la base giuridica del presente regolamento è individuata nell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento.
Il considerando 1 precisa che la domanda di approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare della DOP «Toro», presentata dalla Spagna, era stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea secondo la procedura allora applicabile.
Procedura di approvazione
La Commissione evidenzia che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione richiamata come applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Sulla base di tale esito procedurale, la Commissione ritiene opportuno approvare la modifica richiesta.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta «Toro».
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
All’articolo 1 è approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta «Toro» (DOP).
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, e rileva che la domanda di approvazione della modifica dell’Unione, presentata dalla Spagna e ricevuta prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, era stata pubblicata ai sensi del precedente quadro normativo; inoltre non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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