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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2887

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2887 della Commissione, del 15 novembre 2024, che specifica gli aspetti di carattere tecnico del set di dati per il tema ad hoc del 2026 occupazione nelle piattaforme digitali nel dominio delle forze di lavoro conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione specifica il contenuto tecnico del set di dati da utilizzare per il tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali" nell’indagine sulle forze di lavoro. La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1700 e mira a garantire un’attuazione uniforme e accurata della rilevazione nei vari Stati membri. L’allegato contiene l’elenco delle variabili, i codici, i filtri e le etichette da impiegare nella codifica dei dati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Definizione degli aspetti tecnici del set di dati per il tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali" nell’indagine sulle forze di lavoro.

Ambito di applicazione

Si applica all’indagine campionaria nel dominio delle forze di lavoro disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1700, limitatamente alla raccolta e codifica dei dati relativi al tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali". Il regolamento vincola gli Stati membri per la trasmissione dei dati statistici secondo il formato tecnico e le variabili indicate nell’allegato. La rilevazione riguarda, per molte variabili, le persone di età compresa tra 15 e 64 anni o, più in generale, le persone che hanno svolto lavoro retribuito su piattaforma digitale negli ultimi 12 mesi; sono previste numerose codifiche di non applicabile, non dichiarato e filtri di selezione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2887 sulla componente tecnica del tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali"

Il regolamento definisce il formato tecnico del set di dati da utilizzare nell’indagine sulle forze di lavoro per il tema ad hoc del 2026 dedicato all’"occupazione nelle piattaforme digitali". La misura è adottata per rendere uniforme e accurata la raccolta dei dati statistici negli Stati membri, nell’ambito del quadro istituito dal regolamento (UE) 2019/1700.

Base giuridica e finalità

Il regolamento richiama l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che costituisce il fondamento per l’adozione di specifiche tecniche in materia di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie. Nei considerando si precisa che l’intervento è necessario per garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro e che le misure sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

Ambito di applicazione

L’atto si applica alla raccolta e codifica dei dati relativi al tema ad hoc 2026 sull’occupazione nelle piattaforme digitali nel dominio delle forze di lavoro. Il contenuto tecnico riguarda le variabili da rilevare, la loro struttura, i filtri di popolazione e le codifiche da impiegare; il regolamento opera in tutti gli Stati membri in modo direttamente applicabile.

Struttura del set di dati e variabili principali

L’allegato contiene la descrizione del formato tecnico delle variabili e delle codifiche. Le variabili sono organizzate attorno alla partecipazione al mercato del lavoro e al lavoro su piattaforma digitale. Tra le principali:

  • DPWORK: settore di attività del principale lavoro retribuito su piattaforma digitale negli ultimi 12 mesi, con codici per vendita di beni, consegne, taxi, affitto alloggi, servizi informatici, servizi medici, pulizia e lavori manuali, creazione di contenuti a pagamento, altro lavoro su piattaforma, nessun lavoro su piattaforma negli ultimi 12 mesi, non dichiarato e non applicabile.
  • DPINTENS: intensità del lavoro retribuito su una o più piattaforme digitali negli ultimi 12 mesi, da attività una tantum a attività settimanale.
  • DPHRSW: numero medio di ore retribuite lavorate mensilmente negli ultimi 12 mesi, con classi da meno di un’ora a 100 ore o più.
  • DPINC: quota del reddito totale percepito tramite piattaforme digitali rispetto al reddito totale della persona negli ultimi 12 mesi.
  • DPMR: motivo principale del lavoro su piattaforma, inclusi flessibilità, reddito supplementare, attività specifica disponibile quasi solo su piattaforma e altre ragioni.
  • DPASG: modalità di assegnazione degli incarichi, distinguendo tra compiti assegnati dalla piattaforma, scelti tra offerte o richieste dei clienti, oppure caricati di propria iniziativa.
  • DPREJ: possibilità di rifiutare compiti e relative conseguenze, fino all’impossibilità di rifiuto pena il licenziamento o la disconnessione.
  • DPHSET: autorità nel decidere quando svolgere le ore di lavoro, da orario totalmente fissato dalla piattaforma a orario totalmente autodeterminato.
  • DPPSET: autorità nella fissazione dei prezzi, con opzioni che vanno dal prezzo esatto fissato dalla piattaforma alla negoziazione o all’autodeterminazione dei prezzi.
  • DPINSCOV: accesso a congedi retribuiti o indennità di malattia per chi lavora con frequenza mensile o settimanale su piattaforma.
  • DPMAIN: qualificazione del lavoro su piattaforma come lavoro principale, secondo lavoro, lavoro supplementare o non svolto nella settimana di riferimento.

Filtri di popolazione e codici di risposta

L’allegato prevede filtri precisi per la somministrazione delle variabili. In generale, molte domande sono rivolte alle persone che hanno lavorato su piattaforma digitale negli ultimi 12 mesi; altre, come DPINSCOV, richiedono una frequenza almeno mensile o settimanale; alcune sono limitate alle persone tra 15 e 64 anni. Le categorie di risposta includono frequentemente le opzioni di non dichiarato e non applicabile, così da uniformare la codifica statistica nei diversi casi.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione del set di dati tecnico

L’articolo 1 stabilisce che gli aspetti di carattere tecnico del set di dati per il tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali" nel dominio delle forze di lavoro sono quelli indicati nell’allegato.

Base giuridica e finalità statistica

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, con l’obiettivo di assicurare l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio delle forze di lavoro.

Contenuto dell’allegato: variabili e codifica

L’allegato descrive il formato tecnico delle variabili da rilevare e la codifica da utilizzare per il tema ad hoc 2026. Tra le principali variabili figurano: settore di attività del principale lavoro retribuito su piattaforma digitale negli ultimi 12 mesi (DPWORK); intensità del lavoro su piattaforme (DPINTENS); numero medio di ore mensili retribuite (DPHRSW); quota di reddito derivante da piattaforme (DPINC); motivo principale del lavoro su piattaforma (DPMR); modalità di assegnazione degli incarichi (DPASG); possibilità di rifiutare compiti (DPREJ); autorità nell’organizzare l’orario di lavoro (DPHSET); autorità nella fissazione dei prezzi (DPPSET); accesso a congedi retribuiti o indennità di malattia (DPINSCOV); qualificazione del lavoro su piattaforma come lavoro principale, secondo lavoro o altro lavoro nella settimana di riferimento (DPMAIN).

Filtri, categorie e codici di esclusione

Per varie variabili l’allegato prevede filtri specifici, ad esempio persone di età 15-64 anni o persone che hanno lavorato almeno un’ora retribuita su una o più piattaforme digitali negli ultimi 12 mesi. Sono inoltre previste categorie di risposta quali "Vuoto" per non dichiarato e "9" o "99" per non applicabile, a seconda della variabile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeemercato del lavorolavoro digitaleraccolta datiforze di lavoro

Testo integrale

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