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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2932

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2932 della Commissione, del 14 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di un’indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione[Livanjski sir (IGP)]

Normativa europea32024R2932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2932 dispone l’iscrizione della denominazione "Livanjski sir" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione motiva la decisione rilevando che la domanda, presentata dalla Bosnia-Erzegovina, era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni. Il provvedimento è breve e ha natura essenzialmente esecutiva, limitandosi a formalizzare la registrazione e a stabilire l’entrata in vigore.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Livanjski sir" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Livanjski sir" (IGP) oggetto di domanda di registrazione presentata dalla Bosnia-Erzegovina e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda la fase finale della procedura di registrazione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, in assenza di dichiarazioni di opposizione presentate nei termini. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile.

Iscrizione di "Livanjski sir" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2932 della Commissione attua il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda la registrazione dell’indicazione geografica "Livanjski sir" come IGP. Il provvedimento si inserisce nella disciplina unionale dei regimi di qualità e completa la procedura di iscrizione nel registro UE dopo la fase di pubblicazione e di eventuale opposizione.

Contesto normativo e motivazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, come base giuridica del presente atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Bosnia-Erzegovina ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché la domanda era pervenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Si evidenzia inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione secondo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2.

Effetto principale: registrazione dell’IGP

L’unica disposizione sostanziale del regolamento è contenuta nell’articolo 1, che iscrive "Livanjski sir" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per i professionisti, ciò significa che la denominazione ottiene la protezione e gli effetti giuridici previsti dal sistema unionale delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro UE

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica "Livanjski sir" (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda era stata presentata dalla Bosnia-Erzegovina e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; inoltre non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in თითო gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàdenominazioni e indicazioni protette

Testo integrale

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