Regolamento (UE) 2025/668
Regolamento delegato (UE) 2025/668 della Commissione, del 15 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili nel dominio delle forze di lavoro per il tema ad hoc del 2026 occupazione nelle piattaforme digitali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 precisando il numero e il titolo delle variabili da raccogliere nel dominio delle forze di lavoro per il tema ad hoc 2026 dedicato all'occupazione nelle piattaforme digitali. L'obiettivo è garantire la disponibilità di dati comparabili a livello UE su aspetti specifici del lavoro svolto tramite piattaforme digitali. Le variabili sono elencate nell'allegato e coprono profili come intensità del lavoro, reddito, autonomia organizzativa e accesso a tutele in caso di malattia.
Regolamento delegato che specifica il numero e il titolo delle variabili statistiche da rilevare nel dominio delle forze di lavoro per il tema ad hoc 2026 sull'occupazione nelle piattaforme digitali.
Ambito di applicazione
Si applica alle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1700, limitatamente al dominio delle forze di lavoro e, in particolare, al set di variabili del tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali". Riguarda gli Stati membri nell'ambito delle rilevazioni statistiche armonizzate dell'Unione; è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Il testo non prevede esclusioni sostanziali, ma si colloca entro il limite generale indicato nel considerando secondo cui il numero di variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5 % il numero di variabili del dominio delle forze di lavoro esistente all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.
Regolamento delegato (UE) 2025/668: variabili statistiche per l’occupazione nelle piattaforme digitali
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1700, nell’ambito del quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie basate su dati campionari. La finalità è definire in modo puntuale le variabili da rilevare per il tema ad hoc 2026 dedicato all’"occupazione nelle piattaforme digitali", così da assicurare comparabilità e coerenza delle informazioni a livello dell’Unione.
Base giuridica e motivazione
La Commissione adotta l’atto in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Nei considerando si afferma che la specificazione delle variabili è necessaria per soddisfare le esigenze informative individuate nelle tematiche dettagliate e che il numero complessivo delle variabili non dovrebbe eccedere di oltre il 5 % quello rilevato per il dominio delle forze di lavoro al momento dell’entrata in vigore del regolamento del 2019. È inoltre richiamato lo svolgimento di consultazioni adeguate con esperti nazionali.
Oggetto della disciplina
L’articolo 1 stabilisce che il numero e il titolo delle variabili relative al tema ad hoc 2026 sono quelli indicati nell’allegato. La disciplina non definisce nuove regole sostanziali sul lavoro su piattaforma, ma costruisce il set informativo statistico necessario alla rilevazione armonizzata.
Contenuto dell’allegato: le 11 variabili
L’allegato elenca 11 variabili nel dominio delle forze di lavoro per il tema "occupazione nelle piattaforme digitali". Le variabili coprono:
- il settore di attività del principale lavoro retribuito su piattaforma negli ultimi 12 mesi (DPWORK);
- l’intensità del lavoro retribuito su una o più piattaforme negli ultimi 12 mesi (DPINTENS);
- il numero medio di ore retribuite mensili negli ultimi 12 mesi (DPHRSW);
- la quota del reddito totale percepita tramite piattaforme negli ultimi 12 mesi (DPINC);
- il motivo principale del lavoro retribuito su piattaforma negli ultimi 12 mesi (DPMR);
- gli incarichi svolti nell’ambito del principale lavoro retribuito su piattaforma negli ultimi 12 mesi (DPASG);
- la possibilità di rifiutare compiti (DPREJ);
- l’autorità di decidere quando svolgere le ore di lavoro (DPHSET);
- l’autorità di fissare i prezzi (DPPSET);
- l’accesso a congedi retribuiti o a indennità di malattia (DPINSCOV);
- la qualificazione del lavoro su piattaforma come lavoro principale, secondo lavoro o altro lavoro nella settimana di riferimento (DPMAIN).
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Dal momento dell’applicabilità, il testo è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Specificazione delle variabili statistiche
L'articolo 1 rinvia all'allegato per il numero e il titolo delle variabili del tema ad hoc 2026 "occupazione nelle piattaforme digitali" nel dominio delle forze di lavoro.
Base giuridica e contesto di adozione
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce il quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie basate su campioni individuali.
Limite quantitativo alle variabili
Nei considerando si afferma che il numero di variabili da rilevare non dovrebbe superare di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio delle forze di lavoro al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.
Elenco delle 11 variabili del tema ad hoc
L'allegato individua 11 variabili, tra cui: DPWORK (settore di attività del principale lavoro retribuito su piattaforma digitale negli ultimi 12 mesi), DPINTENS (intensità del lavoro su una o più piattaforme), DPHRSW (numero medio di ore retribuite mensili), DPINC (percentuale del reddito totale percepito tramite piattaforme), DPMR (motivo principale del lavoro su piattaforma), DPASG (incarichi svolti), DPREJ (possibilità di rifiutare compiti), DPHSET (autorità di decidere quando svolgere le ore), DPPSET (autorità di fissare i prezzi), DPINSCOV (accesso a congedi retribuiti o indennità di malattia) e DPMAIN (ruolo del lavoro su piattaforma come lavoro principale, secondo lavoro o altro lavoro nella settimana di riferimento).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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