Cassazione Penale, Ordinanza n. 26926/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato la cui responsabilità penale era stata già confermata in appello per concorso in truffa, in relazione a un episodio avvenuto l'8 settembre 2020. Secondo l'impostazione difensiva, il fatto sarebbe consistito nell'inadempimento di un contratto a esecuzione istantanea e, anche se accompagnato da artifizi e raggiri, non sarebbe stato idoneo a integrare il delitto di truffa. Con un motivo unico, il ricorso deduceva vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la condotta andasse riqualificata come mero inadempimento contrattuale e non come truffa, poiché l'eventuale frode sarebbe emersa solo successivamente all'incasso del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come concorso in truffa, evidenziando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo: la consegna di un assegno contraffatto come pagamento del bene era avvenuta contestualmente alla consegna del bene stesso, così integrando l'illecito, senza che rilevasse il fatto che la falsità dell'assegno fosse stata scoperta solo in un momento successivo, all'atto dell'incasso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 640 c.p.
La condotta contestata è stata ricondotta al concorso di persone nel reato di truffa, ritenendosi integrata la fattispecie quando la consegna del titolo contraffatto avvenga contestualmente alla consegna del bene, con pregiudizio per la persona offesa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo dedotto attiene al vizio di motivazione, ma è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la decisione impugnata risultava sorretta da motivazione congrua e aderente ai principi di diritto.
Massime di principio
- Integra il delitto di truffa la consegna contestuale di un assegno contraffatto quale pagamento del bene acquistato, quando tale artificio induca la persona offesa a consegnare il bene stesso.
- Ai fini della truffa non è decisivo che la falsità del mezzo di pagamento emerga solo successivamente, al momento dell'incasso del titolo, se l'atto di disposizione patrimoniale è già stato provocato dall'artificio al momento della consegna.
- Non è configurabile un mero inadempimento contrattuale quando la mancata prestazione sia accompagnata da un artifizio iniziale idoneo a determinare l'atto di disposizione patrimoniale della vittima.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando contesta apoditticamente la ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con una motivazione di appello congrua e coerente con i principi applicabili.
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