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Sentenza

Sentenza n. 1312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202304437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di rimessione in pristino e demolizione delle opere abusive, con esclusione della sanatoria e della fiscalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi, che il Comune non avesse ottemperato al contenuto conformativo della precedente sentenza del TAR Puglia n. 1284/2016, che aveva annullato una precedente ordinanza di demolizione e imposto l’esame dell’istanza di accertamento di conformità asseritamente presentata il 6 aprile 2010. L’appellante ha lamentato omessa pronuncia, illogicità e difetto di motivazione della sentenza, elusione del giudicato, violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 33 e 36 d.P.R. n. 380/2001, violazione del diritto di difesa, falso presupposto, difetto di istruttoria e sviamento. Ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui gravasse su di lei l’onere di provare la presentazione dell’istanza e la sussistenza dei presupposti per la fiscalizzazione, sostenendo che il Comune avesse introdotto solo in giudizio alcuni ulteriori abusi, consistenti nella realizzazione di un ripostiglio e nella trasformazione di un bagno in locale tecnico. Infine ha sostenuto che il Comune non avesse valutato effettivamente l’istanza di sanatoria e la perizia di parte, limitandosi ad adottare una motivazione stereotipata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la precedente sentenza n. 1284/2016 imponesse al Comune una valutazione puntuale e sostanziale della possibilità di accertamento di conformità, ma non riconoscesse automaticamente la sanabilità delle opere per il solo mancato rinvenimento della memoria del 6 aprile 2010. Il Comune aveva correttamente escluso che tale memoria costituisse un’istanza formalmente e sostanzialmente idonea ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, anche per l’assenza di elaborati grafici capaci di descrivere gli abusi. In ogni caso, il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, determinava il silenzio-rigetto, mentre la successiva modifica abusiva dello stato dei luoghi, documentata dagli elaborati del 24 novembre 2010, impediva l’accoglimento della sanatoria. Gli ulteriori abusi erano stati indicati già nel provvedimento comunale, sicché non vi era stata introduzione tardiva di elementi ostativi né lesione del diritto di difesa. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la questione della distribuzione dell’onere probatorio sulla memoria, poiché il documento non era stato prodotto da nessuna delle parti e la sua assenza non comportava automaticamente l’accoglimento del ricorso. La motivazione del TAR relativa all’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 conteneva una frase interrotta, ma l’errore non incideva sulla chiarezza complessiva della decisione, fondata sull’accertata presenza di ulteriori abusi incompatibili con la richiesta di fiscalizzazione. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato dal provvedimento comunale, che aveva esposto le ragioni ostative alla sanatoria e alla fiscalizzazione.

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    La fiscalizzazione degli interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire non era applicabile in presenza di ulteriori abusi e in assenza dei presupposti sostanziali.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La prospettata fiscalizzazione per interventi in parziale difformità non poteva essere riconosciuta sulla base di una domanda mutevole e in presenza di ulteriori opere abusive.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la stessa si intende rigettata.

    L’istanza di accertamento di conformità deve possedere requisiti formali e sostanziali idonei a identificare puntualmente gli abusi; il decorso di sessanta giorni senza provvedimento determina il silenzio-rigetto.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Il termine previsto dalla disposizione impediva di ritenere ancora utilmente procedibile la pretesa di sanatoria, anche considerando la successiva modifica abusiva dello stato dei luoghi.

  • art. 73, comma 2, c.p.a.

    L’obbligo dell’amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso quando il documento mancante non sia stato prodotto neppure dal privato e la controversia possa essere decisa sulla base di elementi sostanziali.

  • art. 2697 c.c.

    onus probandi incumbit ei qui dicit

    Il richiamo alla regola generale sull’onere della prova non è stato decisivo, poiché la memoria del 6 aprile 2010 non risultava prodotta da alcuna parte e la questione documentale non esauriva la verifica dei presupposti della sanatoria.

Massime di principio

  • Il giudicato che impone all’amministrazione di riesaminare un’istanza edilizia vincola l’amministrazione allo svolgimento di una valutazione effettiva, puntuale e sostanziale, ma non determina automaticamente l’accoglimento della sanatoria né sostituisce la verifica dei presupposti normativi.
  • Un documento difensivo può essere qualificato come istanza di accertamento di conformità solo se presenta contenuti formali e sostanziali idonei a individuare puntualmente le opere abusive, anche mediante elaborati grafici adeguati; una memoria priva di tali elementi non obbliga l’amministrazione a rilasciare il titolo in sanatoria.
  • Il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 comporta il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità e impedisce di considerare la domanda ancora utilmente procedibile, salvo che ricorrano i presupposti per una nuova e distinta istanza.
  • La successiva realizzazione o emersione di ulteriori opere abusive, incompatibili con quelle descritte nell’istanza e con lo stato dei luoghi oggetto di esame, può impedire l’accertamento di conformità e la fiscalizzazione; l’amministrazione non è tenuta a ricondurre d’ufficio una domanda ambigua e mutevole a una delle diverse forme di sanatoria o sanzione edilizia.
  • Non vi è lesione del diritto di difesa quando gli elementi ostativi alla sanatoria siano già esposti nel provvedimento impugnato e non siano stati introdotti per la prima volta nel processo.
  • La motivazione giudiziale contenente un errore materiale o una frase interrotta non determina di per sé l’illegittimità della sentenza se, considerata nel suo complesso, consente di ricostruire chiaramente la ratio decidendi e le ragioni del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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