Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35275/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla novità del motivo dedotto in cassazione, non tempestivamente proposto in appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 27/03/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge per la mancata applicazione degli artt. 53 e 56-bis della l. n. 689/1981. La Corte di cassazione ha rilevato però che tale censura non risultava essere stata previamente dedotta come motivo di appello; di conseguenza, in sede di legittimità il motivo era precluso ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, se incompleto o non corretto.

Norme richiamate

  • art. 53 l. n. 689/1981

    Richiamato come norma che il ricorrente assumeva non applicata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è processualmente preclusa.

  • art. 56-bis l. n. 689/1981

    Richiamato come norma che il ricorrente assumeva non applicata; la Corte non ne esamina il contenuto per inammissibilità del motivo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    È la norma processuale decisiva: impedisce in cassazione la deduzione di censure non previamente proposte con i motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotti per la prima volta motivi di violazione di legge che non siano stati previamente specificati in appello, quando la preclusione sia prevista a pena di inammissibilità.
  • Il ricorrente che contesti l'esito del giudizio di appello deve confrontarsi specificamente con la ricostruzione dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata, deducendo in modo puntuale eventuali omissioni o inesattezze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.