Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16153 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della C.T.R. della Puglia relativa ad accertamenti induttivi per l'anno 2006, emessi a seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Hanno contestato, tra l'altro, la motivazione dell'avviso e della sentenza, l'utilizzo del metodo induttivo, la percentuale di ricarico del 7,50%, la determinazione dell'IVA, l'imputazione ai soci dei redditi di partecipazione presunti, la tassazione integrale dei dividendi e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per la sovrapposizione di motivi diversi e per la mancanza di autosufficienza del ricorso, non essendo stati riprodotti l'avviso di accertamento e gli atti rilevanti. Ha inoltre considerato legittimo l'accertamento induttivo fondato sull'omessa dichiarazione dei redditi, la percentuale di ricarico applicata e l'imputazione pro quota dei redditi ai soci, in ragione della ristretta base sociale e dello stretto vincolo di parentela, in assenza di prova contraria. È stata confermata anche la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza, con condanna dei ricorrenti al pagamento di 8.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 2, e 41

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, determinando il reddito sulla base degli elementi disponibili, salvo prova contraria del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3

    La norma è richiamata nell'ambito delle contestazioni relative agli obblighi dichiarativi e alla determinazione del reddito.

  • T.U.I.R., art. 5

    Per le società di persone o, secondo il principio richiamato nella decisione, per società a ristretta base partecipativa, il reddito può essere imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, quando ne ricorrano i presupposti.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili deve fondarsi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la ristretta compagine sociale e i rapporti di parentela sono stati ritenuti elementi sufficienti, in assenza di prova contraria.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese di giudizio. La compensazione è rimessa alla valutazione del giudice e può essere censurata in cassazione solo in casi limitati.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e coerenti con il vizio denunciato. La sovrapposizione di violazioni di legge, vizi motivazionali e nullità processuali può rendere il motivo inammissibile.

  • Legge n. 80 del 2003, art. 4

    È stata invocata dai ricorrenti per sostenere la tassazione parziale dei dividendi, ma la censura non ha portato alla cassazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere all'accertamento induttivo; il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della diversa entità del reddito.
  • Una percentuale di ricarico può essere utilizzata nell'accertamento se l'Ufficio indica criteri e dati comparativi ragionevoli; la contestazione deve essere specifica e supportata da elementi contrari.
  • Nelle società con pochi soci legati da rapporti familiari, la ristretta base sociale può fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova dell'inesistenza o della mancata distribuzione degli utili.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, affinché la Corte possa verificare direttamente la censura; la mancanza di autosufficienza può determinare l'inammissibilità.
  • Non è sufficiente mescolare nello stesso motivo violazioni di legge, nullità processuali e vizi di motivazione: ogni censura deve essere distinta, specifica e riferita al corretto motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza; la complessità della causa, da sola, non impone la compensazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.