Sentenza del 28/06/2017 n. 16153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della C.T.R. della Puglia relativa ad accertamenti induttivi per l'anno 2006, emessi a seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Hanno contestato, tra l'altro, la motivazione dell'avviso e della sentenza, l'utilizzo del metodo induttivo, la percentuale di ricarico del 7,50%, la determinazione dell'IVA, l'imputazione ai soci dei redditi di partecipazione presunti, la tassazione integrale dei dividendi e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune censure per la sovrapposizione di motivi diversi e per la mancanza di autosufficienza del ricorso, non essendo stati riprodotti l'avviso di accertamento e gli atti rilevanti. Ha inoltre considerato legittimo l'accertamento induttivo fondato sull'omessa dichiarazione dei redditi, la percentuale di ricarico applicata e l'imputazione pro quota dei redditi ai soci, in ragione della ristretta base sociale e dello stretto vincolo di parentela, in assenza di prova contraria. È stata confermata anche la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza, con condanna dei ricorrenti al pagamento di 8.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 2, e 41
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, determinando il reddito sulla base degli elementi disponibili, salvo prova contraria del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3
La norma è richiamata nell'ambito delle contestazioni relative agli obblighi dichiarativi e alla determinazione del reddito.
T.U.I.R., art. 5
Per le società di persone o, secondo il principio richiamato nella decisione, per società a ristretta base partecipativa, il reddito può essere imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, quando ne ricorrano i presupposti.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili deve fondarsi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la ristretta compagine sociale e i rapporti di parentela sono stati ritenuti elementi sufficienti, in assenza di prova contraria.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese di giudizio. La compensazione è rimessa alla valutazione del giudice e può essere censurata in cassazione solo in casi limitati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e coerenti con il vizio denunciato. La sovrapposizione di violazioni di legge, vizi motivazionali e nullità processuali può rendere il motivo inammissibile.
Legge n. 80 del 2003, art. 4
È stata invocata dai ricorrenti per sostenere la tassazione parziale dei dividendi, ma la censura non ha portato alla cassazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere all'accertamento induttivo; il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della diversa entità del reddito.
- Una percentuale di ricarico può essere utilizzata nell'accertamento se l'Ufficio indica criteri e dati comparativi ragionevoli; la contestazione deve essere specifica e supportata da elementi contrari.
- Nelle società con pochi soci legati da rapporti familiari, la ristretta base sociale può fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova dell'inesistenza o della mancata distribuzione degli utili.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, affinché la Corte possa verificare direttamente la censura; la mancanza di autosufficienza può determinare l'inammissibilità.
- Non è sufficiente mescolare nello stesso motivo violazioni di legge, nullità processuali e vizi di motivazione: ogni censura deve essere distinta, specifica e riferita al corretto motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.
- La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza; la complessità della causa, da sola, non impone la compensazione delle spese.
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