Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/11/2016 n. 8463 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Estraneità alla frode del cessionario e sua inconsapevolezza di porre in essere un acquisto che si inserisce all'interno del disegno fraudolento - Onere della prova a suo carico - Mancato assolvimento - Indetraibilità dell'IVA - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Poiché il cessionario non ha assolto l’onere di provare di avere adottato adeguate misure per verificare la genuinità delle operazioni e la propria estraneità alla frode, l’IVA indicata nelle fatture è stata considerata indetraibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava operazioni realmente eseguite, ma fatturate da un soggetto diverso da quello effettivamente coinvolto nella cessione, configurando fatture soggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva di essere estraneo alla frode e di non essere consapevole che l’acquisto si inserisse in un disegno fraudolento. Tuttavia, per ottenere la detrazione dell’IVA, non è sufficiente dimostrare che la merce sia stata effettivamente acquistata: il cessionario deve provare anche la propria estraneità e inconsapevolezza rispetto alla frode, dimostrando di avere adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sul diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione può essere negato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode IVA.

  • Principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti

    Quando l’operazione economica è reale ma il cedente effettivo non coincide con quello indicato in fattura, il cessionario deve dimostrare sia l’estraneità alla frode sia la totale inconsapevolezza del meccanismo fraudolento.

  • Principi sull’onere della prova e sugli elementi presuntivi

    L’Amministrazione può contestare la frode anche mediante presunzioni e indizi; una volta forniti elementi idonei, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’adozione di controlli ragionevoli.

Massime di principio

  • La mera effettività della cessione o della prestazione non garantisce, da sola, il diritto alla detrazione dell’IVA.
  • In presenza di fatture soggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare non solo di non avere partecipato alla frode, ma anche di non essere stato consapevole e di non avere potuto ragionevolmente riconoscerla.
  • È opportuno documentare controlli sulla controparte, sulla sua operatività effettiva, sulla congruità dei prezzi, sulla tracciabilità dei pagamenti, sulla disponibilità dei beni e sulla coerenza commerciale dell’operazione.
  • La buona fede non si presume in modo assoluto: quando l’Amministrazione fornisce indizi di frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele normalmente esigibili da un operatore diligente.
  • La detrazione può essere negata anche senza la prova che il cessionario abbia partecipato consapevolmente alla frode, se risulta che avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, dell’irregolarità dell’operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.