Sentenza del 05/11/2019 n. 28354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento di 338.017,25 euro per l'IVA relativa al 2008, contestando alla società il mancato versamento di imposte dichiarate come pagate e l'utilizzo di compensazioni eccedenti rispetto al credito IVA dichiarato. Dopo che i giudici tributari avevano annullato la cartella, ritenendo non correttamente utilizzabile il controllo automatizzato e rilevando il mancato invio della comunicazione di irregolarità, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la cartella derivasse dal controllo automatico di somme dichiarate ma non versate e di compensazioni manifestamente eccedenti. La società ha eccepito la cessazione della materia del contendere perché, a seguito dell'istanza presentata il 20 marzo 2013 ai sensi della legge n. 228 del 2012, l'Agenzia non aveva risposto entro il termine di 220 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione della società. Poiché l'istanza era stata presentata nel 2013, si applicava la versione originaria della legge n. 228 del 2012, anteriore alle modifiche del 2015. In base a tale disciplina, il mancato riscontro dell'ente creditore entro 220 giorni comportava l'annullamento di diritto delle partite e il discarico automatico dei relativi ruoli. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza decidere definitivamente i motivi sul merito della cartella, e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA
La norma consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo, tra l'altro, delle imposte dichiarate e non versate e degli errori risultanti direttamente dai dati dichiarati. La questione non è stata definita nel merito perché la cartella è stata comunque travolta dall'annullamento di diritto previsto dalla legge n. 228 del 2012.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni
È stato invocato dall'Agenzia per sostenere la legittimità del recupero automatizzato delle somme dichiarate e non versate. La Corte non ha esaminato definitivamente la censura, dichiarando cessata la materia del contendere.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-542
in caso di mancato invio della comunicazione prevista dal comma 539 ... trascorso inutilmente il termine di 220 giorni ... le partite ... sono annullate di diritto
Nella versione applicabile alle istanze presentate prima della riforma del 2015, il contribuente poteva chiedere la sospensione della riscossione documentando cause di non esigibilità del credito. Se l'ente creditore non rispondeva entro 220 giorni, le partite venivano annullate automaticamente.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 538-540, nel testo previgente al 2015
qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso
La disciplina previgente aveva un ambito ampio e consentiva di far valere anche cause diverse da quelle tipizzate di non esigibilità. Il mancato riscontro dell'amministrazione produceva l'annullamento automatico del ruolo.
D.Lgs. n. 159 del 2015, artt. 1 e 15
l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538
La riforma ha ristretto la disciplina, eliminando la clausola generale delle cause di non esigibilità, riducendo i termini e prevedendo che l'annullamento non operi, tra l'altro, quando il credito è ancora sub iudice o è oggetto di sospensione. Tuttavia, tali modifiche si applicano solo alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della novella.
Massime di principio
- Per le istanze di sospensione della riscossione presentate prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015, deve essere applicata la disciplina previgente della legge n. 228 del 2012, anche se il giudizio è ancora pendente.
- Nella disciplina previgente, il mancato riscontro dell'ente creditore entro 220 giorni dalla presentazione dell'istanza può determinare l'annullamento automatico delle partite indicate e il discarico del concessionario.
- Il termine di 220 giorni non produce automaticamente effetti per qualunque contestazione: occorre che l'istanza sia stata presentata secondo la procedura prevista, nei termini applicabili, e che riguardi una causa di non esigibilità del credito documentata dal debitore.
- Le modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente alle istanze presentate anteriormente, se la disciplina transitoria ne limita l'applicazione alle istanze successive.
- Il controllo automatizzato può normalmente riguardare imposte dichiarate e non versate e compensazioni non coerenti con i crediti dichiarati; tuttavia, la validità della riscossione può essere pregiudicata da specifiche violazioni procedurali o dall'annullamento automatico del ruolo previsto dalla disciplina applicabile.
- Quando l'annullamento del ruolo si è già verificato per il decorso del termine legale senza risposta dell'amministrazione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere invece di pronunciarsi sul merito originario della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1162 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 5847 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8270 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 nov 2019Sentenza del 05/11/2019 n. 8277 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →