Sentenza del 11/05/2016 n. 9567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per il periodo d'imposta 1999 l'Ufficio aveva rideterminato i compensi del contribuente applicando i parametri previsti dal D.C.P.M. 29 gennaio 1996. Il contribuente sosteneva che lo scostamento tra i compensi dichiarati e quelli parametricamente accertati avesse valore soltanto indicativo e non fosse sufficiente a fondare l'accertamento. Deduceva inoltre che alcuni beni acquistati, relativi a strumenti o reagenti per la misurazione della qualità del latte, fossero estranei all'attività professionale o destinati alla successiva rivendita, circostanze che avrebbero giustificato lo scostamento. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sull'accertamento parametrico e sull'onere della prova e, dall'altro, l'omessa o insufficiente valutazione di un prospetto prodotto in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato preliminarmente inammissibile, perché tardivo, il controricorso dell'Amministrazione finanziaria. Nel merito ha però rigettato il ricorso del contribuente. Ha chiarito che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non deriva automaticamente dagli standard, ma si consolida attraverso il contraddittorio con il contribuente. Il contribuente può fornire ogni prova contraria, ma nel caso concreto non aveva partecipato al contraddittorio e non aveva adeguatamente dimostrato l'estraneità dei beni o la loro destinazione a rimanenza e successiva fatturazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto dell'onere processuale previsto dall'art. 366-bis c.p.c., non essendo stata formulata la necessaria sintesi conclusiva del vizio motivazionale. L'accertamento è quindi rimasto valido e la decisione sfavorevole della CTR è stata confermata. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione dell'inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i metodi di accertamento dei redditi. Nel caso concreto è stato richiamato come fondamento dell'accertamento analitico-induttivo basato sui parametri.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 179-189
Prevede la disciplina legislativa dei parametri utilizzati per la ricostruzione presuntiva dei compensi e dei ricavi.
D.C.P.M. 29 gennaio 1996
È l'atto normativo in base al quale sono stati applicati i parametri per rideterminare i compensi del contribuente.
Codice civile, art. 2729
Riguarda le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. Tali requisiti, nell'accertamento standardizzato, non derivano automaticamente dal solo scostamento parametrico, ma devono emergere dal contraddittorio e dalla valutazione concreta del caso.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. Secondo la Corte, l'accertamento parametrico determina sul piano processuale l'onere del contribuente di fornire una prova contraria idonea a spiegare lo scostamento.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Imponeva, per le censure relative al vizio di motivazione, una specifica indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale. Il mancato rispetto di tale requisito ha reso inammissibile il secondo motivo.
Codice di procedura civile, art. 378
È stato richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente e alla tardività del controricorso dell'Amministrazione.
Cass., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
Afferma che l'accertamento fondato su parametri o studi di settore si basa su presunzioni semplici e richiede un contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente, nel quale gli standard devono essere adattati alla concreta realtà economica dell'attività.
Massime di principio
- Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore non costituisce da solo una prova legale e automatica dell'evasione, ma può fondare una presunzione semplice se l'Amministrazione attiva il contraddittorio e motiva sulle ragioni per cui non accoglie le spiegazioni del contribuente.
- Il contraddittorio con l'Ufficio è un momento decisivo: il contribuente non è obbligato a partecipare, ma la sua inerzia può essere valutata negativamente e ridurre le possibilità di contestare efficacemente l'accertamento.
- Il contribuente deve documentare in modo concreto le circostanze anomale che giustificano lo scostamento, come beni destinati alla rivendita, rimanenze, costi estranei all'attività o ricavi fatturati in periodi successivi. Le mere affermazioni non sono normalmente sufficienti.
- Nel giudizio tributario il contribuente può fornire un'ampia prova contraria, anche mediante presunzioni semplici, ma deve collegarla puntualmente ai dati utilizzati dall'Amministrazione e dimostrare l'inapplicabilità o l'inaffidabilità dello standard nel caso specifico.
- Nei ricorsi per cassazione i vizi di motivazione devono essere formulati rispettando rigorosamente i requisiti processuali applicabili; la mancata indicazione chiara e sintetica del fatto controverso può comportare l'inammissibilità della censura senza esame nel merito.
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