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Sentenza

Sentenza n. 7647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello in ragione della dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di appello né è stato indicato il fatto sopravvenuto che ha determinato il venir meno dell’interesse. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per giuste ragioni.

Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 6047/2026, della quale il testo non indica l’oggetto sostanziale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 6047/2026. Il testo non espone i motivi di appello né l’oggetto del ricorso di primo grado. In appello la parte appellante ha dichiarato il sopravvenuto venir meno del proprio interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

    La disposizione è applicata a fondamento dell’ordine alla Segreteria di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.

Massime di principio

  • La dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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