Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 221 del 1-10-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione del decreto legislativo n. 503/1992 sull’elevazione graduale dell’età pensionabile di vecchiaia, fissata a regime a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Precisa che la disciplina non si applica a chi matura l’età prevista dalla normativa previgente nel corso del 1993, mentre nel periodo transitorio il diritto sorge al compimento dell’età indicata per ciascun biennio della tabella A, anche se la decorrenza della pensione cade al primo giorno del mese successivo o, in alcuni casi, al 1° gennaio dell’anno successivo. Lo stesso criterio viene esteso all’art. 2, comma 2, e alla tabella B del decreto, nonché agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto.

Pensione di vecchiaia: innalzamento graduale dell’età e criteri di decorrenza nel periodo transitorio

Pensione di vecchiaia nel periodo transitorio del d.lgs. n. 503/1992

La circolare esamina l’applicazione della riforma del sistema pensionistico introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con particolare riguardo all’elevazione graduale dell’età per la pensione di vecchiaia e al significato da attribuire alla maturazione del diritto nel periodo transitorio.

Quadro normativo e innalzamento dell’età pensionabile

L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sia subordinato al compimento dell’età indicata nella tabella A allegata al decreto. La misura realizza un aumento progressivo del requisito anagrafico, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e incremento di un anno ogni due anni, fino al raggiungimento del regime definitivo dal 1° gennaio 2002.

A regime, l’età pensionabile è fissata a:

  • 60 anni per le donne;
  • 65 anni per gli uomini.

Esclusione dei soggetti che maturano i requisiti nel 1993

La circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui la nuova disciplina non si applica ai soggetti che nel corso del 1993, compreso il mese di dicembre, raggiungono l’età richiesta dalla normativa previgente, ossia:

  • 55 anni per le donne;
  • 60 anni per gli uomini.

Tali soggetti, se in possesso degli altri requisiti di legge, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia nel 1993.

Maturazione del diritto nel periodo transitorio

Per il periodo transitorio, il diritto alla pensione non è collegato alla sola decorrenza economica della prestazione, ma al compimento dell’età prevista per ciascun biennio della tabella A. Ne consegue che i soggetti che compiono l’età richiesta nel corso del biennio maturano il diritto in quel periodo, anche se la pensione decorre successivamente.

In particolare:

  • le donne che compiono 56 anni e gli uomini che compiono 61 anni nel periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 maturano il diritto alla pensione di vecchiaia in tale arco temporale;
  • ciò vale anche se la decorrenza del trattamento è fissata al 1° gennaio 1996, come nel caso di chi compie l’età nel mese di dicembre 1995;
  • lo stesso principio si applica ai successivi bienni, con riguardo ai mesi di dicembre degli anni 1997, 1999 e 2001.

Chiarimento sulla tabella A e sulla decorrenza

La circolare precisa che l’espressione "decorrenza della pensione" riportata nella tabella A è frutto di una mera inesattezza formale. Essa non deve essere intesa come momento di acquisizione del diritto, ma come momento di erogazione della prestazione.

Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, la decorrenza è fissata dall’art. 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile.

Estensione ai requisiti contributivi e ai Fondi speciali

Il medesimo criterio interpretativo viene esteso all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992 e alla relativa tabella B, che disciplinano il graduale aumento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia nel periodo transitorio. Per la tabella B non viene rilevata l’inesattezza formale presente nella tabella A.

Infine, la circolare afferma che gli stessi principi valgono anche per gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto. In particolare, i soggetti che compiono nel mese di dicembre 1993 l’età pensionabile prevista dalla normativa precedente possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 1994, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni di legge.

Punti principali

Innalzamento graduale dell’età pensionabile

L’art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 eleva progressivamente l’età per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini a regime. L’aumento decorre dal 1° gennaio 1994 con cadenza di un anno ogni due anni, secondo la tabella A allegata al decreto, fino al raggiungimento dei requisiti definitivi dal 1° gennaio 2002.

Esclusione per chi matura i requisiti nel 1993

La circolare chiarisce che la nuova disciplina non opera per i soggetti che nel corso del 1993, compreso dicembre, conseguono l’età prevista dalla normativa previgente, ossia 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. Tali soggetti, se in possesso degli altri requisiti di legge, maturano il diritto alla pensione di vecchiaia nel 1993.

Periodo transitorio e momento di maturazione del diritto

Per il periodo transitorio, il diritto alla pensione di vecchiaia si collega al compimento dell’età fissata per ciascun biennio della tabella A. In particolare, chi compie 56 anni se donna o 61 se uomo nel periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 matura il diritto nel biennio stesso, anche se la decorrenza della pensione avviene dal 1° gennaio 1996; ciò vale in modo analogo per chi compie le età previste nei successivi bienni nei mesi di dicembre del 1997, 1999 e 2001.

Chiarimento sulla dicitura "decorrenza della pensione"

Il Ministero precisa che l’espressione riportata nella tabella A come "decorrenza della pensione" è una mera inesattezza formale. Essa non riguarda il momento di acquisizione del diritto, ma il momento erogativo della prestazione. Per gli iscritti all’AGO, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età pensionabile, in base all’art. 6, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Applicazione all’art. 2, comma 2, e alla tabella B

Il criterio interpretativo indicato vale anche per l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992 e per la relativa tabella B, che disciplinano l’aumento graduale del requisito contributivo necessario per la pensione di vecchiaia nel periodo transitorio. Per la tabella B non si riscontra, peraltro, l’inesattezza formale presente nella tabella A.

Estensione ai Fondi speciali di previdenza

La circolare conclude che i medesimi criteri si applicano anche agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto che compiano nel mese di dicembre 1993 l’età pensionabile prevista dalla normativa previgente. In tali casi, ricorrendo gli altri requisiti di legge, la pensione di vecchiaia può essere liquidata con decorrenza 1° gennaio 1994.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.