Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 216 del 29-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni generali, operative e contabili per il recupero dei contributi sospesi, stabilendo che il pagamento avvenga dal 31 ottobre 1993 in 60 rate senza interessi oppure in 96 rate con interessi al tasso legale, previa domanda alla competente S.A.P. per la dilazione più lunga. Vengono richiamate anche le sanzioni in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate, gli obblighi di presentazione delle denunce DM10/M e O1/M sospese, e le modalità di contabilizzazione dei versamenti e degli interessi. La circolare chiarisce inoltre alcuni profili della precedente proroga della sospensione e aggiorna il piano dei conti con il relativo conto di credito.

Recupero rateale dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990

Recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi

La circolare disciplina il recupero delle somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali non versati in conseguenza delle sospensioni disposte per i Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. Il documento stabilisce termini, modalità di pagamento, adempimenti connessi alle denunce e regole contabili per la rilevazione dei crediti e degli interessi di dilazione.

Termini e modalità di recupero

Ai sensi del Decreto 31 luglio 1993 dei Ministeri delle Finanze e del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 1993, il recupero deve essere effettuato mediante pagamento rateale decorrente dal mese di ottobre 1993. La prima rata scade il 31 ottobre 1993.

Sono previste due alternative:

  • 60 rate mensili uguali e consecutive, senza interessi né altri oneri;
  • 96 rate mensili, con corresponsione degli interessi al tasso legale, fissato all'epoca nella misura del 10% annuo ai sensi dell'art. 1 della legge 353/90, calcolati dalla data di inizio della rateazione, cioè dal 31 ottobre 1993.

Per la dilazione in 96 rate è richiesta la presentazione, entro la data di inizio della rateazione, di apposita domanda alla competente S.A.P. dell'Istituto.

Sanzioni in caso di mancato pagamento

La circolare precisa che, qualora i datori di lavoro non provvedano al pagamento di una o più rate, ovvero vi provvedano in ritardo, sono dovute le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 48/88. I casi di inadempimento devono essere segnalati alla Direzione Generale per le conseguenti istruzioni operative.

Denunce sospese e istruzioni amministrative

Viene richiamato l'obbligo di presentare le denunce mod. DM10/M e mod. O1/M la cui presentazione era stata sospesa fino al 31 luglio 1993 per effetto dell'ordinanza n. 2316 del 29 gennaio 1993. Tali denunce dovevano essere presentate improrogabilmente entro il 1 agosto 1993; in difetto, devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Per la compilazione delle denunce mensili restano valide le istruzioni della circolare n. 165 del 22 giugno 1991, fermo restando l'adeguamento alle modifiche introdotte da successivi interventi normativi.

Chiarimento sulla proroga della sospensione

La circolare scioglie inoltre una riserva contenuta nella circolare n. 208 del 17 agosto 1992, chiarendo che la proroga della sospensione dei termini per il versamento dei contributi disposta dall'ordinanza del Ministero per la protezione civile n. 2301 del 29 luglio 1992 riguarda anche la presentazione delle domande di sospensione. Ne consegue che le domande ai sensi dell'ordinanza n. 2301/92 non sono condizionate dalla previa presentazione dell'istanza di sospensione ex art. 5 dell'ordinanza n. 2057 del 21 ottobre 1990.

Istruzioni contabili per i versamenti in 60 rate

Per il recupero in 60 mensilità senza interessi, il versamento delle rate deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale previsto per le "riscossioni varie". L'importo della rata corrisponde a 1/60 della somma complessiva già contraddistinta nel mod. DM 10/2 con il codice "N922", oppure a 1/60 del residuo credito se sono stati già effettuati versamenti parziali nelle more della circolare n. 62 dell'8 marzo 1993.

Sul retro del bollettino devono essere indicati:

  • la matricola aziendale;
  • la causale "Art. 2 DM 31/7/93 rata n. (*)".

Le somme riscosse devono essere accreditate al conto GPA 06/50, istituito dalla circolare n. 165/1991 e la cui denominazione viene integrata. Nell'ambito della procedura dei flussi di cassa, il conto è assistito dalla causale mod. FL 02 di nuova istituzione, 10207 - "Ris. Crediti Ctr. DM Sospesi", destinata non solo al recupero dei contributi in oggetto, ma anche alle future riscossioni di crediti derivanti da eventuali sospensioni contributive disposte per eventi calamitosi.

Se gli importi provengono dalla procedura T.E.F., che associa le riscossioni varie al conto GPA 52/99, devono essere eseguite le necessarie scritture di storno di sola cassa dal conto GPA 52/99 al conto GPA 06/50. L'ufficio competente per la contabilita' deve quindi aggiornare il partitario del conto e trasmettere i bollettini, oppure il mod. SC 33bis nei casi di riscossione tramite T.E.F., all'Ufficio riscossione contributi per gli adempimenti successivi.

Istruzioni contabili per le dilazioni in 96 rate con interessi

Quando il datore di lavoro richiede la dilazione in 96 mensilità, l'Ufficio riscossione contributi deve predisporre, per ciascuna domanda, un biglietto contabile mod. SC 3 in triplice copia con articolo in P.D. da GPA 06/50 a GPA 52/13, al fine di registrare gli interessi di dilazione dovuti.

L'Ufficio invia due copie del modello, insieme alla comunicazione degli estremi della dilazione, e cioè:

  • scadenza della prima rata;
  • scadenza dell'ultima rata;
  • importo della dilazione, all'Ufficio competente per la contabilita', che provvede alla registrazione nel sistema contabile e restituisce una copia con gli estremi della rilevazione a giornale all'Ufficio riscossione contributi, il quale la conserva nel fascicolo dell'azienda.

Anche in questo caso l'Ufficio competente per la contabilita' deve aggiornare il partitario del conto GPA 06/50 con l'annotazione degli estremi della dilazione.

Adempimenti interni e chiusura dell'esercizio 1993

La circolare sottolinea l'esigenza che i mod. DM10/2 contenenti importi contraddistinti dal codice "N922" siano ripartiti entro la chiusura dell'esercizio 1993, così da consentire la corretta contabilizzazione del credito e impedire che il conto GPA 06/50 presenti un saldo anomalo a fine esercizio.

Per i contributi dovuti da artigiani e commercianti, nonché da cittadini non mutuati, lavoratori dipendenti con altri redditi e liberi professionisti, si precisa infine che le apposite procedure automatizzate saranno concordate con la Sede Regionale per la Sicilia.

Aggiornamento del piano dei conti

In allegato viene riportata la variazione del piano dei conti relativa al conto GPA 06/50, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 - Art. 1 dell'O.M. n. 2057/1990 e successive disposizioni integrative". Il conto è la base contabile per la registrazione dei crediti derivanti dal recupero dei contributi sospesi.

Punti principali

Recupero dei contributi sospesi: termini e modalità

Il recupero delle somme relative a contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto delle sospensioni deve avvenire mediante pagamento rateale a decorrere da ottobre 1993, con prima scadenza al 31 ottobre 1993. Sono previste due alternative: 60 rate mensili uguali e consecutive senza interessi oppure 96 rate mensili con interessi legali calcolati dal 31 ottobre 1993, previa apposita domanda alla competente S.A.P. entro tale data per ottenere la dilazione più ampia.

Sanzioni per inadempimenti nel pagamento

Se i datori di lavoro non pagano una o più rate, oppure pagano in ritardo, si applicano le sanzioni civili previste dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 48/88. I casi devono essere segnalati alla Direzione Generale per le opportune istruzioni operative.

Obblighi di presentazione delle denunce sospese

Le denunce mod. DM10/M e mod. O1/M la cui presentazione era stata sospesa fino al 31 luglio 1993 dovevano essere presentate improrogabilmente entro il 1 agosto 1993. In caso di mancato adempimento devono essere pretese le relative sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Richiamo alle istruzioni precedenti e chiarimento sulla sospensione

Per la compilazione delle denunce mensili restano valide le istruzioni della circolare n. 165 del 22 giugno 1991, compatibilmente con le modifiche legislative sopravvenute. Inoltre, viene chiarito che la proroga della sospensione dei termini per il versamento dei contributi, disposta dall'ordinanza n. 2301/92, riguarda anche la presentazione delle domande di sospensione, che quindi non sono subordinate all'istanza già presentata ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2057/90.

Contabilizzazione dei versamenti in 60 rate senza interessi

I versamenti devono essere effettuati con bollettino di c/c postale per le riscossioni varie, per un importo pari a 1/60 della somma complessiva già contraddistinta nel mod. DM10/2 con il codice N922, oppure del residuo credito se sono già stati eseguiti versamenti parziali. Sul retro del bollettino vanno indicati la matricola aziendale e la causale "Art. 2 DM 31/7/93 rata n. (*)". Le somme vanno accreditate al conto GPA 06/50 e, se incassate tramite procedura T.E.F., occorre effettuare lo storno di cassa dal conto GPA 52/99 al GPA 06/50. L'ufficio competente deve aggiornare il partitario e trasmettere i bollettini o il mod. SC 33bis all'Ufficio riscossione contributi.

Contabilizzazione delle dilazioni in 96 rate con interessi

Per la dilazione in 96 mensilità, l'Ufficio riscossione contributi deve predisporre in triplice copia un biglietto contabile mod. SC 3 con articolo in P.D. GPA 06/50 a GPA 52/13, per rilevare gli interessi di dilazione. Due copie, insieme alla comunicazione degli estremi della dilazione (scadenza della prima e dell'ultima rata e relativo importo), vanno inviate all'Ufficio competente per la contabilita', che registra l'operazione, restituisce una copia con gli estremi della rilevazione a giornale e aggiorna il partitario del conto GPA 06/50 con l'annotazione della dilazione.

Esigenze operative e aggiornamento del piano dei conti

Si raccomanda che i mod. DM10/2 contenenti importi con codice N922 siano ripartiti entro la chiusura dell'esercizio 1993, così da consentire l'assunzione in contabilità del credito e evitare saldi anomali sul conto GPA 06/50. L'allegato aggiorna il piano dei conti con la variazione del conto GPA 06/50, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende dei Comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 - Art. 1 dell'O.M. n. 2057/1990 e successive disposizioni integrative".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.