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Circolare

Circolare numero 215 del 28-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette le convenzioni stipulate dall’INPS con FENAPEC-CLAAI, FABI e SAVT per l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/1972 sulle trattenute sindacali in pensione. Vengono chiariti i pensionati ammessi, le regole di validità, unicità, decorrenza, rinnovo e revoca della delega, le aliquote del contributo, nonché gli aspetti finanziari, di rimessa e di responsabilità. Sono inoltre disciplinate le modalità operative tra sedi periferiche, direzioni centrali e organizzazioni sindacali.

Convenzioni INPS con FENAPEC-CLAAI, FABI e SAVT per trattenute sindacali sulle pensioni

Convenzioni INPS per le trattenute sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto delle convenzioni stipulate dall’INPS con FENAPEC-CLAAI, FABI e SAVT per l’attuazione dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. L’obiettivo è disciplinare, in modo uniforme, la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei rispettivi iscritti e chiarire le modalità operative per l’applicazione pratica.

Ambito soggettivo di applicazione

La convenzione riconosce il diritto di versare il contributo sindacale mediante trattenuta sulla pensione ai titolari di:

  • pensione diretta;
  • pensione indiretta;
  • pensione di reversibilità;
  • trattamenti dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • trattamenti a carico di altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS.

La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale, perché l’art. 23 octies riguarda soltanto pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.

Delega sindacale: requisiti di validità

L’autorizzazione alla trattenuta deve risultare da una delega personale e volontaria del pensionato. La delega deve essere redatta su appositi moduli concordati tra INPS e organizzazione sindacale e deve essere sottoscritta:

  • dal titolare della pensione;
  • dal rappresentante dell’organizzazione sindacale a favore della quale è dovuto il contributo.

Le SAP devono controllare che le deleghe rispettino tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dalla convenzione, con particolare attenzione alla presenza della firma dell’interessato e del timbro e della firma dell’organizzazione beneficiaria.

Principio di unicità della delega

La convenzione afferma il principio della unicità della delega: su ciascuna pensione può gravare una sola trattenuta sindacale per periodo. Se il pensionato rilascia più deleghe, prevale la prima pervenuta agli uffici INPS, salvo che una delega successiva contenga l’esplicita revoca di quella precedente.

In altre parole, la mera presenza di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente, ma è necessaria una revoca espressa.

Decorrenza delle deleghe

La decorrenza varia a seconda del momento di presentazione:

  • la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce effetto dalla decorrenza della pensione;
  • la delega presentata da un soggetto già pensionato e pervenuta alla sede competente entro il 30 settembre produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • la delega pervenuta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre produce effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

La convenzione ribadisce anche che, per le deleghe successive tra loro incompatibili, la prima pervenuta rileva, salvo revoca espressa della precedente.

Rinnovo e revoca della delega

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca deve essere espressa e può pervenire in qualunque modo alla SAP competente; non è richiesto l’invio con raccomandata né l’inoltro per conoscenza all’organizzazione sindacale revocata.

La decorrenza della revoca segue la stessa logica temporale della delega:

  • se perviene entro il 30 settembre, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Misura del contributo sindacale

Le aliquote della trattenuta non subiscono modifiche e sono determinate sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima inclusa, al netto dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali sono:

  • 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio del minimo FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Per le pensioni indirette e di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta va calcolata con le stesse modalità. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

Gli articoli convenzionali disciplinano il flusso finanziario tra INPS e organizzazioni stipulanti. In particolare:

  • l’INPS versa acconti mensili sui contributi riscossi;
  • gli acconti sono commisurati a un tredicesimo del 95% dell’importo delle trattenute sulle pensioni in essere al 1° gennaio dell’anno di competenza;
  • fino alla disponibilità dei dati, e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria sulla base dell’anno precedente, maggiorato dell’incremento del monte pensioni per perequazione automatica e dinamica salariale;
  • il conguaglio tra importi provvisori e definitivi avviene contestualmente al primo acconto calcolato sui dati definitivi;
  • nel mese di dicembre sono erogati due acconti mensili.

Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto, con cadenza quadrimestrale, un acconto specifico sulle trattenute, calcolato riducendo del 5% l’importo delle trattenute dovute fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate devono essere effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di trasferimento. Se prima di tale termine le rilevazioni contabili coprono almeno il 97% del totale delle pensioni in pagamento, il conguaglio può essere effettuato sulla base di tali dati, con successiva rideterminazione se necessario.

Spese del servizio di esazione

Le spese del servizio svolto dall’Istituto sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti effettivi. Nei costi è compresa la quota di partecipazione alle spese generali annuali, nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo dell’INPS.

I costi del primo anno del triennio vengono poi aggiornati negli anni successivi in base alla variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. In attesa dei dati necessari, l’addebito avviene nella misura dell’anno precedente, con eventuale conguaglio successivo. È anche prevista la possibilità di rideterminazione anticipata del costo, se sopravvengono elementi oggettivi che rendano non più corrispondente l’importo stabilito.

La revisione triennale dei costi ha effetto dal 1° gennaio 1994; nelle more si applica la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989.

Rimesse all’organizzazione sindacale e responsabilità dell’INPS

Le rimesse monetarie all’organizzazione sindacale sono effettuate alla sede centrale, secondo le modalità da questa indicate. L’INPS è sollevato da responsabilità nel caso in cui le rimesse avvengano in ritardo per difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali, purché tali difficoltà siano tempestivamente comunicate all’organizzazione.

L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra pensionati e sindacato e viene esonerato da ogni responsabilità per controversie sulla validità o regolarità della delega. In tali ipotesi, l’organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS da ogni eventuale effetto negativo o danno derivante dalle contestazioni.

Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono posti a carico dell’organizzazione sindacale firmataria.

Modalità operative e flussi informativi

Le modalità operative sono demandate a successivi accordi tra Direzione Generale INPS e organizzazioni stipulanti. Sul piano locale, i dirigenti delle SAP devono designare un funzionario referente per i rapporti con i rappresentanti sindacali, così da agevolare la soluzione delle questioni applicative.

Per le deleghe non presentate contestualmente alla domanda di pensione, le SAP devono concordare con le organizzazioni la periodicità di presentazione, evitando comunque la concentrazione nel mese di settembre. Ogni presentazione deve essere accompagnata da un elenco in due copie; una copia viene restituita dalla SAP con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazioni.

È anche prevista, se concordata, la trasmissione di supporti magnetici per l’acquisizione automatizzata dei dati.

Sul piano informativo, le SAP devono fornire alle strutture provinciali delle organizzazioni:

  • l’elenco delle deleghe attivate e non attivate, con indicazione del motivo della mancata attivazione nei limiti delle risultanze automatiche;
  • l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione e operative dalla decorrenza della pensione, entro la fine di aprile, agosto e dicembre;
  • entro il 31 gennaio, l’elenco delle nuove deleghe e revoche pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente, con indicazione della relativa decorrenza.

A livello centrale, la Direzione Generale trasmette alla sede centrale dell’organizzazione stipulante:

  • l’elenco generale nominativo, articolato per SAP, delle pensioni in essere al 1° gennaio di ogni anno sulle quali è effettuata la trattenuta;
  • i tabulati economici relativi all’ammontare delle trattenute disposte con gli ordinativi di pagamento e alle variazioni intervenute per revoche e nuove deleghe.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità annuale dal 1° gennaio 1993 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno.

Punti principali

Soggetti ammessi alla trattenuta sindacale

Possono richiedere la trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza sostitutivi o integrativi gestiti dall’INPS. La disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale, perché riferita esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.

Delega, validità e unicità

La trattenuta è subordinata a una delega personale e volontaria, sottoscritta dal pensionato e dal rappresentante dell’organizzazione sindacale, redatta su moduli concordati. Ogni pensione può essere gravata da una sola trattenuta sindacale per volta; in caso di più deleghe vale la prima pervenuta all’INPS, salvo revoca esplicita della precedente. Le SAP devono verificare la presenza dei requisiti formali e sostanziali, in particolare firma del pensionato, timbro e firma dell’organizzazione beneficiaria.

Decorrenza, rinnovo e revoca

La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla data di pensione. Se rilasciata da un pensionato già in pagamento, decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo se perviene entro il 30 settembre, ovvero dal 1° gennaio del secondo anno successivo se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno. Anche la revoca segue le stesse finestre temporali: pervenuta entro il 30 settembre produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre produce effetti dal 1° gennaio del secondo anno successivo. La revoca deve essere espressa e basta che pervenga alla SAP competente, senza necessità di raccomandata o di invio per conoscenza all’organizzazione revocata.

Misura del contributo sindacale

Le aliquote restano invariate e si applicano sull’importo lordo delle rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi gli assegni per il nucleo familiare o trattamenti analoghi: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette e di reversibilità con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta va calcolata secondo le medesime regole. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega.

Aspetti finanziari, rimesse e spese

Gli articoli della convenzione disciplinano acconti mensili, acconti sulle nuove liquidazioni, conguagli e calcolo delle spese del servizio di esazione. Gli acconti mensili sono parametrati a un tredicesimo del 95% delle trattenute sulle pensioni in essere al 1° gennaio, con un regime provvisorio fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile. I conguagli tra acconti e trattenute effettive avvengono entro il 30 giugno del secondo anno successivo, con possibile anticipazione se le rilevazioni coprono almeno il 97% del monte pensioni. Le spese del servizio sono riviste ogni tre anni, con decorrenza del nuovo criterio dal 1° gennaio 1994, salvo diversa rideterminazione in caso di sopravvenienze.

Rapporti con le organizzazioni sindacali e responsabilità

L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazioni sindacali e viene esonerato da responsabilità per controversie sulla validità, effettività e regolarità delle deleghe. Le organizzazioni stipulanti si impegnano a rifondere all’Istituto ogni eventuale danno derivante da tali controversie. Inoltre, tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione restano a carico dell’organizzazione firmataria.

Modalità operative e flussi informativi

Le SAP devono concordare con i rappresentanti locali la periodicità di presentazione delle deleghe non contestuali alla domanda di pensione, evitando la concentrazione nel mese di settembre. Tali deleghe devono essere accompagnate da elenchi in duplice copia e, se previsto, da supporti magnetici per l’acquisizione automatizzata. Le sedi devono inoltre fornire elenchi delle deleghe attivate, non attivate, concomitanti alla domanda di pensione, nonché delle nuove deleghe e revoche, secondo le scadenze fissate. La Direzione Generale trasmette alla sede centrale delle organizzazioni l’elenco generale nominativo delle pensioni al 1° gennaio e i tabulati economici sulle trattenute e sulle variazioni.

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