Circolare numero 217 del 29-9-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, in possesso di specifici requisiti di servizio e contribuzione, può ottenere la pensione di anzianità in deroga al blocco previsto dalla legge n. 438/1992. Sono indicate le condizioni temporali per la cessazione dal servizio, i termini per la domanda di trattenimento in servizio, la decorrenza minima della pensione e il carattere provvisorio della liquidazione fino alla conversione in legge del decreto n. 285/1993.
Pensione di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno
Pensione di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno
La circolare interviene in merito all'articolo 3 del decreto legge 9 agosto 1993, n. 285, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e disciplina il trattamento pensionistico di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Il chiarimento riguarda in particolare la deroga al blocco delle pensioni di anzianità previsto dalla legge n. 438/1992.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica esclusivamente ai dipendenti della soppressa Agenzia che:
- risultavano in servizio alla data del 14 agosto 1992;
- erano ancora in servizio alla data del 15 aprile 1993;
- cessano dal rapporto di impiego entro il 13 ottobre 1993.
La circolare precisa che, ai fini dell'applicazione della deroga, sono rilevanti le cessazioni intervenute successivamente al 15 aprile 1993 ed entro il 13 ottobre 1993.
Domanda di trattenimento in servizio e cessazione dal rapporto
Il personale interessato aveva facoltà di presentare entro il 15 settembre 1993 domanda di trattenimento in servizio. In assenza di tale domanda, il rapporto di impiego cessava a decorrere dal 13 ottobre 1993.
La disposizione richiama dunque un duplice presupposto temporale: la permanenza in servizio nelle date indicate e la cessazione entro il termine fissato per poter rientrare nel regime derogatorio.
Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità
Per il personale che cessa dal rapporto di lavoro nelle condizioni previste, non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
La conseguenza è che tali dipendenti hanno titolo a ottenere la pensione di anzianità in deroga al blocco generale dei pensionamenti, fino al 31 dicembre 1993, a condizione che possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per il diritto alla pensione di anzianità.
Decorrenza della pensione e liquidazione provvisoria
Le pensioni di anzianità riconosciute ai sensi del decreto n. 285 non possono decorrere prima del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, comunque, non prima del 1° maggio 1993.
Le prestazioni devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di accoglimento deve essere specificato che:
- il riconoscimento del diritto alla pensione è provvisorio;
- l'attribuzione definitiva è subordinata alla conversione in legge del decreto legge n. 285;
- la mancata conversione comporterà il recupero delle somme già corrisposte.
Effetti operativi per gli uffici
La circolare, pur senza introdurre ulteriori adempimenti procedurali, indica agli uffici la necessità di formalizzare l'accoglimento con espressa riserva di definitività. L'impostazione è quindi cautelativa, in attesa dell'esito parlamentare del decreto legge, e mira a consentire il riconoscimento delle pensioni solo con efficacia temporanea e condizionata.
Punti principali
Ambito soggettivo e requisiti temporali
La disciplina riguarda il personale della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno che risultava in servizio alla data del 14 agosto 1992 e ancora in servizio al 15 aprile 1993. Solo chi si trovi in tali condizioni può rientrare nella deroga.
Domanda di trattenimento in servizio e cessazione dal rapporto
Il personale interessato poteva presentare entro il 15 settembre 1993 domanda di trattenimento in servizio. In mancanza di tale domanda, il rapporto di impiego cessava dal 13 ottobre 1993. Ai fini della deroga sono considerate utili le cessazioni intervenute dopo il 15 aprile 1993 ed entro il 13 ottobre 1993.
Deroga al blocco delle pensioni di anzianità
Per il personale che cessa dal rapporto entro il termine indicato non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992. Pertanto, tali dipendenti possono ottenere la pensione di anzianità fino al 31 dicembre 1993, purché in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.
Decorrenza e liquidazione provvisoria
Le pensioni di anzianità riconosciute ai sensi del decreto n. 285 non possono avere decorrenza anteriore al mese successivo a quello di presentazione della domanda e, in ogni caso, non prima del 1° maggio 1993. La liquidazione deve avvenire in via provvisoria.
Condizione di efficacia del riconoscimento
Nel provvedimento di accoglimento deve essere indicato che il riconoscimento del diritto alla pensione è provvisorio e che la definizione definitiva dipende dalla conversione in legge del decreto n. 285. In caso di mancata conversione, gli importi già corrisposti dovranno essere recuperati.
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