Circolare numero 219 del 1-10-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge 4 agosto 1993, n. 271, di conversione del decreto legge n. 169/1993, che modifica l'articolo 13 della legge n. 257/1992 in materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto. Viene chiarito che il beneficio della rivalutazione contributiva spetta, per il comma 7, a tutti i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale da amianto documentata dall'INAIL, e, per il comma 8, a tutti i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni, anche se non operanti nel settore. La circolare precisa inoltre la decorrenza delle modifiche dal 5 agosto 1993, la salvezza degli atti e rapporti sorti sulla base del precedente decreto legge e l'esclusione dei titolari di pensione già liquidata prima della data di efficacia dei provvedimenti.
Disposizioni urgenti e istruzioni applicative per i lavoratori esposti all'amianto
Benefici pensionistici per esposizione all'amianto
La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge 4 agosto 1993, n. 271, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto. L'intervento normativo modifica il regime dei benefici pensionistici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ampliando la platea dei destinatari e chiarendo la decorrenza delle nuove regole.
Quadro normativo e decorrenza
La legge n. 271/1993 sostituisce il comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992 e modifica anche il comma 7 del medesimo articolo. Le modifiche hanno efficacia dal 5 agosto 1993, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. La circolare precisa inoltre che la legge conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salva gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 5 aprile 1993, n. 95.
Beneficio per i lavoratori con malattia professionale da amianto
Per il comma 7 dell'articolo 13, la nuova formulazione elimina il requisito della dipendenza da imprese che utilizzano o estraggono amianto. Ne consegue che il beneficio spetta a tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali causate dall'esposizione all'amianto, anche se non occupati nel settore dell'amianto, purché la malattia sia documentata dall'INAIL. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativo ai periodi di comprovata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente 1,5.
Beneficio per esposizione superiore a dieci anni
Per il comma 8 dell'articolo 13, viene eliminata la condizione della dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima. Il beneficio è quindi riconosciuto a tutti i lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, anche se non occupati nel settore. In questo caso, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini pensionistici, per il coefficiente 1,5.
Destinatari ed esclusioni
La circolare chiarisce che i destinatari dei benefici sono i lavoratori, come espressamente individuati dalle disposizioni richiamate. Sono quindi esclusi i titolari di pensione già liquidata con decorrenza anteriore alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.
Aggiornamento delle istruzioni precedenti
In conseguenza delle nuove disposizioni, dal 5 agosto 1993 risultano parzialmente modificate le istruzioni contenute nella circolare n. 143 del 23 giugno 1993, limitatamente ai punti 2.2 e 2.3, che devono essere letti alla luce del nuovo testo normativo.
Punti principali
Oggetto della legge di conversione
La legge 4 agosto 1993, n. 271, convertendo con modificazioni il decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, disciplina in via urgente i lavoratori del settore amianto e modifica i commi 7 e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le modifiche incidono sui criteri di accesso ai benefici pensionistici connessi all'esposizione all'amianto.
Beneficio ex articolo 13, comma 7, legge n. 257/1992
Il nuovo testo elimina il requisito della dipendenza da imprese che utilizzano o estraggono amianto. Il beneficio spetta quindi a tutti i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali causate dall'esposizione all'amianto, anche se non occupati nel settore, purché la malattia sia documentata dall'INAIL. Ai fini pensionistici, le settimane di contribuzione relative ai periodi di provata esposizione sono moltiplicate per il coefficiente 1,5.
Beneficio ex articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992
Viene eliminata la condizione della dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano amianto. Il beneficio spetta a tutti i lavoratori che possano far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a dieci anni, anche se non occupati nel settore. L'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall'INAIL è rivalutato, ai fini pensionistici, con coefficiente 1,5.
Decorrenza ed effetti della legge
Le modifiche introdotte dalla legge n. 271 hanno efficacia dal 5 agosto 1993, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge conferma inoltre la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 5 aprile 1993, n. 95.
Destinatari e esclusione dei pensionati
Le disposizioni individuano come destinatari del beneficio i lavoratori. Restano pertanto esclusi i titolari di pensione già liquidata con decorrenza anteriore alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.
Aggiornamento delle istruzioni amministrative
A decorrere dal 5 agosto 1993 risultano parzialmente modificate le istruzioni contenute nella circolare n. 143 del 23 giugno 1993, in particolare nei punti 2.2 e 2.3, in conformità alle nuove disposizioni legislative.
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