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Circolare

Circolare numero 218 del 30-9-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare introduce una nuova forma di assistenza economica per il personale, destinata a coprire spese sanitarie effettivamente sostenute e non rimborsate dal SSN o da terzi. Disciplina i casi ammessi, i familiari beneficiari nei soli grandi interventi chirurgici, la documentazione richiesta, i limiti di importo, i termini di presentazione e i rapporti con i sussidi già previsti. Prevede inoltre una seconda linea di intervento, subordinata alle disponibilità residue, per spese accessorie al ricovero e per alcune spese extraospedaliere e odontoiatriche.

Intervento assistenziale di sostegno finanziario per spese sanitarie dei dipendenti

Intervento assistenziale di sostegno finanziario per spese sanitarie

La circolare disciplina una nuova forma di sostegno economico a favore del personale, introdotta con deliberazione del Comitato esecutivo n. 930 del 26/5/1993 e resa esecutiva per la parte relativa agli interventi di sostegno finanziario in caso di spese sanitarie. L'obiettivo è attenuare il disagio economico derivante da spese sanitarie effettivamente sostenute e non rimborsate.

Ambito di applicazione

L'intervento riguarda le spese sostenute in occasione di ricovero, con o senza intervento chirurgico, presso strutture sanitarie pubbliche o private. Il beneficio non ha natura di rimborso, ma di intervento assistenziale a fronte di una situazione di bisogno economico.

Possono essere considerate solo le spese documentalmente non rimborsate:

  • dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • da terzi.

Soggetti legittimati a presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal dipendente per spese relative alla propria persona, in caso di infortunio o malattia.

Limitatamente ai grandi interventi chirurgici, la richiesta può riguardare anche i seguenti familiari a carico:

  • coniuge;
  • figli fino a 26 anni di età;
  • figli inabili, indipendentemente dall'età.

La circolare precisa che, ai fini dell'iniziativa, il requisito del carico sussiste quando vi è diritto alle detrazioni d'imposta.

Grandi interventi chirurgici

I grandi interventi chirurgici sono quelli ricompresi nell'elenco allegato n. 1 alla circolare. L'elenco comprende numerose tipologie di interventi in diversi ambiti specialistici, tra cui cranio, faccia e bocca, collo, torace, esofago, stomaco-duodeno, intestino, retto-ano, ernie, fegato e vie biliari, pancreas-milza, cardiochirurgia, sistema nervoso centrale e periferico, simpatico e vago, chirurgia vascolare, ortopedia e traumatologia, urologia, apparato genitale, oculistica, otorinolaringoiatria e chirurgia pediatrica.

Documentazione necessaria e presentazione della domanda

La domanda deve essere compilata sul fac-simile allegato n. 2 per i casi di ricovero con o senza intervento chirurgico, oppure sul fac-simile allegato n. 3 per le spese accessorie al ricovero e per le spese extraospedaliere.

La richiesta deve essere inoltrata tramite l'Unità funzionale di appartenenza alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Provvedimenti Accentrati.

Devono essere allegati:

  • certificazione sanitaria relativa all'evento;
  • notule, fatture o ricevute fiscali debitamente quietanzate;
  • documenti in originale oppure in copia autenticata ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968.

Le spese devono essere indicate in modo espresso e specifico per ciascuna prestazione sanitaria direttamente connessa al ricovero o all'intervento, usando la terminologia del DPR 17/2/1992, che riporta l'elenco delle prestazioni medico-chirurgiche e odontoiatriche.

Le domande prive della documentazione prescritta non possono essere esaminate. Se la documentazione è integrata successivamente, l'inoltro alla Commissione del Personale avviene solo dopo il completamento degli atti.

La circolare chiarisce inoltre che eventuali domande già presentate devono essere riproposte secondo le nuove modalità, fermo restando che possono essere utilizzate notule e fatture già trasmesse in originale o in copia autenticata.

Limiti economici dell'intervento

L'importo concedibile è contenuto:

  • nei limiti della Tariffa Minima Nazionale di cui al DPR 17/2/1992 per ogni singola prestazione sanitaria;
  • entro L. 300.000 per la retta giornaliera di degenza.

La tariffa può essere maggiorata in relazione alla natura e alla gravità dell'intervento chirurgico.

Per le domande relative alle spese accessorie e alle spese extraospedaliere, l'importo concedibile è determinato nei limiti della stessa Tariffa Minima Nazionale, ma comunque in proporzione alle disponibilità finanziarie residue dello stanziamento, sulla base di un piano di riparto tra tutte le richieste presentate nell'anno solare di riferimento. In ogni caso, il contributo non può superare L. 3.000.000 annui per dipendente.

Spese ammesse oltre il ricovero

La circolare ammette anche domande per:

  • spese accessorie sostenute nei 90 giorni precedenti o successivi al ricovero, purché rese necessarie dall'evento che ha causato il ricovero;
  • spese extraospedaliere per analisi ed esami diagnostici;
  • cure e protesi dentarie.

Queste domande possono essere presentate solo dal dipendente per eventi che riguardano esclusivamente la propria persona. Sono valutate a consuntivo della gestione dello stanziamento dell'anno in corso e solo se lo stanziamento non sia stato interamente assorbito dagli interventi relativi ai ricoveri.

Decorrenza e termini di presentazione

Le richieste possono essere presentate per spese sanitarie sostenute dal 1 gennaio 1993.

Ai fini dell'utilizzazione dello stanziamento dell'anno in corso, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31/12/1993, purché corredate da documentazione di spesa con data non posteriore al 31/12/1993.

Le medesime modalità si applicano anche per gli stanziamenti degli anni successivi.

Autocertificazioni e attestazioni richieste

A corredo della domanda deve essere prodotta:

  • certificazione della U.S.L. di appartenenza da cui risulti che le spese non sono state rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, sostituibile con dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968;
  • dichiarazione di responsabilità che attesti il mancato rimborso da parte di terzi;
  • certificazione dei redditi mensili lordi da lavoro dipendente o autonomo di tutti i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente, oppure dichiarazione sostitutiva di responsabilità, da compilare anche in caso di assenza di reddito.

Il reddito mensile lordo da lavoro del dipendente richiedente viene rilevato d'ufficio.

Rapporti con i sussidi precedenti

La circolare disciplina il coordinamento con i sussidi previsti dalla deliberazione consiliare n. 222/1980.

In particolare:

  • le somme già erogate a titolo di sussidio per lo stesso evento e la stessa spesa sanitaria devono essere detratte dall'importo concedibile;
  • il dipendente beneficiario dell'intervento assistenziale non può presentare richiesta di sussidio per il medesimo evento e la medesima spesa.

Provvedimenti, responsabilità e restituzione delle somme

I provvedimenti adottati dal Direttore Generale, previo parere della Commissione del Personale, hanno carattere definitivo.

Se dopo la liquidazione le spese sanitarie vengono rimborsate, in tutto o in parte, dal Servizio Sanitario Nazionale o da terzi, il dipendente deve restituire la somma percepita.

Se l'intervento è stato concesso sulla base di dichiarazioni mendaci o di atti falsi, il dipendente deve restituire l'importo ricevuto con i relativi interessi legali, oltre a ogni altro provvedimento eventualmente a suo carico.

Adempimenti di diffusione interna

La circolare dispone che il contenuto sia portato immediatamente a conoscenza di tutto il personale. Ogni dipendente deve sottoscriverne un esemplare per presa visione; per il personale assente dal servizio a qualsiasi titolo, la comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata.

Allegati e modelli di domanda

Sono allegati alla circolare:

  • l'elenco dei grandi interventi chirurgici (allegato n. 1);
  • il fac-simile della domanda per ricovero con o senza intervento chirurgico (allegato n. 2);
  • il fac-simile della domanda per spese accessorie al ricovero, spese extraospedaliere e cure/protesi dentarie (allegato n. 3).

I modelli richiedono l'indicazione dei dati del richiedente, dell'evento sanitario, dei familiari eventualmente interessati, della documentazione allegata e delle dichiarazioni circa il mancato rimborso e la composizione e il reddito del nucleo familiare.

Punti principali

Finalità e ambito dell'intervento

L'iniziativa assistenziale, approvata con deliberazione del Comitato esecutivo n. 930 del 26/5/1993 in attuazione dell'art. 16 del DPR n. 43/1990, mira a fronteggiare situazioni di bisogno economico derivanti da spese sanitarie effettivamente sostenute. Il beneficio riguarda ricoveri con o senza intervento chirurgico presso istituti di cura pubblici o privati, purché le spese non risultino rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale o da terzi.

Soggetti che possono presentare domanda

La domanda può essere presentata dal dipendente per spese relative alla propria persona in caso di infortunio o malattia. Limitatamente ai grandi interventi chirurgici, può riguardare anche coniuge e figli fiscalmente a carico fino a 26 anni, oppure inabili a prescindere dall'età. Il requisito del carico, ai fini della circolare, sussiste quando vi è diritto alle detrazioni d'imposta.

Documentazione e modalità di presentazione

La richiesta va compilata sul fac-simile allegato e trasmessa tramite l'Unità funzionale di appartenenza alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Provvedimenti Accentrati. Deve essere corredata da certificazione sanitaria, notule, fatture o ricevute fiscali quietanzate, in originale o copia autenticata. Le spese devono essere descritte in modo specifico e utilizzare la terminologia del DPR 17/2/1992 relativo alle prestazioni medico-chirurgiche e odontoiatriche. Le domande prive della documentazione prescritta non sono esaminabili; eventuali integrazioni sono ammesse, ma il parere della Commissione del Personale avviene solo dopo il completamento degli atti.

Limiti economici e tariffa minima nazionale

L'importo concedibile è contenuto nei limiti della Tariffa Minima Nazionale prevista dal DPR 17/2/1992 per ciascuna prestazione sanitaria e, per la degenza, entro L. 300.000 al giorno. La tariffa può essere maggiorata in relazione alla natura e alla gravità dell'intervento chirurgico. Per le richieste relative alle spese accessorie ed extraospedaliere il contributo è comunque determinato nei limiti della stessa tariffa, ma non può superare complessivamente L. 3.000.000 annui per dipendente.

Termini di presentazione e decorrenza

Le richieste sono ammesse per spese sostenute dal 1 gennaio 1993. Ai fini dell'utilizzo dello stanziamento dell'anno in corso, devono essere presentate entro il 31/12/1993 e corredate da documentazione con data non successiva al 31/12/1993. Le stesse modalità si applicano agli stanziamenti degli anni successivi. Le domande per spese accessorie o extraospedaliere sono valutate a consuntivo, solo se residuano disponibilità dopo il finanziamento delle richieste di ricovero.

Spese accessorie al ricovero e spese extraospedaliere

È prevista una seconda tipologia di intervento per spese accessorie sostenute nei 90 giorni precedenti o successivi al ricovero, se rese necessarie dall'evento che lo ha causato, e per spese extraospedaliere relative ad analisi, esami diagnostici, cure e protesi dentarie. Queste richieste sono riservate al dipendente per eventi che riguardano esclusivamente la propria persona e sono presentate con il fac-simile allegato n. 3.

Autocertificazioni e controllo del reddito

A corredo della domanda deve essere prodotta certificazione della USL attestante che le spese non sono state rimborsate dal SSN, oppure dichiarazione sostitutiva di responsabilità; è richiesta anche dichiarazione che le spese non sono state rimborsate da terzi. Inoltre, va allegata la certificazione dei redditi mensili lordi di tutti i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente, oppure dichiarazione sostitutiva, da compilare anche in assenza di reddito. Il reddito del dipendente richiedente è rilevato d'ufficio.

Rapporto con i sussidi pregressi e divieto di cumulo

Le somme già erogate a titolo di sussidio per il medesimo evento e per la medesima spesa sanitaria devono essere detratte dall'importo concedibile. Il dipendente che ottiene l'intervento assistenziale di sostegno finanziario non può presentare domanda di sussidio per lo stesso evento e la stessa spesa.

Provvedimenti finali, obbligo di restituzione e diffusione

I provvedimenti adottati dal Direttore Generale, previo parere della Commissione del Personale, hanno carattere definitivo. Se successivamente alla liquidazione le spese vengono rimborsate in tutto o in parte dal SSN o da terzi, il dipendente deve restituire quanto percepito. In caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi, la somma va restituita con gli interessi legali, ferma restando ogni ulteriore conseguenza. La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale, che deve sottoscriverne una copia per presa visione; ai dipendenti assenti va inviata con raccomandata.

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