Sentenza n. 91/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Pisa – Polizia Municipale – Sicurezza urbana, n. 31 del 10.10.2024 (D1), recante “Modifiche di viabilità in via Emanuele Filiberto - Modifiche della viabilità in tratto di via Emanuele Filiberto Duca d'Aosta.”, mai notificata, a firma del Vice Comandante vicario; e di ogni atto presupposto, connesso, o conseguente, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale del Comune di Pisa recante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per l’accesso degli autocarri al supermercato, nonché l’imposizione del limite di velocità di 30 km/h sull’intera via
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale adottata dopo l’annullamento giudiziale di precedenti ordinanze che avevano istituito il doppio senso di circolazione sulla strada. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 6, comma 2, del regolamento regionale Toscana n. 23/R del 2020, dell’art. 42 del d.P.R. 495/1992 e del d.m. 5 novembre 2001, contestando la possibilità di istituire stabilmente un senso unico alternato; violazione delle medesime disposizioni, del Codice della strada e del relativo regolamento, nonché sviamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, per non avere limitato l’accesso agli autocarri in relazione alle loro dimensioni e per i rischi connessi alle manovre di ingresso nel supermercato; infine, manifesta illogicità del limite di velocità di 30 km/h imposto sull’intera via e non soltanto nel tratto interessato dalle operazioni di carico e scarico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il motivo sulla partecipazione procedimentale è infondato sia perché il ricorrente aveva già presentato una memoria di autotutela antecedente all’adozione dell’ordinanza, sia perché la regolamentazione della circolazione stradale è rivolta alla generalità degli utenti e non presenta destinatari determinati o agevolmente determinabili cui comunicare individualmente l’avvio del procedimento. Quanto al senso unico alternato, il giudice ha chiarito che l’art. 42 del d.P.R. 495/1992 disciplina specificamente le situazioni temporanee connesse a lavori, depositi o cantieri, ma non esaurisce la disciplina dell’istituto: l’art. 110, comma 1, del medesimo regolamento contempla anche le strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni della carreggiata e in relazione all’andamento della strada e ai veicoli ammessi, sia necessario stabilire un senso unico alternato; la disposizione consente inoltre l’impiego di un impianto semaforico, sostituibile temporaneamente da personale addetto alla regolazione. Le censure riferite al d.m. 5 novembre 2001 sono state ritenute generiche. Il richiamo al regolamento regionale n. 23/R del 2020 è stato giudicato ambiguo: se riferito al piano di recupero e al permesso di costruire, riguardava questioni già definite dalla precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato; se riferito alla nuova disciplina della circolazione, non individuava le specifiche prescrizioni violate. Sono state inoltre rilevate contraddizioni nella prospettazione del ricorrente circa l’accesso in retromarcia degli autocarri e la larghezza della carreggiata, quest’ultima parametrata a precedenti ordinanze ormai annullate. Il giudice ha escluso la manifesta illogicità o il difetto di istruttoria, richiamando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche e discrezionali in materia di circolazione. Anche la censura sul limite di 30 km/h è stata respinta: poiché lo stesso ricorrente aveva evidenziato la pericolosità delle manovre dei mezzi diretti al supermercato, non è manifestamente illogico estendere una misura cautelare anche al tratto di strada immediatamente precedente. Il ricorrente è stato condannato a pagare € 1.500,00 al Comune e € 1.500,00 alla controinteressata, oltre accessori come indicati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non era necessaria nei confronti del ricorrente, poiché la disciplina della circolazione stradale è rivolta alla collettività e non a destinatari determinati o agevolmente determinabili; inoltre, la memoria preventiva del ricorrente aveva comunque consentito la partecipazione al procedimento.
art. 42 d.P.R. 495/1992
presenza di lavori, depositi o cantieri stradali
La disposizione disciplina l’imposizione del senso unico alternato in presenza di lavori, depositi o cantieri stradali, ma non costituisce l’unica fonte normativa dell’istituto e non impedisce l’adozione di un senso unico alternato stabile in altri casi.
art. 110, comma 1, d.P.R. 495/1992
deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della strada, nonché del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali è consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato
La disposizione consente di regolare con senso unico alternato anche situazioni di strettoia permanente, quando le dimensioni della strada e le caratteristiche dei veicoli rendano necessario escludere il doppio senso di marcia.
art. 110, comma 3, d.P.R. 495/1992
La disciplina del senso unico alternato può essere attuata mediante impianto semaforico e, nelle more della sua predisposizione, mediante servizio temporaneo di segnalamento manuale.
d.m. 5 novembre 2001
La censura di violazione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade è stata ritenuta generica, per mancata indicazione delle specifiche prescrizioni asseritamente violate.
art. 6, comma 2, d.P.G.R. Toscana 9 aprile 2020, n. 23/R
Il richiamo alla disposizione non è stato esaminabile perché ambiguo: se riferito al piano di recupero e al permesso di costruire, le relative questioni erano già state decise; se riferito alla nuova disciplina della circolazione, non erano state individuate le specifiche prescrizioni violate.
Massime di principio
- La disciplina della circolazione stradale, in quanto rivolta alla generalità degli utenti e priva di destinatari determinati o agevolmente determinabili, non impone di regola la comunicazione individuale di avvio del procedimento ai proprietari o agli utenti della strada potenzialmente interessati.
- L’art. 42 del d.P.R. 495/1992 disciplina il senso unico alternato nei cantieri e nelle situazioni temporanee connesse a lavori, ma non esaurisce la disciplina dell’istituto: l’art. 110 del medesimo regolamento consente di adottarlo anche in strettoie permanenti quando le limitate dimensioni della strada e le caratteristiche dei veicoli rendano necessario escludere il doppio senso di marcia.
- In presenza dei presupposti dell’art. 110 d.P.R. 495/1992, il senso unico alternato può essere regolato mediante impianto semaforico e, nella fase transitoria, mediante segnalamento manuale affidato a personale incaricato dall’ente proprietario della strada.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecniche e discrezionali relative alla regolamentazione della circolazione stradale resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, evidente travisamento dei fatti o carenza istruttoria, non potendo sostituire la valutazione dell’amministrazione con una propria valutazione di opportunità.
- Una censura di violazione di disposizioni tecniche o regolamentari è inammissibile sul piano del merito se non individua le specifiche prescrizioni applicabili e il concreto contrasto tra queste e l’atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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