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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22242/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216, 219 legge fallimentare) in qualità di titolare dell'impresa individuale "Campobassi Immobiliare di Campobassi Alessio". Si contestava la distrazione di liquidità per complessivi euro 62.900 e di beni mobili per euro 2.477 nonché la sottrazione/omessa esibizione dei libri e delle scritture contabili, con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. In cassazione il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che i prelievi fossero destinati al sostentamento familiare e che la contabilità fosse semplificata e in linea con gli obblighi fiscali, chiedendo la riqualificazione in bancarotta semplice o preferenziale e il riconoscimento delle attenuanti di tenuità e generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le condotte contestate configurano bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme e beni) e bancarotta fraudolenta documentale specifica (sottrazione/omessa esibizione delle scritture con dolo specifico). La Corte ha ritenuto inapplicabile l'eccezione dell'art. 46 l.f. poiché le distrazioni sono avvenute prima della declaratoria di fallimento; ha valorizzato l'entità e la rapidità delle operazioni di prelievo/bonifico, l'assenza di adeguata giustificazione e l'irreperibilità dell'imprenditore e della documentazione, nonché la tardiva e incompleta esibizione dei registri. Ha escluso la speciale tenuità del danno (parametrata all'importo distratto) e ha confermato la pena nei limiti applicati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare - art. 216, primo comma, n. 1 e n. 2

    art. 216, primo comma, n. 1 e n. 2

    Rileva per la configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale: distrazione di somme e beni strumentali antecedente alla dichiarazione di fallimento integra il reato quando manca giustificazione imprenditoriale e ricorre l'intento di ledere i creditori

  • Legge fallimentare - art. 219, second o comma, n. 1

    art. 219, secondo comma, n. 1

    Usata per contestare la bancarotta documentale specifica: la sottrazione o omissione delle scritture contabili commessa con dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o recare danno ai creditori

  • Legge fallimentare - art. 46

    Interpretata come norma applicabile solo dopo la dichiarazione di fallimento: non consente al fallito di sottrarre quote per il mantenimento prima della declaratoria per giustificare distrazioni pregresse

  • Legge fallimentare - art. 217, secondo comma

    Riferimento alla fattispecie di omessa tenuta delle scritture (bancarotta documentale generica) distinta dalla bancarotta documentale specifica; la Corte ha ritenuto che i fatti ricadessero nella fattispecie specifica per rilevanza degli indici di dolo

  • Legge fallimentare - art. 219, comma 3

    Impiego per la valutazione dell'attenuante della tenuità del danno: la Corte ricorda che la valutazione si effettua in relazione all'importo distratto e non all'entità del passivo complessivo

  • Legge fallimentare - art. 15, comma 4; art. 16, comma 1 n. 3; art. 49

    art. 15 comma 4; art. 16 comma 1 n. 3; art. 49 L.F.

    Richiamate per sottolineare gli obblighi dell'imprenditore pre- e post-apertura della procedura (deposito di relazioni, bilanci, scritture e cooperazione con il curatore); l'inadempimento è indizio di condotta fraudolenta

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma citata nel principio sulla valutazione del vizio di motivazione, ove la Corte di cassazione sindaca solo le illogicità manifeste della motivazione

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Riferimento alla inammissibilità dei motivi generici o aspecifici in cassazione

  • Codice penale - art. 133

    Richiamato per i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quando la pena è prossima al minimo edittale

  • Codice penale - art. 62-bis

    Norma sulle attenuanti generiche: la valutazione è rimessa al giudice del merito e il ricorso non ha dimostrato elemento di fatto nuovo idoneo a modificarla

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La deroga prevista dall'art. 46 L.F. (trattenimento di somme per il mantenimento) è applicabile solo dopo la dichiarazione di fallimento: distrazioni operate anteriormente non possono essere giustificate con tale norma
  • Per la bancarotta documentale specifica è necessario provare il dolo specifico (intento di ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); indici utili sono l'irreperibilità dell'imprenditore, la sproporzione tra passivo e attivo, la distrazione di beni e la mancata collaborazione con il curatore
  • L'assenza o l'omessa esibizione delle scritture contabili, anche in regime di contabilità semplificata, assume forte valore indiziario se accompagnata da altre circostanze (tardiva esibizione, incompletezza, operazioni di depauperamento)
  • La speciale tenuità del danno si valuta sul valore concreto della distrazione patrimoniale e non sull'ammontare del passivo fallimentare; importi non trascurabili rendono difficilmente applicabile l'attenuante
  • La tardiva produzione di documenti in sede penale non surroga gli obblighi e le finalità della procedura fallimentare; la tempestiva collaborazione con il curatore e il deposito delle scritture sono elementi rilevanti per la difesa
  • In cassazione i motivi generici o che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio senza specifici punti di contrasto con la motivazione di merito sono spesso inammissibili o infondati; la rimessione della decisione fondata su valutazioni di fatto è limitata

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