Cassazione Penale, Sentenza n. 25464/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un’istanza di rescissione del giudicato proposta da un condannato definitivo avverso l’ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la domanda. Il ricorrente sosteneva di aver conosciuto l’esistenza del procedimento solo con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di aver poi nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il relativo studio, ma che tale difensore non aveva partecipato ad alcuna udienza; dopo la rinuncia al mandato, era stato nominato un difensore d’ufficio anch’egli assente. Secondo la difesa, il ricorrente avrebbe appreso della celebrazione del processo e della condanna solo con la notifica dell’ordine di carcerazione, senza aver mai rinunciato volontariamente e consapevolmente a comparire. Da ciò deduceva la violazione dell’art. 629-bis c.p.p. e la carenza/illogicità della motivazione, assumendo che la nomina del difensore e l’elezione di domicilio non bastino a fondare una presunzione automatica di conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato il rigetto dell’istanza di rescissione del giudicato. Ha valorizzato i dati processuali evidenziati dalla Corte di appello: notifica dell’avviso di conclusione indagini, nomina e conferma del difensore di fiducia, notifica del decreto di citazione a giudizio e dei rinvii presso il domicilio eletto, nonché nomina del difensore d’ufficio dopo la rinuncia del primo difensore. In base a tali elementi ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 629-bis c.p.p., poiché risultava provata l’effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza e mancavano allegazioni concrete idonee a dimostrare che l’assenza fosse stata dichiarata in assenza dei presupposti di legge o che l’omessa impugnazione fosse senza colpa. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
La rescissione del giudicato è rimedio straordinario e residuale, ammesso solo se il condannato prova sia l’erronea dichiarazione di assenza in violazione dell’art. 420-bis c.p.p., sia l’impossibilità non colpevole di impugnare; il rimedio è escluso se risulta la effettiva conoscenza del processo prima della sentenza.
Costituisce il parametro dei presupposti della dichiarazione di assenza: la rescissione presuppone che tali presupposti siano mancati.
È richiamato come momento di acquisizione della notizia del procedimento da parte dell’interessato.
Ha modificato il testo dell’art. 629-bis c.p.p., rendendo espresso il riferimento ai presupposti dell’art. 420-bis e alla mancata impugnazione non colpevole.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per processo celebrato in assenza è un rimedio eccezionale e non sostituisce i rimedi esperibili nel corso del giudizio: opera solo quando sia dimostrata l’erroneità della declaratoria di assenza e l’impossibilità non colpevole di proporre impugnazione.
- La prova gravante sul richiedente deve essere concreta e specifica: non basta allegare in modo generico che il difensore non abbia partecipato alle udienze o che sia intervenuta la rinuncia al mandato, se tali eventi sono successivi alla regolare instaurazione del processo.
- La nomina di un difensore di fiducia e l’elezione di domicilio, se accompagnate da rituali notifiche del decreto di citazione e dei rinvii, sono indici idonei a escludere la mancanza di conoscenza del processo, salvo che il richiedente dimostri circostanze specifiche di ignoranza incolpevole.
- Quando risulti che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza, la rescissione del giudicato deve essere negata anche se l’interessato affermi di non aver seguito personalmente le udienze.
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