Sentenza n. 464/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|28/03/2025|0007322-P, inviato a mezzo p.e.c. recante il rigetto dell'istanza volta a conseguire il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Capo II del D.P.R. N. 31/2017 per le opere di manutenzione straordinaria da eseguire al piano mansardato del fabbricato sito alla Via Verga del comune di Agropoli (SA), per la realizzazione di N. 3 abbaini, di cui due sulla falda prospiciente il lungomare (lato nord-ovest) ed uno sulla falda opposta (lato nord-est) rivolta verso la collina; - e del precedente atto di preavviso di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 del 13/03/2025, avente ad oggetto "Comune di Agropoli (SA) - Via Verga - N.C.E.U. Fg. 15, P.lle 142 e 170. Istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. N. 31/2017 e dell'art. 146 del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i. per: Lavori di ristrutturazione edilizia e opere di manutenzione straordinaria. Pratica pervenuta in data 24/02/25 prot. N. 5393-A. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - art. 10 bis." - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di tre abbaini sul piano mansardato di un fabbricato, nonché il precedente preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato una SCIA per lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di tre abbaini sul piano mansardato di un fabbricato sito nel Comune di Agropoli. Nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, la Soprintendenza aveva comunicato il preavviso di rigetto il 13 marzo 2025, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni e documenti. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il diniego era stato adottato e comunicato il 28 marzo 2025, prima della scadenza del termine, e nello stesso giorno in cui aveva trasmesso le proprie osservazioni tramite PEC. L'amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto esaminare effettivamente le osservazioni prima dell'adozione del provvedimento finale. Le ulteriori censure sono state assorbite.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per il primo motivo, ritenuto fondato e assorbente. Il TAR ha accertato che il diniego era stato adottato prima della scadenza del termine di 15 giorni assegnato con il preavviso di rigetto e che le osservazioni erano state trasmesse dalla ricorrente il 28 marzo 2025, prima della conclusione del procedimento. Tale condotta ha violato l'art. 10-bis l. 241/1990, che garantisce al privato la possibilità di partecipare al procedimento mediante osservazioni e impone all'amministrazione di tenerne conto nella decisione finale. La garanzia partecipativa assume particolare rilievo nei procedimenti paesaggistici caratterizzati da discrezionalità tecnico-valutativa, nei quali il contraddittorio procedimentale costituisce una tutela essenziale del privato. Il giudice ha inoltre escluso l'applicabilità sanante dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: per gli atti adottati nell'esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa, l'amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso quando sia stato violato il procedimento previsto dall'art. 10-bis. Non spetta al giudice valutare ex post la rilevanza delle osservazioni non esaminate. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo per l'amministrazione di riesercitare il potere dopo avere esaminato le osservazioni della ricorrente. La pubblica amministrazione statale è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuali osservazioni devono essere presentate entro il termine assegnato nel preavviso di rigetto e devono essere considerate dall'amministrazione nella determinazione finale
La disposizione garantisce un contraddittorio procedimentale effettivo: l'amministrazione non può adottare il provvedimento negativo prima della scadenza del termine concesso e senza esaminare le osservazioni tempestivamente presentate.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
esclude la annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento nel caso di attività vincolata oppure dal contenuto palesemente corrispondente a quello in concreto adottato
La regola sui vizi procedimentali non invalidanti non consente all'amministrazione di dimostrare in giudizio l'irrilevanza della violazione dell'art. 10-bis quando l'atto negativo sia espressione di discrezionalità tecnico-valutativa.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa del procedimento di autorizzazione paesaggistica nel quale è stato adottato il diniego impugnato.
d.P.R. 31/2017
Disciplina l'autorizzazione paesaggistica semplificata richiesta per gli interventi edilizi controversi.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo, l'amministrazione non può adottare il provvedimento finale negativo prima della scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, quando il privato abbia ancora la possibilità di presentare osservazioni e documenti.
- Le osservazioni presentate tempestivamente dal destinatario del preavviso di rigetto devono essere esaminate prima dell'adozione della decisione finale; l'adozione anticipata del provvedimento vanifica il contraddittorio procedimentale e determina l'illegittimità dell'atto.
- Nei procedimenti caratterizzati da discrezionalità tecnico-valutativa, come quelli di autorizzazione paesaggistica, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è neutralizzabile mediante la dimostrazione postuma che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Quando l'amministrazione abbia omesso di esaminare osservazioni tempestivamente presentate dopo il preavviso di rigetto, non spetta al giudice sostituirsi all'amministrazione nella valutazione della loro rilevanza: l'annullamento impone la riedizione del potere previa effettiva considerazione delle osservazioni del privato.
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