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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31707/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 3/8/2022 con cui erano state decise questioni relative all'esecuzione di un mandato di arresto europeo e a profili processuali: (i) dedotta inosservanza dell'obbligo informativo di cui all'art. 9, comma 5‑bis, legge n.69/2005 (informazione al destinatario del MAE della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato che ha emesso il MAE) e contestata l'affermazione della Corte veneziana secondo cui l'omissione, non essendo espressamente sanzionata, non determinerebbe nullità; (ii) dedotta errata applicazione dell'art. 18‑bis lett. a) della legge n.69/2005 che osterebbe alla consegna qualora nel territorio dello Stato richiesto sia pendente processo penale per i medesimi fatti (il ricorrente sostenendo che fatti di trasporto di stupefacente erano stati commessi in parte in Italia e quindi il procedimento italiano era pendente); (iii) profilo processuale relativo alla modalità di deposito del ricorso in Cassazione: il ricorso era stato sottoscritto di pugno dal difensore e inviato in allegato via PEC, ma privo di sottoscrizione digitale richiesta dalla normativa vigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso via PEC, ai sensi dell'art. 24, comma 6‑sexies del d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L.176/2020 e del comma 6‑bis richiamato. Non essendo la mancanza sanabile, il Collegio non ha esaminato i profili di merito relativi all'art. 9, comma 5‑bis e all'art. 18‑bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa (tenuto conto della sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale e dell'assenza di dolo), al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; infine, la sentenza è stata rimessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • legge n.69 del 2005, art.9 comma 5‑bis

    La Corte di appello aveva ritenuto che l'inosservanza dell'obbligo informativo previsto non fosse espressamente sanzionata e quindi non producesse nullità dell'atto; la Cassazione ha riportato la questione ma non ha deciso sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per motivo formale.

  • legge n.69 del 2005, art.18‑bis lett. a

    La disposizione pone una causa ostativa alla consegna quando nel territorio dello Stato richiesto penda un processo penale per i medesimi fatti. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità perché parte dei fatti si sarebbe svolta in Italia; la Cassazione non ha deciso sull'interpretazione sostanziale per il difetto di ammissibilità del ricorso.

  • d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con legge n.176/2020, art.24 comma 6‑sexies e comma 6‑bis

    La normativa richiede che l'atto di impugnazione proposto mediante invio da indirizzo PEC sia sottoscritto digitalmente dal difensore; la mancata sottoscrizione digitale rende l'impugnazione inammissibile e la carenza non è sanabile.

  • sentenza Corte costituzionale 13/6/2000 n.186

    Richiamata per giustificare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende, tenuto conto dell'assenza di colpa grave nella causa dell'inammissibilità.

  • legge n.69/2005 art.22 comma 5

    Richiesto l'invio della decisione alla cancelleria per gli adempimenti prescritti dalla norma relativamente ai procedimenti di consegna/extradizione.

Massime di principio

  • Un ricorso trasmesso via PEC deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore secondo le modalità normative: la mancata firma digitale rende il ricorso inammissibile senza possibilità di sanatoria.
  • Se si contesta l'assenza di un obbligo informativo (es. art.9 comma 5‑bis L.69/2005) è importante verificare se la norma prevede una sanzione esplicita; l'assenza di sanzione può far ritenere la nullità non automatica, ma la questione può restare inespugnata se il ricorso è escluso per vizi formali.
  • Per opporre la consegna/extradizione con riferimento alla causa ostativa prevista dall'art.18‑bis (pendente processo nello Stato richiesto) è necessario fornire elementi probatori sulla pendenza del procedimento per i medesimi fatti: il carico della prova deve essere posto con chiarezza nella difesa.
  • Gli errori formali nella presentazione dell'impugnazione (es. mancanza della firma digitale) comportano non solo l'inammissibilità ma anche il rischio di condanna alle spese e, in casi valutati, di pagamento alla Cassa delle ammende; dunque è imprescindibile conformarsi alle formalità tecniche.
  • In presenza di dubbi tecnici sulla modalità di deposito in Cassazione (PEC vs documento informatico sottoscritto digitalmente), è consigliabile utilizzare strumenti di firma digitale certificata o regolarizzare preventivamente gli atti per evitare il difetto formale.

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