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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta in primo grado da un soggetto che aveva conferito procura generale ad negotia a un terzo e che lamentava che tale procuratore avesse, anni dopo, stipulato due atti di vendita di beni immobili e un successivo atto di donazione, tutti asseritamente simulati o comunque invalidi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la simulazione e la nullità delle compravendite e la nullità anche della donazione successiva. Gli originari convenuti avevano proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile perché, dopo il deposito dell'atto di impugnazione, gli appellanti avevano ritirato il fascicolo di parte contenente la sentenza appellata e non lo avevano più ridepositato, sicché al momento della decisione mancava agli atti la sentenza impugnata e non era possibile decidere nel merito. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado era stata comunque depositata nel fascicolo di parte e che la Corte d'appello avrebbe dovuto cercare il fascicolo anziché dichiarare l'inammissibilità; 2) violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c., deducendo che, al più, la sanzione corretta sarebbe stata l'improcedibilità e non l'inammissibilità; 3) omesso esame della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori soggetti; 4) violazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. e omesso esame, perché la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto esaminare almeno alcuni motivi di gravame e non avrebbe valutato compiutamente gli atti istruttori; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla liquidazione delle spese, ritenuta erronea perché conseguente a un preteso erroneo rilievo di inammissibilità e motivata in modo insufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata ricerca del fascicolo di parte, osservando che il ricorrente non contestava il fatto che il fascicolo fosse stato ritirato e non restituito, così escludendo un dovere della Corte d'appello di svolgere ulteriori ricerche. Ha poi precisato che l'improcedibilità non è più la sanzione prevista per il mancato deposito della sentenza impugnata e che il giudice può decidere nel merito solo se il contenuto della sentenza di primo grado sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello; nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivatamente escluso tale possibilità. Ha quindi confermato che, dichiarata l'inammissibilità dell'appello, la Corte territoriale poteva omettere l'esame degli altri motivi, applicando il principio della ragione più liquida. Anche la censura sulle spese è stata respinta, perché la condanna era conseguenza necessaria della declaratoria di inammissibilità. Non è stata pronunciata condanna alle spese in cassazione per mancata difesa degli intimati; è stata invece disposta la debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso in tema di deposito della sentenza impugnata e regolarità dell'appello; la Corte ha escluso che la sua violazione ricorresse nel caso concreto.

  • art. 348 c.p.c.

    La Corte afferma che l'improcedibilità non è più la sanzione prevista per il mancato deposito della sentenza impugnata e che il giudice può pronunciare nel merito solo se il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, senza specifiche statuizioni autonome della Corte oltre alla valutazione di infondatezza dei motivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle spese; la Corte conferma che la condanna alle spese discende correttamente dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulle spese; la Corte ne esclude la violazione in quanto la motivazione della Corte d'appello era coerente con l'esito processuale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per la disciplina del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la mancata disponibilità della sentenza impugnata non comporta automaticamente improcedibilità; il giudice può esaminare il merito solo se il contenuto della decisione di primo grado sia ricostruibile in modo univoco dall'atto di gravame.
  • Quando il fascicolo di parte contenente il provvedimento impugnato sia stato ritirato e non restituito dalla parte che lo deteneva, non può pretendersi dalla Corte d'appello un autonomo dovere di ricerca del fascicolo mancante.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello, secondo il principio della ragione più liquida.
  • La condanna alle spese è conseguenza fisiologica della soccombenza processuale derivante dalla declaratoria di inammissibilità del gravame.
  • In cassazione, le censure che presuppongono un diverso apprezzamento del contenuto degli atti di merito sono infondate se la sentenza impugnata ha motivato in modo coerente sull'impossibilità di decidere nel merito per la mancanza della base documentale necessaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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