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Sentenza

Sentenza n. 6247/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1586 del 2025.

Giustizia amministrativa202600398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 1586 del 2025, relativa all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione originaria, alla successiva aggiudicazione ad altro RTI e all’incameramento della garanzia provvisoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, indetta dal Comune di Martina Franca quale ente capofila dell’ARO n. 2 della Provincia di Taranto. Il RTI con mandataria Monteco era risultato primo classificato e aveva ottenuto l’aggiudicazione, poi confermata all’esito di un primo riesame con coinvolgimento della Commissione di gara. Con successivo procedimento di riesame, non coinvolgente la Commissione, la stazione appaltante annullava in autotutela l’aggiudicazione, ritenendo l’offerta non conforme all’art. 74 del capitolato per insufficienza del monte ore annuo destinato ai servizi di spazzamento, e aggiudicava la gara a un diverso RTI, disponendo anche l’incameramento della garanzia provvisoria. Monteco impugnava tali atti. Il TAR accoglieva il ricorso soltanto quanto all’incameramento della garanzia. In appello, Monteco deduceva: 1) illegittimità dell’annullamento in autotutela per difetto di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, mancata considerazione dell’affidamento e mancato coinvolgimento della Commissione; 2) erronea interpretazione dell’art. 74 del capitolato, sostenendo che nel monte ore minimo dovessero essere conteggiate anche le risorse offerte come migliorie; 3) illegittimità della successiva aggiudicazione al RTI Gial per violazione dell’art. 35 del capitolato. Il Comune proponeva appello incidentale contro l’annullamento dell’incameramento della garanzia, deducendo difetto di giurisdizione, imputabilità a Monteco della mancata stipula, erronea riqualificazione di un atto processuale e omessa valutazione dell’eccezione relativa a una relazione tecnica.

La decisione

L’appello principale è stato respinto quanto alle censure contro l’annullamento in autotutela e quanto all’interpretazione dell’art. 74 del capitolato, mentre è stato dichiarato improcedibile il motivo relativo alla successiva aggiudicazione, perché, una volta definitivamente accertata la legittima esclusione di Monteco, è venuto meno il suo interesse a contestare l’aggiudicazione a un altro concorrente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela: la stazione appaltante non era obbligata a coinvolgere nuovamente la Commissione di gara, spettando alla stazione appaltante, tramite il RUP, la verifica del corretto svolgimento della procedura e la possibilità di rivalutare anche successivamente l’idoneità tecnica dell’offerta. La determinazione di annullamento è stata giudicata adeguatamente motivata e non contraddittoria, anche perché il riesame era stato avviato tempestivamente, poco più di due mesi dopo l’aggiudicazione e previa comunicazione all’interessata; pertanto non è stata ravvisata lesione del legittimo affidamento. Quanto all’art. 74 del capitolato, il monte ore annuo minimo per lo spazzamento costituiva un requisito minimo di partecipazione, necessario a garantire l’effettivo svolgimento del servizio. Le ore relative alle migliorie non potevano essere computate, poiché le migliorie presuppongono il possesso dei requisiti minimi e si collocano su un piano successivo. La lex specialis è stata ritenuta chiara, anche per il rinvio al progetto dei servizi e alle tabelle recanti il monte ore minimo. L’appello incidentale del Comune è stato respinto quanto alla garanzia: il provvedimento di escussione è impugnabile davanti al giudice amministrativo e, ai sensi dell’art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023, la garanzia copre la mancata aggiudicazione o la mancata sottoscrizione imputabile all’affidatario. Nel caso concreto, la mancata stipula non era imputabile a Monteco, essendo derivata dalla tardiva rivalutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante; l’offerta, se ritenuta non conforme, avrebbe dovuto essere esclusa immediatamente. Gli ulteriori motivi dell’appello incidentale sono stati dichiarati improcedibili per effetto del rigetto dell’appello principale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio consente alla pubblica amministrazione di rivedere tempestivamente il proprio operato e ritirare un provvedimento illegittimo; la condotta non è contraddittoria per il solo fatto che l’amministrazione abbia prima confermato l’aggiudicazione e poi l’abbia annullata, purché il provvedimento di autotutela sia adeguatamente motivato.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Il divieto di introduzione di nuovi motivi in appello può essere esaminato solo se rilevante; una volta ritenuto infondato il motivo di appello cui le eccezioni si riferiscono, il giudice può prescindere dall’esame delle relative eccezioni.

  • art. 31 d.lgs. 50/2016

    Il RUP conserva il compito di assicurare il corretto e razionale svolgimento della procedura anche dopo la nomina della Commissione giudicatrice; le valutazioni della Commissione non impediscono in astratto una successiva verifica dell’idoneità tecnica dell’offerta da parte dell’amministrazione.

  • art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Sono inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara; il mancato rispetto del monte ore minimo previsto dalla lex specialis determina la non conformità dell’offerta.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, la stazione appaltante può prevedere requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto; il monte ore minimo per un servizio essenziale dell’appalto costituisce requisito legittimo.

  • art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    L’escussione della garanzia provvisoria presuppone che la mancata aggiudicazione o la mancata stipula siano imputabili all’affidatario. Non è legittima quando la mancata stipula dipenda dalla tardiva rivalutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante, che avrebbe dovuto escluderla tempestivamente.

Massime di principio

  • La stazione appaltante può annullare in autotutela un’aggiudicazione senza dover necessariamente coinvolgere nuovamente la Commissione giudicatrice, poiché il RUP e l’amministrazione conservano il potere di verificare successivamente la conformità e l’idoneità tecnica dell’offerta, anche discostandosi dalla precedente valutazione della Commissione, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato.
  • La precedente aggiudicazione e la sua successiva conferma non impediscono l’annullamento d’ufficio quando il riesame sia tempestivo, previamente comunicato all’interessato e fondato sull’accertamento di una concreta illegittimità dell’offerta; il legittimo affidamento non è leso per il solo breve decorso del tempo e per l’adozione di precedenti atti favorevoli.
  • Il monte ore minimo previsto dalla lex specialis per l’esecuzione di un servizio essenziale costituisce requisito minimo di partecipazione e di conformità dell’offerta. Le prestazioni ulteriori offerte come migliorie non possono essere computate per raggiungere tale soglia, poiché le migliorie presuppongono il già integrale possesso dei requisiti minimi.
  • Il provvedimento di escussione della garanzia provvisoria è impugnabile davanti al giudice amministrativo. L’escussione è legittima soltanto quando la mancata aggiudicazione o la mancata sottoscrizione del contratto siano imputabili a un fatto riconducibile all’affidatario; non lo è quando la mancata stipula derivi dalla tardiva rivalutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante.
  • L’impresa definitivamente esclusa dalla gara non conserva l’interesse a contestare l’aggiudicazione disposta in favore di un altro concorrente, sicché la relativa censura diviene improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneGiurisdizione e ripartoAppello
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

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