Cassazione Penale, Sentenza n. 44000/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia che, in sede di riesame, aveva annullato la custodia cautelare solo rispetto ai capi 1 e 5 e confermato la misura per i restanti capi. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui è stata esclusa la riconoscibilità della fattispecie di "lieve entità". Sosteneva che lo spaccio riguardava solo quattro soggetti, con cessioni di quantità modiche (mezzo grammo per volta), mancava organizzazione e le considerazioni del Tribunale sulla vasta platea di acquirenti e sulla costante disponibilità di sostanza erano infondate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e confutativo che chiedeva una riesamina dei fatti e degli elementi indiziari già valutati dal Tribunale. Ha ritenuto legittima e non viziata la motivazione del Tribunale che, basandosi su elementi indiziari non contestati (possesso di 0,4090 g di eroina, telefono con contatti, dichiarazioni di quattro clienti, stima di 486 dosi pari a 256 g complessivi), ha escluso la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il riconoscimento della "lieve entità" va effettuato con valutazione complessiva degli elementi (quantitativi e qualitativi). Non può basarsi solo sulla quantità singolarmente ceduta: se emerge una capacità concreta e continuativa di rifornire il mercato (quantità complessiva movimentata, numero di assuntori, modalità e mezzi), la lieve entità va esclusa.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e ss.mm.)
Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento in determinati termini; qui utilizzata per la gestione della trattazione in Cassazione (assenza di richiesta di discussione orale).
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Riferimento formale per gli adempimenti di cancelleria disposti in P.Q.M.
Corte cost. n. 186 del 2000 (richiamata)
Richiamata in relazione al criterio per ritenere che il ricorso non sia stato proposto senza colpa: giustifica la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende quando non ricorrano i presupposti per ritenere l'atto proposto senza colpa.
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva che consideri non solo la quantità della singola cessione, ma la capacità complessiva del soggetto di movimentare droga nel tempo (quantitativo complessivo, numero di acquirenti, frequenza delle cessioni).
- Elementi quali il possesso di telefoni con numeri di clienti, dichiarazioni multiple di assuntori, la frequenza degli approvvigionamenti e la quantificazione della droga complessivamente distribuita sono indici rilevanti e possono escludere la caratterizzazione come fatto di lieve entità anche se le singole dosi erano modiche.
- In sede di Cassazione non è consentito proporre motivi meramente confutativi che chiedano una nuova valutazione degli elementi di fatto: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o di motivazione ben circostanziati.
- Se il ricorrente non contesta (o non riesce a far emergere) la fondatezza degli elementi di fatto assunti dal giudice di merito, la questione di diritto relativa alla qualificazione della fattispecie difficilmente otterrà accoglimento.
- La presenza di anche un solo indice significativo contrario alla lieve entità (es. consistente capacità di rifornire il mercato) può assorbire gli altri criteri favorevoli e impedire il riconoscimento dell'attenuazione.
- Proporre ricorso senza argomentazioni specifiche e rilevanti sul piano giuridico può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda.
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