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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21348 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2001, l'indebita applicazione del regime IVA del margine previsto dal D.L. n. 41/1995 e l'omessa regolarizzazione degli acquisti di autoveicoli usati, recuperando IVA per 83.541,55 euro e applicando sanzioni per 104.426,94 euro. La società sosteneva che non fosse tenuta a verificare la situazione fiscale dei precedenti intestatari dei veicoli e che l'onere della prova spettasse all'Ufficio. In Cassazione ha denunciato l'errata interpretazione degli artt. 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995 e l'errata attribuzione al contribuente dell'onere di provare i presupposti del regime del margine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto i motivi inammissibili perché i quesiti di diritto non indicavano adeguatamente la regola applicata dal giudice d'appello, l'errore denunciato e la diversa regola richiesta, come previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Nel merito ha comunque confermato che il regime del margine è un regime particolare e derogatorio, la cui applicazione deve essere provata dal contribuente che lo invoca. Per gli operatori professionali del settore è richiesto un elevato livello di diligenza, inclusa la verifica della provenienza dei veicoli e della mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente. La presenza di società di autonoleggio, leasing o concessionarie tra i precedenti proprietari costituisce un elemento idoneo a far presumere l'avvenuta detrazione dell'IVA e quindi l'inapplicabilità del regime del margine. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 e seguenti, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85

    Disciplina il regime IVA del margine per i beni d'occasione, consentendo di tassare soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto quando ricorrono i presupposti, tra cui la mancata detrazione dell'IVA a monte.

  • Sesta direttiva IVA, art. 26-bis

    Prevede un regime particolare per i beni d'occasione e mira a evitare doppie imposizioni e distorsioni della concorrenza, limitando l'imposizione all'utile realizzato dal rivenditore.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, titoli I e II

    Rappresenta il regime IVA ordinario, alternativo al regime del margine; il contribuente può optare per l'applicazione ordinaria secondo le modalità previste dalla legge.

  • Codice civile, art. 1176, comma 2

    Il grado di diligenza richiesto deve essere parametrato alla natura professionale dell'attività. Un operatore commerciale specializzato deve svolgere verifiche più accurate rispetto a un soggetto privo di specifiche competenze.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per le sentenze soggette alla disciplina transitoria applicabile, imponeva che i motivi fondati su violazioni di legge fossero accompagnati da quesiti di diritto specifici, completi e idonei a formulare una regola applicabile anche a casi analoghi.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine è un regime speciale e derogatorio rispetto all'IVA ordinaria; chi lo applica deve dimostrare concretamente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge.
  • Nel commercio professionale di veicoli usati, la regolarità formale della fattura non è sufficiente: il cessionario deve verificare anche la regolarità sostanziale dell'operazione e la provenienza del bene.
  • Quando il veicolo proviene da società di autonoleggio, leasing, concessionarie o imprese analoghe, opera una presunzione ragionevole che l'IVA sia stata detratta; in tale situazione il regime del margine è normalmente incompatibile, salvo prova contraria.
  • L'onere probatorio grava sul contribuente che invoca il regime speciale, senza necessità di dimostrare che egli fosse consapevole dell'irregolarità; la buona fede può incidere soprattutto sul piano delle sanzioni.
  • La diligenza richiesta cresce in proporzione alla professionalità dell'operatore e alla sua concreta possibilità di acquisire informazioni dai documenti disponibili, inclusi i libretti di circolazione.
  • In Cassazione, i motivi e i quesiti di diritto devono confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata, indicare la regola applicata, l'errore denunciato e la diversa regola richiesta; quesiti generici o formulati come alternative teoriche possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

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