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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 2209 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Contraddittorio preventivo - Termine notifica - Motivi di urgenza - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La deroga al termine di 60 giorni è stata ritenuta illegittima. I motivi di urgenza devono consistere in una situazione specifica, particolare e concretamente riferibile al singolo contribuente e al rapporto tributario; non è sufficiente richiamare genericamente l'imminente decadenza del potere accertativo. Poiché l'urgenza è risultata insussistente o genericamente motivata, l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha notificato l'avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, invocando motivi di urgenza. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'atto, sostenendo che l'imminente scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere accertativo non costituisse, da sola, una valida ragione per derogare al contraddittorio preventivo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Dopo la conclusione delle operazioni di verifica, il contribuente deve poter presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. L'Amministrazione può derogare a tale termine solo in presenza di effettivi e specifici motivi di urgenza.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni è legittimo solo se l'Amministrazione dimostra motivi di urgenza concreti, specifici e riferibili al singolo caso.
  • La semplice imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento non costituisce, da sola, un motivo valido per comprimere il contraddittorio preventivo.
  • Una motivazione generica sull'urgenza non è sufficiente: l'atto deve spiegare le circostanze particolari che hanno reso indispensabile l'emissione anticipata.
  • In assenza di urgenza adeguatamente provata e motivata, la violazione del termine dilatorio può comportare la nullità dell'avviso di accertamento.
  • Chi impugna un avviso notificato prima dei 60 giorni dovrebbe verificare se l'atto indica circostanze concrete e individualizzate, oltre alla mera prossimità della decadenza.

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