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Sentenza

Sentenza n. 8897/2026 - Roma, Sezione 1B

AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO del Decreto nr. -OMISSIS-(Posizione n.-OMISSIS-) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, notificato in data 29.09.2023, nella parte in cui è stata rigettata l'istanza presentata in data 3.6.2020 dalla ricorrente, tendente al riconoscimento la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Esiti di tiroidectomia totale e linfoadenectomia laterocervicale per carcinoma papillare, e successiva terapia radiometabolica, in attuale buon compenso funzionale con terapia sostitutiva” e dell'infermità “Focale riscontro di elevati livelli ematici di metalli pesanti” e nella parte in cui, a causa del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è stata negata la concessione dell'equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 24.05.2023, del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nonché il parere nr. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 7.9.2023, espresso in sede di riesame dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nonché del verbale mod. BL/B n. RM -OMISSIS-in data 20.09.2022 nella parte in cui la CMO di Roma ha giudicato l'infermità “Focale riscontro di elevati livelli ematici di metalli pesanti” non ascrivibile a categoria.

Giustizia amministrativa202315810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, nonché pareri del Comitato di Verifica e verbale della CMO relativo alla non ascrivibilità a categoria del riscontro di elevati livelli ematici di metalli pesanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio in Libano e Kosovo, in teatri operativi ritenuti esposti a contaminazioni derivanti dall’impiego di uranio impoverito e altri metalli pesanti, senza adeguati dispositivi di protezione. La CMO aveva riconosciuto l’infermità consistente negli esiti di tiroidectomia e terapia radiometabolica per carcinoma papillare come ascrivibile alla Tabella A, categoria 8ª, ma il Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, ritenendo non dimostrata l’esistenza di fattori lavorativi idonei alla genesi neoplastica e valorizzando il preesistente gozzo multinodulare. Quanto al riscontro di elevati livelli ematici di metalli pesanti, il Comitato aveva dichiarato il non luogo a pronuncia, trattandosi di mero reperto laboratoristico non integrante una patologia riconoscibile; la CMO lo aveva giudicato non ascrivibile a categoria. Il ricorso deduceva eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, nonché violazione della disciplina sui rischi tipizzati, contestando che l’Amministrazione avesse omesso di considerare adeguatamente il servizio prestato nei teatri esteri contaminati e la presenza nel sangue di metalli pesanti. Il ricorso contro il verbale della CMO era invece proposto tardivamente.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente espunto dagli atti, per tardività, la memoria e le produzioni documentali depositate dalle parti. Nel merito ha accolto il ricorso contro il decreto ministeriale e i pareri presupposti, rilevando che il Comitato di Verifica non aveva adeguatamente approfondito il servizio svolto nei teatri balcanici e i correlati fattori di rischio derivanti dall’esposizione non protetta a uranio impoverito e metalli pesanti. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, il Collegio ha ritenuto sufficiente, per il militare, dimostrare lo svolgimento di missioni in teatri operativi connotati dalla presenza di tali fattori di rischio, la successiva insorgenza della patologia tumorale e l’assenza, nella letteratura scientifica, di un’esclusione in linea di principio dell’associazione tra patologia e fattori ambientali o lavorativi. Spetta quindi all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extralavorativa della malattia. Nel caso concreto, il richiamo al gozzo multinodulare preesistente non era stato adeguatamente approfondito e non dimostrava che il carcinoma ne fosse necessariamente evoluzione, con esclusione dell’apporto anche concausale dell’esposizione in teatro operativo. Il decreto e gli atti presupposti sono stati annullati, con obbligo del Ministero della Difesa di riesaminare la domanda, previo nuovo parere del Comitato di Verifica, emendando le carenze istruttorie e motivazionali. La domanda relativa al verbale della CMO concernente i livelli ematici di metalli pesanti è stata dichiarata irricevibile per tardività. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese processuali, liquidate in euro 3.305, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 37/2009

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina della dipendenza da causa di servizio e ai rischi tipizzati; la sentenza non specifica ulteriormente l’interpretazione della norma.

  • D.P.R. n. 90/2010

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione; la sentenza non specifica ulteriormente l’interpretazione della norma.

  • D.P.R. n. 40/2012

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al rischio tipizzato; la sentenza non specifica ulteriormente l’interpretazione della norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, insieme alla normativa nazionale, il presupposto per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto nazionale ulteriore per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando un militare sviluppa una patologia tumorale dopo aver prestato servizio in teatri operativi caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito o altri metalli pesanti, la dimostrazione della missione, dell’esposizione ai fattori di rischio e della successiva insorgenza della patologia può essere sufficiente, in presenza di una letteratura scientifica che non escluda in linea di principio l’associazione causale, senza necessità di una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale.
  • In tali controversie spetta all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extralavorativa della patologia, mediante concreti elementi personali o ambientali non riconducibili al servizio, idonei a escludere anche un apporto concausale dell’esposizione professionale.
  • Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve esaminare in modo concreto e specifico il servizio prestato in teatri operativi contaminati, i fattori di rischio propri delle missioni e l’eventuale esposizione non protetta; una motivazione fondata soltanto sui fattori generici della patologia e sull’assenza di prove scientifiche definitive è insufficiente.
  • La mera presenza di una condizione predisponente preesistente non dimostra, di per sé, una genesi alternativa della patologia: l’Amministrazione deve approfondire se tale condizione costituisca certamente la causa esclusiva della malattia, escludendo l’incidenza anche concausale dell’esposizione lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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