Cassazione Penale, Sentenza n. 44673/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per mancata e insufficiente motivazione circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. In sostanza contestava che il Tribunale avesse basato la conferma o sostituzione della misura su una generica 'spregiudicatezza' e sulla mera possibilità che l'imputato potesse commettere altri reati, senza spiegare perché, dopo circa cinque anni dai fatti e svolgendo attività lavorativa diversa, l'interessato potesse concretamente e attualmente reiterare reati della stessa specie, e senza valorizzare in modo pertinente i precedenti richiamati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'atto era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Velletri e trasmesso al Tribunale di Bari oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la regola secondo cui il ricorso avverso le ordinanze del Tribunale del riesame deve essere depositato direttamente nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e che la data rilevante è quella del ricevimento presso l'ufficio competente. Per tali ragioni il merito delle censure non è stato esaminato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, non essendo ravvisata colpa grave nella presentazione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del tribunale adito ai fini della revisione delle misure cautelari; citato per inquadrare il tipo di procedimento (riesame) che ha emesso l'ordinanza impugnata.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come parametro che il giudice deve applicare per valutare le esigenze cautelari (in particolare concretezza e attualità del pericolo), e la censura è stata diretta alla presunta carenza motivazionale rispetto a tale parametro.
art. 311, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità per tardività quando l'atto è pervenuto al cancelleria competente oltre il termine.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese del ricorso in cassazione; applicata per irrogare al ricorrente l'onere delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa o meno del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa tale da escludere l'equo addebito, pur imponendo il versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale del riesame va depositato direttamente nella cancelleria del Tribunale che ha emesso l'ordinanza (art. 311, comma 3): il termine da rispettare è quello perentorio previsto dalla legge e la data rilevante è quella di ricezione presso l'ufficio competente.
- La presentazione dell'impugnazione presso una cancelleria diversa può non sanare l'irregolarità se la trasmissione al giudice competente non avviene nei termini: il rischio di inammissibilità per tardività rimane a carico dell'impugnante.
- Le questioni di merito (es. insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari o violazione dell'art. 274) restano irrilevanti se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali; la tempestività e la corretta modalità di deposito sono quindi condizioni preliminari essenziali.
- In caso di inammissibilità per tardività la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende, ma può modulare la sanzione se non è ravvisabile colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
- Per contestare efficacemente la sussistenza delle esigenze cautelari è opportuno documentare in modo specifico l'assenza di concretezza e attualità (es. tempo trascorso dai fatti, attività lavorativa attuale, rilevanza dei precedenti rispetto alla fattispecie) così da rendere più difficoltosa un'eventuale eccezione di carenza motivazionale da parte del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44656/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44658/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44660/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44664/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44665/2022 del 24/11/2022
- Sentenza penale · 24 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44666/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →